Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 12191/2026 - Roma, Sezione 2T

per l’annullamento del DM 676/2025 del Ministero dell’Ambiente in concerto con il Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza pubblicato il 12/11/2025, avente ad oggetto: ID: 10397 – Realizzazione del Porto turistico-crocieristico di Fiumicino - Isola Sacra. Decreto di compatibilità ambientale, nonché di tutti gli atti presupposti e segnatamente del parere n. 431 del 10/10/2024, confermato dal parere n. 752 del 3/7/2025 della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, della determinazione della Regione Lazio n. G12988 del 03/10/2024, della nota della Soprintendenza Speciale PNRR n. 26972 del 3/10/2025, nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali.

Giustizia amministrativa202600944

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale di compatibilità ambientale relativo al progetto di realizzazione del Porto turistico-crocieristico di Fiumicino-Isola Sacra, nonché gli atti presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (associazioni e residenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto con cui il Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Ministero della Cultura, ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto del porto turistico-crocieristico di Fiumicino-Isola Sacra. Sono stati dedotti, tra gli altri, vizi relativi all’erronea qualificazione dell’opera come mero porto turistico ai sensi del d.P.R. n. 509/1997; al difetto di attribuzione del Comune di Fiumicino quale soggetto proponente; alla violazione delle regole sulle concessioni demaniali, sulla competenza e sulla concorrenza; al mancato contestuale rilascio dell’autorizzazione paesaggistica; all’omesso coinvolgimento dell’Autorità di Bacino, nonostante la parziale ricaduta dell’intervento in area a rischio idraulico R3; all’illegittima posticipazione di approfondimenti e autorizzazioni mediante condizioni ambientali; nonché a carenze istruttorie e motivazionali sugli impatti atmosferici, trasportistici, idraulici, paesaggistici, archeologici, marini, sulla biodiversità e sui siti Natura 2000. In via preliminare, le amministrazioni e la controinteressata hanno contestato la legittimazione e l’interesse ad agire dei ricorrenti, la tardività e il carattere anticipatorio del ricorso. Il giudice ha riconosciuto la legittimazione della LIPU, di SAIFO e delle persone fisiche residenti in prossimità dell’area, mentre l’ha esclusa per il Comitato Tavoli del Porto e per l’Associazione Unione Inquilini Fiumicino. Ha inoltre esaminato l’ammissibilità degli interventi ad adiuvandum.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni di carenza di interesse, tardività e natura anticipatoria del ricorso, ritenendo che la VIA costituisca un procedimento autonomo e immediatamente lesivo dei valori ambientali e che l’interesse a ricorrere maturi con l’adozione del giudizio positivo di compatibilità ambientale. Ha estromesso l’Autorità di Sistema Portuale, non autrice degli atti impugnati, e ha dichiarato inammissibile l’intervento di Italia Nostra, quale associazione ambientalista riconosciuta che avrebbe dovuto proporre autonomo ricorso nei termini. Ha invece ritenuto ammissibili gli interventi di ANCIP e Filt-CGIL. Nel merito, ha accolto il primo motivo, rilevando che il progetto non è riconducibile a un mero porto turistico: la presenza di un molo destinato alle navi da crociera, l’utilizzo in modalità home-port per circa 200 giorni l’anno e la previsione di un terminal destinato a circa 1,3 milioni di turisti evidenziano una significativa funzione crocieristica. L’espressione “prevalente” riferita alla nautica da diporto non equivale al requisito dell’utilizzo “unicamente o precipuamente” richiesto dall’art. 2 del d.P.R. n. 509/1997. Il progetto è quindi un porto polifunzionale, con funzione crocieristica assimilata al servizio passeggeri, e non un porto turistico soggetto alla disciplina invocata. Ne consegue l’illegittimità della VIA, poiché il Comune di Fiumicino, qualificatosi come soggetto proponente sulla base dell’erroneo inquadramento dell’opera, non disponeva delle attribuzioni necessarie. Il TAR ha inoltre ritenuto fondati ulteriori motivi: l’art. 25, comma 2-quinquies, del d.lgs. n. 152/2006 impone che il concerto del Ministero della Cultura comprenda, ove possibile, anche l’autorizzazione paesaggistica; l’insufficienza della documentazione non consente di rilasciare un giudizio paesaggistico parziale e rinviare l’autorizzazione a una fase successiva. È stato altresì ravvisato un difetto di istruttoria per il mancato coinvolgimento dell’Autorità di Bacino, nonostante la presenza di aree R3 soggette a vincolo idraulico e la necessità di verificare la compatibilità del progetto con le norme tecniche del Piano di bacino. Il decreto di compatibilità ambientale è stato quindi annullato, con assorbimento delle ulteriori censure. Le spese sono state poste in solido a carico delle amministrazioni e della concessionaria in favore dei ricorrenti legittimati, nella misura di euro 10.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 2 d.P.R. 509/1997

    unicamente o precipuamente la nautica da diporto

    La nozione di porto turistico richiede che l’infrastruttura sia destinata in modo pressoché esclusivo alla nautica da diporto; una significativa funzione crocieristica non è compatibile con tale qualificazione.

  • art. 4 l. 84/1994

    commerciale e logistica; industriale e petrolifera; di servizio passeggeri, ivi compresi i crocieristi; peschereccia; turistica e da diporto

    La funzione crocieristica rientra nel servizio passeggeri e deve essere distinta dalla funzione turistica e da diporto.

  • art. 25, comma 2-quinquies, d.lgs. 152/2006

    Il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

    Nel procedimento di VIA, il concerto del Ministero della Cultura deve comprendere l’autorizzazione paesaggistica quando la documentazione consente una valutazione positiva; l’insufficienza documentale non legittima un giudizio paesaggistico parziale con rinvio dell’autorizzazione.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    L’autorizzazione paesaggistica costituisce lo strumento tipico per valutare la compatibilità dell’intervento con il paesaggio e, nei casi previsti dall’art. 25, comma 2-quinquies, d.lgs. 152/2006, deve essere integrata nel concerto ministeriale.

  • art. 65 d.lgs. 152/2006

    Il piano di bacino contiene prescrizioni e vincoli, aventi carattere vincolante quando dichiarati tali, da considerare nella valutazione di compatibilità dell’intervento.

  • art. 25 NTA del Piano di bacino del Fiume Tevere

    La disciplina della zona R3, qualificata come zona di vincolo idraulico, impone una specifica verifica di compatibilità degli interventi ammessi.

  • art. 5, comma 1, direttiva 2011/92/UE

    Nel procedimento di VIA devono essere coinvolte le autorità che, per le proprie responsabilità ambientali, possono esprimere un parere sulle informazioni fornite dal proponente e sulla domanda di autorizzazione.

  • art. 18, comma 5, l. 349/1986

    Le associazioni di protezione ambientale riconosciute sono legittimate a impugnare i provvedimenti dai quali possano derivare pregiudizi ambientali.

Massime di principio

  • La qualificazione di un’infrastruttura come “porto turistico” ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. n. 509/1997 richiede che essa sia destinata unicamente o precipuamente alla nautica da diporto; la presenza significativa e strutturale di una funzione crocieristica, con appositi moli, terminal e traffico passeggeri rilevante, determina la natura polifunzionale dell’opera e impedisce l’applicazione della disciplina propria del porto turistico.
  • La funzione crocieristica, pur avendo finalità turistiche in senso lato, rientra nella funzione di servizio passeggeri prevista dalla disciplina dei porti e non può essere assimilata alla funzione turistica e da diporto.
  • Quando un progetto sottoposto a VIA ricade in un’area soggetta a vincolo idraulico e il piano di bacino attribuisce all’autorità competente specifiche responsabilità ambientali e poteri consultivi, il mancato coinvolgimento di tale autorità determina un difetto di istruttoria, non sanabile mediante il solo recepimento informale o indiretto di sue precedenti indicazioni.
  • Nel procedimento di VIA, il concerto del Ministero della Cultura previsto dall’art. 25, comma 2-quinquies, del d.lgs. n. 152/2006 deve comprendere l’autorizzazione paesaggistica quando la relazione paesaggistica consente una valutazione positiva; l’amministrazione non può esprimere un giudizio paesaggistico parziale e rinviare l’autorizzazione a una fase successiva per insufficienza della documentazione.
  • La VIA è un procedimento autonomo e immediatamente impugnabile, poiché esprime una valutazione definitiva sull’impatto ambientale dell’opera; l’interesse a ricorrere può comprendere anche censure sulla fattibilità del progetto e sulla distribuzione delle competenze, purché incidano concretamente sulla tutela ambientale.
  • La legittimazione processuale di comitati e associazioni non riconosciuti richiede, oltre alla previsione statutaria della finalità di tutela, adeguata consistenza organizzativa, rappresentatività, stabile collegamento territoriale e attività protratta nel tempo; la mera partecipazione al procedimento di VIA non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàAutorizzazione paesaggisticaAree protette, fauna e floraLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAmbienteBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipi di precauzione e prevenzione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.