Cassazione Civile, Ordinanza n. 40719/2021 del 20/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per IVA, IRAP e IRES relativo all'anno d'imposta 2008, fondato sul rilievo di maggiori ricavi/imponibili per euro 302.309,00 emersi dall'esame di movimentazioni di conto corrente bancario ritenute ingiustificate o non documentate. In primo grado erano state annullate solo alcune riprese, con residuo recupero a tassazione determinato in euro 174.000,00. La Commissione tributaria regionale, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l'appello della società e ritenuto nullo l'accertamento, perché l'Ufficio avrebbe utilizzato nei confronti della società un'autorizzazione rilasciata per indagini finanziarie svolte nei confronti di un soggetto distinto, sebbene costui fosse anche legale rappresentante e socio della società; la CTR aveva inoltre reputato assorbite le altre censure. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione degli artt. 32, comma 7, D.P.R. 600/1973 e 51, comma 2, D.P.R. 633/1972, sostenendo che la preventiva autorizzazione per indagini bancarie non era necessaria nel caso concreto, sia perché mancava un pregiudizio concreto per il contribuente, sia perché l'atto aveva valenza meramente interna; soprattutto, ha dedotto che non vi era stata una vera e propria indagine bancaria, poiché i dati erano stati acquisiti mediante spontanea esibizione, da parte del legale rappresentante della società, della documentazione e di un file contenente le movimentazioni bancarie già giustificate, dal quale l'Ufficio aveva poi estratto quelle prive di giustificazione o documentazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto fondata la censura perché, nella fattispecie concreta, non era necessaria l'autorizzazione prevista per le indagini bancarie: tale autorizzazione è richiesta solo quando l'Ufficio debba accedere presso banche o intermediari finanziari per acquisire documentazione bancaria riferibile al contribuente, mentre qui la documentazione era stata spontaneamente esibita dal contribuente stesso. La diversità delle due procedure impedisce di sovrapporre la disciplina dell'accesso agli istituti di credito con quella dell'acquisizione di documenti consegnati dal contribuente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata dedotta come norma processuale di riferimento per censurare la violazione di legge denunciata in cassazione.
art. 32, comma 7, D.P.R. 600/1973
La Corte ne ha ristretto l'ambito applicativo alle sole ipotesi in cui sia necessario accedere presso banche o intermediari per acquisire documentazione bancaria riferibile al contribuente; non si applica quando la documentazione è spontaneamente esibita dal contribuente stesso.
art. 51, comma 2, D.P.R. 633/1972
È stata interpretata in modo conforme all'art. 32 D.P.R. 600/1973, nel senso che la preventiva autorizzazione è richiesta per indagini bancarie presso gli intermediari, non per la documentazione consegnata dal contribuente.
Massime di principio
- La preventiva autorizzazione per le indagini bancarie è necessaria solo quando l'Amministrazione finanziaria debba richiedere dati, notizie o documenti direttamente a banche o intermediari finanziari, oppure effettuare accessi e ispezioni presso i loro locali.
- Se la documentazione bancaria viene spontaneamente prodotta dal contribuente nel corso del procedimento, non si è in presenza di indagini bancarie in senso tecnico e non opera il relativo regime autorizzatorio.
- Non possono essere confuse o sovrapposte le due diverse fattispecie procedimentali: da un lato la richiesta di informazioni agli intermediari finanziari, dall'altro l'acquisizione di documenti per mano del contribuente.
- La nullità dell'accertamento non può essere affermata per il solo richiamo formale alla mancanza di autorizzazione quando l'attività istruttoria concretamente svolta non rientra nell'ambito applicativo della norma invocata.
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