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Sentenza

Sentenza n. 13412/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;

Giustizia amministrativa202604925

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia del titolo abilitante conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente abilitato all’estero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza del 26 giugno 2025, finalizzata al riconoscimento in Italia di un titolo conseguito in Spagna e ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno. Ha inoltre chiesto la condanna dell’Amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso entro il termine stabilito dal giudice e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il ricorrente ha dedotto, in sostanza, la violazione dell’obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto dalla normativa sul riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro dell’Unione europea.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la competenza a concludere il procedimento appartenga al Ministero dell’Istruzione, denominato Ministero dell’Istruzione e del Merito ai sensi della normativa sopravvenuta. Ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso, il silenzio ministeriale è stato qualificato come silenzio-inadempimento. Il Ministero è stato quindi ordinato a esaminare la specifica posizione del ricorrente e a concludere il procedimento entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il giudice ha precisato che l’Amministrazione deve valutare l’intero compendio delle competenze, conoscenze e capacità acquisite all’estero, verificando durata, livello e qualità della formazione, e deve valutare l’eventuale equipollenza del titolo, disponendo, ove necessario, misure compensative proporzionate. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento competente del Ministero, con facoltà di delega, per l’ulteriore termine di 90 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice, nell’azione avverso il silenzio, di ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine e di predisporre, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Impone all’autorità competente di adottare il provvedimento di riconoscimento della qualifica professionale entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.

  • d.lgs. 15/2016

    Ha modificato il d.lgs. 206/2007 recependo la direttiva 2013/55/UE, applicabile al procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Consente, nell’ambito della valutazione dell’equipollenza della formazione acquisita all’estero, l’imposizione di misure compensative opportune e proporzionate.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022

    Ha determinato la denominazione del Ministero dell’Istruzione quale Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione competente non conclude entro quattro mesi il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell’Unione europea, decorrenti dalla presentazione della documentazione completa, si configura il silenzio-inadempimento azionabile ai sensi dell’art. 117 c.p.a.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine specifico per provvedere e disporre sin dalla sentenza la nomina di un commissario ad acta, con un ulteriore termine operativo in caso di persistente inerzia.
  • Nel valutare il riconoscimento di un titolo formativo conseguito in altro Stato membro, l’autorità competente deve considerare complessivamente competenze, conoscenze e capacità acquisite, nonché durata, livello e qualità della formazione, senza limitarsi a un confronto meramente formale dei titoli.
  • L’autorità competente deve verificare se le conoscenze attestate dal titolo estero, le qualifiche e le esperienze professionali maturate nello Stato d’origine e nello Stato richiesto soddisfino, anche parzialmente, i requisiti per l’attività professionale; ove necessario, deve valutare l’imposizione di misure compensative opportune e proporzionate.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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