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Ordinanza

Ordinanza n. 66/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 16 dicembre 2025 del Comune di Parma, avente ad oggetto “progressioni tra le Aree previste dall'art. 13, comma 6, del CCNL comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021. passaggio all'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione per n. 49 posti di funzionario amministrativo. Approvazione graduatoria”, con cui è stata approvata la graduatoria finale della procedura selettiva; - della graduatoria finale della predetta procedura, allegata alla determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-, nella parte in cui colloca il ricorrente Sig. -OMISSIS- al 55° posto con il punteggio totale di 48,49, e non in posizione utile ai fini della nomina a vincitore; - della nota del Dirigente del Settore Risorse Umane del Comune di Parma del 5 gennaio 2026, protocollata al n. -OMISSIS-, di rigetto dell’istanza di revisione e correzione presentata dal ricorrente; - del verbale n. 1 del 17 novembre 2025 con particolare riferimento alla formulazione del criterio “competenze professionali” e del verbale n. 2 del 25 novembre 2025 della Commissione esaminatrice, nella parte in cui si è proceduto alla illegittima attribuzione di punti 4, al ricorrente, per il criterio “competenze professionali” in luogo di punti 8; - dei punteggi attribuiti dalla Commissione esaminatrice in merito agli elementi di valutazione “esperienza”, e “competenze professionali”, resi noti ai candidati con atti prot. -OMISSIS- del 17.11.2025 e prot. -OMISSIS- del 26 novembre 2025, compresa la mail di chiarimento del 24 novembre 2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresa, ove occorra, la lex specialis di gara, ovvero, l’“avviso per la manifestazione di interesse alla progressione tra Aree (progressioni verticali) c.d. in deroga ai sensi dell’art. 13, comma 6, CCNL 16.11.2022” approvato con determina dirigenziale n. -OMISSIS- dell’1 ottobre 2025, la delibera di GC n. -OMISSIS- del 10 settembre 2025 e relativi allegati, compreso il regolamento stralcio per l’accesso all’impiego ed agli incarichi di lavoro, nella parte in cui non prevedono un criterio chiaro e univoco per la valutazione del criterio n. 3 delle “competenze professionali” in caso di assenza di schede di valutazione in una o più annualità del triennio di riferimento in relazione alle procedure selettive di progressioni tra Aree, e nella parte relativa al criterio n. 1 dell’“esperienza”; - della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 15 gennaio 2026 e della graduatoria allegata a tale determinazione, e del verbale n. 7 del 14 gennaio 2026 reso dalla Commissione esaminatrice: “limitatamente al punteggio attribuito per il criterio dell’esperienza al candidato ID -OMISSIS- domanda prot. -OMISSIS-” al quale assegna il deteriore punteggio di 36,69, e non lo colloca in posizione utile ai fini della nomina a vincitore.

Giustizia amministrativa202600076

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale di una procedura selettiva per la progressione all’Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, nella parte in cui colloca il ricorrente al 55° posto, nonché gli atti di attribuzione dei punteggi e il successivo rigetto dell’istanza di revisione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui il Comune di Parma ha approvato la graduatoria finale della procedura selettiva per 49 posti di funzionario amministrativo, contestando la propria collocazione al 55° posto e il punteggio complessivo di 48,49. Ha dedotto l’illegittima attribuzione di 4 punti, anziché 8, per il criterio delle competenze professionali, censurando la formulazione del relativo criterio e le modalità applicative adottate dalla Commissione esaminatrice, anche in caso di assenza di schede di valutazione per una o più annualità del triennio di riferimento. Sono stati inoltre contestati i punteggi attribuiti per esperienza e competenze professionali, gli atti della lex specialis e gli atti successivi concernenti la rivalutazione del punteggio attribuito a un altro candidato per il criterio dell’esperienza. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati previa sospensione cautelare della loro efficacia.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che le doglianze involgessero questioni più adeguatamente esaminabili nella sede di merito. Non ha quindi definito la fondatezza dei motivi relativi alla formulazione dei criteri, all’attribuzione dei punteggi e alla graduatoria, né ha accordato la sospensione cautelare richiesta. Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ha fissato per la trattazione di merito la pubblica udienza del 10 giugno 2026, ritenendo in tal modo adeguatamente tutelate le esigenze del ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Considerato che le doglianze proposte involgono questioni che possono essere trattate nella più appropriata sede di merito, venendo così adeguatamente tutelate le esigenze del ricorrente; Ritenuto, pertanto, di fissare ai sensi dell’art. 55, comma 10, del C.p.a. la pubblica udienza del 10 giugno 2026

    Il giudice cautelare può fissare, ai sensi del comma 10, l’udienza di merito quando la sollecita definizione della causa in quella sede assicura adeguata tutela alle esigenze della parte, senza concedere la sospensione richiesta.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    fissa ai sensi dell’art. 55, comma 10, del C.p.a. la pubblica udienza del 10 giugno 2026

    La disposizione è stata applicata per anticipare la trattazione della controversia nel merito quale modalità di tutela alternativa alla misura cautelare.

Massime di principio

  • Quando le censure cautelari richiedono un approfondimento incompatibile con la fase sommaria, il giudice può fissare direttamente l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., qualora la definizione in tempi ravvicinati assicuri adeguata tutela alla parte ricorrente.
  • La fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta una decisione sulla fondatezza dei motivi di ricorso né l’accoglimento della domanda cautelare; la valutazione della legittimità degli atti impugnati è riservata alla fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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