Cassazione Penale, Ordinanza n. 23181/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che aveva confermato la sua condanna per il reato di rissa. Nel ricorso è stata anche sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p. La Corte di cassazione non ha esaminato il merito delle censure, perché ha rilevato che l'impugnazione era stata sottoscritta personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, con conseguente inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p., che richiedono la sottoscrizione da parte di un difensore cassazionista. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p. richiamando la giurisprudenza consolidata sulla discrezionalità del legislatore nel prevedere la প্রতিনিধanza tecnica nelle impugnazioni in cassazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 571, comma 1, c.p.p.
l'impugnazione in cassazione non può essere proposta personalmente dall'imputato, essendo necessaria la sottoscrizione del difensore abilitato.
art. 613, comma 1, c.p.p.
per il ricorso per cassazione è necessaria la rappresentanza tecnica da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
la causa di inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di procedura.
art. 613 c.p.p.
la previsione della rappresentanza tecnica in cassazione è ritenuta rientrare nella discrezionalità del legislatore e non lesiva delle facoltà difensive.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato è inammissibile quando la legge richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La previsione della necessaria rappresentanza tecnica nelle impugnazioni in cassazione costituisce scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore e non integra, di per sé, una illegittima compressione del diritto di difesa.
- Quando l'inammissibilità del ricorso emerge ictu oculi per difetto di legittimazione tecnica del sottoscrittore, la Corte può dichiararla senza formalità di procedura.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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