Sentenza del 26/07/2017 n. 18467 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Benefici fiscali ex art. 29 della l. n. 449 del 1997 per l'affrancamento del terreno - Strumentalità del bene- Per natura - Perdurante coltivazione da parte della società proprietaria nell'anno di riferimento - Esclusione delle agevolazioni - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva assegnato ai propri soci un terreno beneficiando delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 29 della legge n. 449 del 1997 e contestava il recupero a tassazione della plusvalenza non dichiarata. Sosteneva che il terreno, riconosciuto edificabile dal giudice amministrativo e non interamente coltivato, non fosse più strumentale all'attività agricola e che, pertanto, l'agevolazione fosse applicabile. Contestava inoltre la rilevanza della coltivazione effettuata nel 1999 e l'ulteriore qualificazione dell'operazione come elusiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che il terreno, coltivato per gran parte nell'anno dell'assegnazione e oggetto di aiuti comunitari, era strumentale per natura all'attività agricola ai sensi dell'art. 40, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, applicabile ratione temporis. La sua edificabilità astratta non era sufficiente a escludere tale strumentalità, poiché il PRG lo classificava ancora come agricolo e mancava lo strumento urbanistico attuativo necessario per qualsiasi radicale trasformazione edilizia. Di conseguenza, l'agevolazione prevista dall'art. 29 della legge n. 449 del 1997 è stata ritenuta non spettante, con legittimo recupero a tassazione della plusvalenza non dichiarata. La contribuente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 10.260 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 29
Agevolazioni fiscali per l'affrancamento o l'assegnazione di beni ai soci
Le agevolazioni si applicano soltanto ai beni non strumentali. L'assegnazione di un terreno strumentale per natura all'attività agricola ne impedisce l'utilizzo.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 40, comma 2, nel testo applicabile ratione temporis
Il terreno mantiene natura strumentale quando, per le sue caratteristiche e per la disciplina urbanistica vigente, è destinato o concretamente utilizzabile per l'attività agricola. La strumentalità non viene meno se manca lo strumento urbanistico attuativo che consenta una radicale trasformazione edilizia.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis, nel testo applicabile ratione temporis
La CTR aveva ravvisato anche un possibile indebito vantaggio fiscale mediante un'operazione elusiva. La Cassazione non ha però dovuto esaminare tale autonoma motivazione, ritenendo già sufficiente la natura strumentale del terreno.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5
Determinazione della base imponibile ICI
La vocazione edificatoria può rilevare ai fini della determinazione del valore imponibile ICI, ma non decide la diversa questione della strumentalità del bene ai fini delle agevolazioni sull'assegnazione.
D.L. n. 203 del 2005, art. 11-quaterdecies, comma 16, convertito nella legge n. 248 del 2005
Richiamato in relazione alla rilevanza della vocazione edificatoria ai fini ICI, senza incidere sulla valutazione della strumentalità del terreno.
D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertito nella legge n. 248 del 2006
Richiamato per la nozione di area edificabile ai fini ICI; tale nozione non è stata ritenuta determinante per stabilire se il bene fosse strumentale all'attività agricola.
Massime di principio
- Ai fini delle agevolazioni fiscali sull'assegnazione o cessione di terreni, la semplice edificabilità astratta o il riconoscimento giudiziale della vocazione edificatoria non escludono automaticamente la strumentalità agricola del bene.
- La coltivazione effettiva del terreno nell'anno di riferimento, soprattutto se accompagnata da aiuti comunitari o altri elementi che dimostrino l'esercizio dell'attività agricola, costituisce un forte indice della sua strumentalità.
- La strumentalità può essere qualificata come 'per natura' quando, in assenza dello strumento urbanistico attuativo, non è concretamente possibile realizzare una trasformazione edilizia radicale incompatibile con la coltivazione.
- La destinazione urbanistica e il valore venale rilevanti ai fini ICI non coincidono necessariamente con la strumentalità del bene ai fini delle agevolazioni sulle plusvalenze o sulle assegnazioni ai soci.
- Per verificare il diritto a un'agevolazione occorre esaminare la funzione effettiva del bene nell'anno dell'operazione, la sua concreta utilizzazione e la possibilità giuridica di trasformarlo, non soltanto la sua potenziale destinazione edificatoria.
- Quando una motivazione autonoma, come la natura strumentale del bene, è sufficiente a sostenere il recupero fiscale, le ulteriori questioni sull'elusione possono risultare assorbite e non essere esaminate.
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