Sentenza del 03/04/2019 n. 2012 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - ICI - Ricorso contro avviso di accertamento - Accolto per insussistenza del mancato presupposto impositivo - Appello - Accolto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha contestato l’avviso di accertamento ICI sostenendo inizialmente l’insussistenza di elementi idonei a dimostrare la propria proprietà dell’immobile. In sede di appello ha inoltre invocato l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 504/1992, affermando che l’immobile era destinato ad attività ricreative e sportive svolte da una società senza scopo di lucro.
La decisione
Il ricorso era stato accolto in primo grado per mancanza di prova della proprietà dell’immobile in capo alla società. Il Comune ha impugnato tale decisione e l’appello è stato accolto. È stato ritenuto rilevante che l’immobile risultasse intestato alla società e che non fosse stata fornita prova sufficiente della sua destinazione esclusiva all’attività istituzionale di una società sportiva senza scopo di lucro. Pertanto, non è stata riconosciuta l’esenzione ICI e l’accertamento comunale è risultato confermato.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lettera i), D. Lgs. n. 504/1992
Esenzione dall’ICI per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività religiose o di culto.
L’esenzione richiede la dimostrazione sia del requisito soggettivo dell’ente non commerciale o della società sportiva senza scopo di lucro, sia della destinazione esclusiva dell’immobile alle attività agevolate. La mera intestazione dell’immobile alla società o il generico svolgimento di attività sportive e ricreative non sono sufficienti.
Massime di principio
- In materia di ICI o di analoghe imposte immobiliari, chi invoca un’esenzione deve provare concretamente tutti i requisiti previsti dalla legge, sia soggettivi sia oggettivi.
- La destinazione dell’immobile ad attività sportive o ricreative deve essere esclusiva e adeguatamente documentata; non basta dichiarare che l’immobile è utilizzato da un’associazione o società sportiva.
- L’intestazione catastale o giuridica dell’immobile costituisce un elemento rilevante per individuare il soggetto passivo dell’imposta, salvo prova contraria specifica e documentata.
- Le agevolazioni fiscali sono interpretate restrittivamente: in caso di prova incompleta sulla proprietà o sulla destinazione esclusiva dell’immobile, l’esenzione può essere negata.
- La vittoria in primo grado fondata sulla carenza di prova della proprietà può essere riformata in appello se il giudice ritiene che l’intestazione dell’immobile dimostri sufficientemente la titolarità del soggetto accertato.
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