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Sentenza

Sentenza n. 1265/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 3176/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 8 luglio 2024.

Giustizia amministrativa202503818

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva imposto l'erogazione della Carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 3176/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero. La sentenza aveva condannato l'Amministrazione a mettere a disposizione della docente la Carta elettronica o Carta docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.000 euro. Nonostante la definitività del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il Ministero non aveva adempiuto. La ricorrente ha quindi domandato l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato ai sensi dell'art. 324 c.p.c., che era stata notificata all'Amministrazione in copia conforme e che, alla data del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza della prova dell'integrale esecuzione, ha ordinato al Ministero di erogare alla ricorrente, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.000 euro. Ha inoltre nominato fin d'ora, per l'ipotesi di persistente inottemperanza, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, da attivarsi su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero. Il commissario dovrà provvedere entro i successivi 120 giorni, senza compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre oneri e spese generali.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica (o Carta docente), dell’importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico

    La disposizione costituisce il fondamento della pretesa all'attribuzione della Carta docente, già riconosciuta dal giudicato del Tribunale del lavoro.

  • art. 324 c.p.c.

    Il passaggio in giudicato della sentenza civile è stato ritenuto comprovato dall'attestazione della Cancelleria del Tribunale di Milano.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il termine minimo di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore deve essere decorso prima dell'esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 474 c.p.c.

    Ai fini dell'esecuzione, il titolo esecutivo è stato individuato nella sentenza munita di attestazione di conformità.

Massime di principio

  • L'ottemperanza può essere proposta nei confronti di una pubblica amministrazione quando il titolo giurisdizionale civile sia passato in giudicato, sia stato notificato in copia conforme all'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • In sede di ottemperanza, l'Amministrazione che deduca l'avvenuta esecuzione del giudicato deve fornire la prova dell'adempimento integrale; in mancanza, il giudice può ordinare l'esecuzione specifica entro un termine assegnato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inerzia dell'Amministrazione, subordinandone l'attivazione all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • L'attività commissariale può essere svolta senza compenso quando sia affidata a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica e rientri nei suoi compiti istituzionali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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