Cassazione Penale, Ordinanza n. 35521/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna per furto aggravato in abitazione. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, formalmente enunciato come vizio cumulativo di motivazione sulla ritenuta responsabilità. In concreto, la difesa ha riproposto censure già svolte in appello, contestando la ricostruzione probatoria e sostenendo che non vi fosse prova certa della responsabilità, nonostante il rinvenimento della ricorrente nei pressi dell'abitazione locus commissi delicti e il possesso della refurtiva nella propria vettura, che secondo la difesa si trovava lì per un guasto mentre era diretta presso un esercizio commerciale vicino.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero, in sostanza, una mera reiterazione dei motivi di appello già disattesi dalla Corte territoriale con motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica, e che le censure si risolvessero in contestazioni di fatto e in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
richiamato solo per l'enunciazione del motivo di ricorso
art. 606, comma 3, c.p.p.
il motivo è inammissibile quando introduce censure non deducibili in cassazione, specie se si risolvono in doglianze di merito sulla valutazione delle prove
art. 616 c.p.p.
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirino, sotto veste di vizio di motivazione, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione del fatto.
- La mera reiterazione dei motivi di appello già esaminati e respinti con motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica può condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se ritenuto equo, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Il controllo di legittimità non consente di sostituire l'apprezzamento del giudice di merito nella lettura degli elementi di prova, salvo i limiti propri dei vizi deducibili in cassazione.
Come è indicizzato
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