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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10028/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza del Tribunale che aveva prosciolto l'imputato per particolare tenuità del fatto (art. 187 cod. strada). Il motivo principale del ricorso per cassazione è la doglianza che la sentenza di primo grado sarebbe stata una decisione emessa all'esito del dibattimento (con parti già costituite e acquisto degli atti d'indagine), e non una sentenza predibattimentale; di conseguenza il ricorrente sosteneva che la Corte territoriale aveva errato nella qualificazione processuale della sentenza, incidendo sull'ammissibilità dell'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza di primo grado fosse una decisione predibattimentale fondata su accordo trilaterale fra giudice, pubblico ministero e difesa (richiesta concorde di non doversi procedere ex art. 131-bis c.p.), senza che fosse svolta istruttoria dibattimentale né acquisiti atti d'indagine nel fascicolo dibattimentale. Pertanto la qualificazione della decisione come predibattimentale è corretta e l'appello era inammissibile in quanto conseguenza della natura "negoziale" del proscioglimento. La Corte ha anche richiamato ulteriori ragioni di inammissibilità richiamate dalla Corte territoriale (combinato disposto artt. 469 e 593, comma 2, c.p.p., e carenza di specificità dei motivi d'appello). Infine, per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pari a euro tremila in favore della cassa.

Norme richiamate

  • art. 187 cod. strada

    Norma relativa al reato contestato; qui citata solo per indicare il fatto materiale ascritto all'imputato.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La richiesta concorde di proscioglimento ai sensi di questa norma è stata considerata la base dell'accordo che ha portato al proscioglimento predibattimentale; la decisione fondata su tale richiesta ha carattere "negoziale" e determina limiti all'impugnabilità.

  • art. 469 cod. proc. pen. (comma 1-bis richiamato)

    La sentenza è stata qualificata come predibattimentale ai sensi di tale norma (e del comma 1-bis menzionato nel dispositivo), in quanto adottata su richiesta congiunta senza istruttoria dibattimentale; ciò rende l'impugnazione dell'appello inefficace/ inammissibile.

  • art. 593, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte territoriale quale ulteriore fondamento per l'inammissibilità dell'appello; concerne i limiti e le condizioni dell'impugnazione.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma invocata per la formulazione del ricorso e delle doglianze in cassazione; citata in relazione alle censure di violazione di legge e vizio motivazionale.

  • Sez. U, sent. n. 3512/2022 (Pmt c/Lafleur)

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata per definire la nozione di sentenza predibattimentale come decisione a base essenzialmente negoziale e per affermare la sua inappellabilità quale corollario della rinuncia delle parti alla valutazione del merito.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186/2000

    Richiamata con riferimento al principio secondo cui, nell'inammissibilità del ricorso, la mancata colpa del ricorrente va valutata ai fini dell'irrogazione o meno della sanzione pecuniaria; qui la Corte ha ritenuto non sussistente assenza di colpa e ha disposto la sanzione.

Massime di principio

  • Quando il proscioglimento è deciso su richiesta concorde delle parti (giudice, pubblico ministero e difesa) senza svolgimento di istruttoria dibattimentale e senza acquisizione degli atti d'indagine, la decisione va qualificata come predibattimentale e presenta carattere negoziale che ne limita l'impugnabilità.
  • In presenza di una sentenza predibattimentale fondata su accordo per proscioglimento ex art. 131-bis c.p., l'appello del privato può essere dichiarato inammissibile: è essenziale verificare il contenuto del verbale d'udienza e se vi sia stata istruttoria o acquisizione di prove.
  • Chi propone impugnazione deve specificare compiutamente i motivi e confrontarsi con tutte le ragioni di deciso indicate dalla corte territoriale; la genericità o l'omissione di repellere le rationes decidendi aggiuntive può comportare l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • La Corte può condannare il ricorrente a spese e a una sanzione pecuniaria se il ricorso è dichiarato inammissibile e non è ravvisabile l'assenza di colpa nella sua proposizione; è quindi importante valutare la fondatezza e la specificità delle censure prima di impugnare.

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