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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28814/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza di annullamento, revoca, inefficacia o sospensione dell'ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Roma. Il condannato ricorreva per cassazione deducendo violazione degli artt. 656 e 656 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Secondo la difesa, il giudice dell'esecuzione non avrebbe considerato una memoria integrativa del 5 dicembre 2025, limitandosi a valorizzare l'istanza originaria. Il ricorrente sosteneva che, oltre all'indulto già riconosciuto per tre anni, dovessero essere computati alcuni periodi di presofferto e di detenzione pregressa non risultanti integralmente dal certificato del casellario, che avrebbero consentito di maturare ulteriore liberazione anticipata. In particolare, assumeva che, sommando i periodi indicati nella memoria e applicando 90 giorni di liberazione anticipata, la pena residua sarebbe scesa sotto i quattro anni; di conseguenza, il pubblico ministero avrebbe dovuto sospendere l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza per l'eventuale riconoscimento della liberazione anticipata, invece di disporre la carcerazione. Il ricorrente aggiungeva poi che, ottenuto successivamente il certificato storico di detenzione, risultavano ulteriori 43 giorni di presofferto che avrebbero comunque giustificato la detrazione invocata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le doglianze. Ha osservato che la Corte di appello aveva espressamente considerato la memoria del 5 dicembre 2025, ma l'aveva ritenuta inidonea a fondare l'accoglimento dell'istanza. Ha poi affermato che, ai fini della sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive brevi, la pena da eseguire deve essere determinata senza computare le detrazioni per liberazione anticipata previste dall'art. 54 ord. pen., pur dovendo tali detrazioni essere indicate nell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma 10-bis, cod. proc. pen. Il beneficio della liberazione anticipata può infatti essere riconosciuto solo dalla magistratura di sorveglianza, dopo la concreta partecipazione del condannato all'opera rieducativa. Le censure del ricorrente, che miravano a ottenere un riconoscimento anticipato del beneficio per far scendere la pena sotto la soglia rilevante, sono state ritenute inammissibili nel merito perché relative ai rapporti tra pubblico ministero dell'esecuzione e magistratura di sorveglianza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 656 cod. proc. pen.

    Per la sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive brevi, la pena espianda va calcolata senza tenere conto delle future detrazioni per liberazione anticipata; tali detrazioni vanno indicate nell'ordine, ma non equivalgono a un riconoscimento anticipato del beneficio.

  • art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354

    La liberazione anticipata è un beneficio riconoscibile solo dalla magistratura di sorveglianza in presenza della effettiva partecipazione del condannato all'opera di rieducazione.

  • art. 4-bis ord. pen.

    Richiamato nel ragionamento sulla soglia di pena e sui presupposti della sospensione dell'ordine di esecuzione.

  • d.l. 4 luglio 2024, n. 92

    Ha introdotto il comma 10-bis dell'art. 656 cod. proc. pen. nell'ambito della riforma della liberazione anticipata.

  • legge 8 agosto 2024, n. 112

    Legge di conversione del d.l. n. 92 del 2024.

Massime di principio

  • Ai fini della sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive brevi, il computo della pena deve essere effettuato senza anticipare la detrazione per liberazione anticipata, anche se l'ordine di esecuzione deve darne conto in via informativa.
  • La liberazione anticipata non opera automaticamente in sede esecutiva come abbattimento preventivo della pena, ma richiede un espresso provvedimento del magistrato di sorveglianza, che valuta la concreta partecipazione del condannato al percorso rieducativo.
  • Il pubblico ministero dell'esecuzione non può sostituirsi alla magistratura di sorveglianza nel riconoscimento del beneficio premiale; può al più prendere atto dei periodi di presofferto rilevanti ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen. e sollecitare, se necessario, gli adempimenti conseguenti.
  • Le doglianze che pretendono di far discendere la sospensione dell'ordine di carcerazione dal futuro e ipotetico riconoscimento della liberazione anticipata non colgono nel segno, perché il beneficio non può essere considerato già maturato ai fini del superamento della soglia di pena rilevante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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