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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23839/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata nei confronti dell'imputato, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, per il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. Il ricorso per cassazione è stato proposto con due motivi: con il primo si deduceva violazione degli artt. 125, comma 3, c.p.p. e 111 Cost., per vizio di motivazione in relazione all'uso della motivazione per relationem rispetto alla sentenza di primo grado; con il secondo si lamentava la violazione degli stessi parametri costituzionali e processuali per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e meramente fattuale, oltre che riproduttivo dell'atto di appello; il secondo è stato giudicato manifestamente infondato, perché il diniego dell'art. 131-bis era sorretto da una motivazione completa sulla non minima gravità dell'offesa, valutata in relazione alla durata e alla qualità dell'allontanamento, nonché al fatto che l'imputato si era allontanato anche dal Comune.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011

    Disposizione incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non ne sviluppa il contenuto, limitandosi a richiamare il titolo di reato contestato.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Richiamato quale parametro della censura sulla motivazione della sentenza impugnata; la Corte ritiene che la doglianza sulla motivazione per relationem sia generica e infondata.

  • art. 111 Cost.

    Invocato insieme all'art. 125, comma 3, c.p.p. per contestare la motivazione della decisione di merito; la Corte non ravvisa alcuna violazione.

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato per la richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità; la Corte rileva che il diniego è stato motivato in modo completo e non illogico, valorizzando la non minima gravità dell'offesa.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma implicitamente applicata per la condanna alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della dichiarazione di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura contro la motivazione per relationem è inammissibile se si risolve in una contestazione generica o fattuale e non individua specifici vizi logici o giuridici della decisione.
  • La riproposizione in cassazione dei medesimi motivi già formulati in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, integra una doglianza inammissibile.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo quando il giudice di merito dia conto, con motivazione non manifestamente illogica, della non minima gravità dell'offesa, considerando gli elementi concreti del fatto.
  • Ai fini della particolare tenuità del fatto, la valutazione della gravità dell'offesa può fondarsi su circostanze oggettive della condotta, come durata e qualità della violazione, senza che sia necessario il richiamo a precedenti specifici se il diniego è fondato in radice sulla gravità del fatto.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione del ricorso, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleMisure di prevenzione
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

Testo integrale

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