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Sentenza

Sentenza n. 460/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza della Sentenza n. 2242/2024 pubblicata in data 18/09/2024, resa dal Tribunale di Torino - sez. Lavoro, nel giudizio R.G. 8886/2023, notificata all'Amministrazione in data 08/10/2024 e passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202502951

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, passata in giudicato, recante la liquidazione di somme in favore del ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, n. 2242/2024, notificata al Ministero e passata in giudicato, nonché il pagamento delle somme ivi liquidate. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza tuttavia contestare l'omessa esecuzione del giudicato. Il ricorrente ha prodotto la sentenza in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'art. 475 c.p.c. e ne ha comprovato la notificazione mediante posta elettronica certificata presso il domicilio reale dell'Amministrazione. Al momento della proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti sia i presupposti processuali sia quelli sostanziali per ordinare l'esecuzione del giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Torino e di pagare al ricorrente le somme liquidate, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato sin d'ora quale Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per procedere al pagamento e compiere gli atti necessari, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente. Il ricorrente è stato onerato di comunicare al Commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il TAR ha escluso un compenso ulteriore per il Commissario, trattandosi di attività connessa ai compiti istituzionali del dipendente pubblico. Ha condannato il Ministero al pagamento di € 800,00 per spese legali, oltre accessori e contributo unificato, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario. Ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in ragione di possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissando il termine per adempiere e nominando, in caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che comportano il pagamento di somme di denaro da parte delle amministrazioni; il suo decorso infruttuoso è stato ritenuto presupposto per la proponibilità dell'ottemperanza.

  • art. 475 c.p.c.

    Richiamato con riguardo alla produzione della sentenza azionata in copia attestata conforme all'originale.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.

  • art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Richiamato per la dimidiazione dei parametri utilizzati nella liquidazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato recante la condanna di una pubblica amministrazione al pagamento di somme, la produzione del titolo in copia attestata conforme, la sua notificazione all'amministrazione soccombente e il decorso infruttuoso del termine dilatorio previsto dalla legge consentono di ordinare il pagamento giudiziale quando l'inottemperanza non sia contestata in modo specifico.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare già nella sentenza un commissario ad acta per l'eventuale protratta inerzia dell'amministrazione, attribuendogli il compito di compiere gli atti necessari al pagamento entro un ulteriore termine.
  • Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, non è dovuto un compenso ulteriore rispetto al trattamento economico già percepito presso l'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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