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Ordinanza

Ordinanza n. 889/2026 - Napoli, Sezione 6

Per l'annullamento Previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dalla Prefettura di Caserta emesso in data 29.01.2026;

Giustizia amministrativa202601382

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Caserta del 29 gennaio 2026, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha dedotto, secondo quanto emerge dalla motivazione cautelare, il difetto di motivazione e di istruttoria nonché l'eccesso di potere per travisamento dei fatti. In particolare, l'Amministrazione, a fronte della copiosa documentazione presentata dalla società datrice di lavoro nelle osservazioni al preavviso di revoca, avrebbe omesso di spiegare perché tali elementi non fossero idonei a superare il motivo ostativo, limitandosi a una formula stereotipata e perplessa. È stata inoltre contestata la valutazione della capacità economica del datore di lavoro, fondata sul criterio aritmetico consistente nella differenza tra volume d'affari e totale degli acquisti e delle importazioni imponibili, ritenuto inidoneo a rappresentare la solidità di un'impresa agricola. Il ricorrente ha valorizzato la documentazione relativa alla società datrice di lavoro, comprendente una bozza di bilancio con valore della produzione superiore a un milione di euro e un rilevante utile d'esercizio, la crescita del volume d'affari e la regolarità contributiva attestata dal DURC.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ritenendo sussistenti, a un primo sommario esame, sufficienti profili di fumus boni iuris e il periculum in mora. Quanto al fumus, ha ravvisato un palese difetto di motivazione perché il provvedimento non esplicitava le ragioni per cui la documentazione prodotta in sede di osservazioni al preavviso di revoca non fosse idonea a superare il motivo ostativo, utilizzando invece una formula stereotipata e perplessa. Ha inoltre ritenuto prima facie manifestamente illogica la valutazione economica basata su una mera operazione aritmetica, osservando che, in un'impresa agricola, elevati costi di acquisto possono indicare un'intensa attività produttiva e non necessariamente debolezza economica. Tale criterio è apparso in contrasto con i dati documentali relativi alla società datrice di lavoro, inclusi il valore della produzione, l'utile, la crescita del volume d'affari e il DURC regolare. Quanto al periculum, il Collegio ha considerato che la revoca del nulla osta avrebbe potuto impedire il rilascio del permesso di soggiorno, imporre allo straniero di lasciare il territorio nazionale e causare la perdita immediata dell'opportunità lavorativa e la vanificazione del percorso di integrazione. È stata quindi sospesa l'efficacia del provvedimento impugnato, con obbligo per l'Amministrazione di rideterminarsi alla luce delle indicazioni contenute nella motivazione. La trattazione di merito è stata fissata alla prima udienza pubblica del gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha valutato il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha sospeso l'efficacia dell'atto impugnato.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone l'obbligo di motivazione; il provvedimento è stato ritenuto prima facie illegittimo perché non spiegava il mancato rilievo attribuito alla documentazione prodotta dal datore di lavoro.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Rileva in relazione alle osservazioni presentate a seguito del preavviso di revoca; l'Amministrazione avrebbe dovuto esplicitare le ragioni del loro eventuale superamento.

Massime di principio

  • Nel procedimento finalizzato alla revoca di un nulla osta al lavoro subordinato, l'Amministrazione deve esaminare le osservazioni e la documentazione presentate dall'interessato o dal datore di lavoro e motivare specificamente le ragioni per cui esse non superano il motivo ostativo; una formula stereotipata e non concludente integra, in sede cautelare, un possibile difetto di motivazione.
  • La capacità economica del datore di lavoro, in particolare di un'impresa agricola, non può essere valutata mediante una mera operazione aritmetica tra volume d'affari e acquisti o importazioni imponibili, ma richiede un giudizio complessivo sulla congruità della capacità economica e sulla solidità dell'impresa.
  • Nella valutazione cautelare della revoca di un nulla osta al lavoro subordinato, il periculum in mora può sussistere quando l'esecuzione dell'atto rischi di impedire il rilascio del permesso di soggiorno, determinare l'allontanamento dello straniero e compromettere immediatamente il rapporto lavorativo e il percorso di integrazione.
  • Qualora il provvedimento di revoca del nulla osta risulti prima facie viziato per motivazione apparente e valutazione economica manifestamente illogica, il giudice amministrativo può sospenderne l'efficacia imponendo all'Amministrazione una nuova determinazione conforme ai criteri indicati nella motivazione cautelare.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potereTutela cautelare

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