Ordinanza n. 295/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, quanto al ricorso introduttivo: - della nota n. -OMISSIS- prot. del 21.07.2025, notificata in pari data, a firma del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di San Marco in Lamis, -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, e del responsabile del procedimento, -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-, con cui si intimava alla-OMISSIS- il pagamento della somma di € 77.974,00 a titolo di contributo di costruzione ex art. 16 del DPR n. 380/2001 e di incremento ex art. 42 DPR 380/2001, nonché il reperimento di quantità minime di aree per parcheggi privati (P1) e pubblici (P2), della successiva nota n.15860 prot. del 04.09.2025 notificata in pari data, a firma del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di San Marco in Lamis, -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, e del responsabile del procedimento, -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-, con la quale il medesimo Comune ha formulato nuovamente la richiesta di pagamento del contributo di costruzione e di cessione delle aree per i parcheggi P1 e P2, nonché di ogni altro atto presupposto, ad esse connesso e/o consequenziale nonché accertamento del diritto della ricorrente a non corrispondere al Comune di San Marco in Lamis la somma di € 77.974,00 indicata e a non reperire le aree da destinare a parcheggi P1 e P2. quanto ai primi motivi aggiunti: - del provvedimento n. prot. 23028 del 12.12.2025 del Comune di San Marco in Lamis; quanto ai secondi motivi aggiunti: - del provvedimento del Comune di San Marco in Lamis del 09.03.2026 n. 4470 prot.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: richieste comunali di pagamento del contributo di costruzione e di reperimento o cessione di aree per parcheggi, nonché successivi provvedimenti, incluso quello dichiarativo dell'inefficacia della SCIA alternativa al permesso di costruire
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, con domanda cautelare, due note comunali con cui il Comune di San Marco in Lamis le aveva richiesto il pagamento di euro 77.974,00 a titolo di contributo di costruzione e incremento contributivo, nonché il reperimento o la cessione di aree da destinare a parcheggi privati e pubblici (P1 e P2). Ha inoltre proposto motivi aggiunti contro il provvedimento del 12 dicembre 2025 e contro il provvedimento del 9 marzo 2026, con il quale il Comune ha dichiarato l'inefficacia della SCIA alternativa al permesso di costruire presentata per un intervento di ristrutturazione edilizia con miglioramento sismico e sopraelevazione del sottotetto. Nel giudizio di merito la società ha chiesto anche l'accertamento del diritto a non corrispondere la somma richiesta e a non reperire le aree per parcheggio. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i vizi di legittimità dedotti, limitandosi alla valutazione della domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per carenza del periculum in mora, senza definire il merito delle censure. Ha rilevato che il provvedimento definitivo del 9 marzo 2026, dichiarativo dell'inefficacia della SCIA e degli atti integrativi successivi, lasciava espressamente alla società la possibilità di presentare un'ulteriore proposta di area da destinare a parcheggio, nell'ottica della collaborazione istituzionale e della corretta definizione del procedimento. Ha inoltre considerato che non erano stati adottati atti repressivi dell'attività edilizia e che il rischio prospettato di non ottenere l'accreditamento istituzionale aveva natura meramente economica. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 16 d.P.R. 380/2001
Richiamato quale base normativa del contributo di costruzione richiesto dal Comune.
art. 42 d.P.R. 380/2001
Richiamato quale base normativa dell'incremento richiesto dal Comune.
art. 55 c.p.a.
Applicato per la decisione sulla domanda cautelare; la tutela è stata negata per difetto del periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato richiede la sussistenza di un periculum in mora concreto e attuale; la sua mancanza è sufficiente a respingere l'istanza, senza necessità di definire il merito delle censure.
- Non integra un pericolo cautelare sufficiente la prospettazione di un pregiudizio avente natura esclusivamente economica, quando il ricorrente non dimostri un danno grave e irreparabile.
- La pendenza di richieste amministrative relative a oneri edilizi e parcheggi non evidenzia, da sola, un periculum in mora quando l'amministrazione non abbia ancora adottato atti repressivi dell'attività edilizia e il provvedimento impugnato lasci aperta la possibilità di una ulteriore interlocuzione o proposta per la definizione del procedimento.
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