Cassazione Penale, Sentenza n. 14424/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto dell'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 81 cod. pen. con riguardo a due reati di evasione, commessi a distanza di circa tre settimane e nella stessa area geografica; ha inoltre dedotto che il suo stato di tossicodipendenza (documentato) avrebbe dovuto essere valorizzato ai sensi dell'art. 671 c.p.p. quale elemento probatorio idoneo a dimostrare un'unica ideazione criminale.
La decisione
Il Tribunale ha rigettato il ricorso ritenendo che mancasse la prova della "unitarietà del disegno criminoso" necessaria per l'applicazione della continuazione. Il giudice dell'esecuzione aveva motivato il diniego richiamando le modalità eterogenee di realizzazione dei due episodi di evasione e la natura, spesso estemporanea, del reato di evasione; ha inoltre osservato che lo stato di tossicodipendenza, sebbene rilevabile e da motivare se allegato, non vale di per sé ad integrare la preventiva e unitaria deliberazione dei due fatti. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
La continuazione richiede l'esistenza di una "unità di ideazione" delle diverse condotte: un disegno criminoso comune, anche solo in linea generale, che giustifichi un trattamento più favorevole rispetto al cumulo materiale. Indicatori rilevanti sono la ridotta distanza temporale, l'omogeneità delle modalità, la protezione dello stesso bene giuridico e le condizioni di tempo e luogo; la mera reiterazione o l'abitualità a delinquere non sono sufficienti.
art. 671 cod. proc. pen.
L'asserita condizione di tossicodipendenza è uno degli elementi probatori che può essere valorizzato per dimostrare l'unitarietà di ideazione, ma opera sul piano probatorio e non modifica il presupposto sostanziale della continuazione previsto dall'art. 81 c.p. Il difensore ha l'onere di allegazione; lo stato di tossicodipendenza non determina automaticamente il riconoscimento della continuazione se altri indicatori risultano contrari.
D.Lgs. 196/2003 (art. 52) e successive modifiche
Normativa sulla protezione dei dati: in caso di diffusione del provvedimento occorre omettere generalità e dati identificativi, come richiamato nella parte finale del provvedimento.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione è necessario dimostrare, con elementi concreti, l'esistenza di un "disegno criminoso" unitario già all'origine e non solo una tendenza a reiterare condotte illecite.
- La prossimità temporale tra gli episodi è un importante indicatore ma non è decisiva da sola: deve essere valutata congiuntamente alle modalità, al contesto geografico e alla finalità delle condotte.
- Lo stato di tossicodipendenza può contribuire alla ricostruzione probatoria dell'unità di ideazione ma non sostituisce gli altri indicatori; la difesa deve adeguatamente documentarlo e collegarlo al disegno criminoso.
- Le modalità eterogenee di commissione dei reati e la natura occasionale di uno degli episodi ostano al riconoscimento della continuazione se non esistono elementi che provino una programmazione iniziale comune.
- La valutazione sulla sussistenza della continuazione è questione di fatto rimessa al giudice di merito: in sede di legittimità si verifica solo l'adeguatezza della motivazione e la presenza di un concreto esame degli elementi rilevanti.
- In situazioni analoghe conviene raccogliere e documentare elementi probatori diretti (piani, comunicazioni, circostanze logistiche comuni) che evidenzino una programmazione unica, oltre alla tempestiva produzione di certificazioni mediche o peritali in materia di dipendenza.
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