Regolamento (UE) 2025/2435
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2435 del Consiglio, del 1° dicembre 2025, che attua l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1770 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato I bis del regolamento (UE) 2017/1770 sulle misure restrittive nei confronti del Mali. Il Consiglio, a seguito del riesame dell’elenco, sostituisce integralmente l’allegato contenente le persone fisiche o giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive, modificando le motivazioni di iscrizione. L’atto si inserisce nel quadro delle misure adottate contro soggetti ritenuti responsabili o complici di azioni che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali, o che ostacolano la transizione politica del Paese. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica dell’allegato I bis del regolamento (UE) 2017/1770 sulle misure restrittive relative al Mali, con aggiornamento delle motivazioni di inserimento nell’elenco.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione in considerazione della situazione in Mali, incidendo sull’allegato I bis del regolamento (UE) 2017/1770 relativo all’elenco di persone fisiche o giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive. La modifica riguarda i soggetti già inseriti nell’elenco ai sensi dell’articolo 2 ter del regolamento base, con effetto diretto in tutti gli Stati membri dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione. Il testo non introduce un nuovo regime sanzionatorio autonomo, ma aggiorna le motivazioni relative alle persone elencate.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2435 del Consiglio: aggiornamento delle misure restrittive relative al Mali
Il regolamento attua l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1770, nell’ambito del regime sanzionatorio dell’Unione in considerazione della situazione in Mali. L’intervento normativo non istituisce un nuovo quadro autonomo, ma aggiorna l’allegato I bis relativo ai soggetti già sottoposti a misure restrittive, a seguito del riesame effettuato dal Consiglio.
Contesto normativo
Il testo richiama il regolamento (UE) 2017/1770, adottato il 28 settembre 2017, e il successivo regolamento (UE) 2021/2201, collegato alla decisione (PESC) 2021/2208, che ha introdotto un quadro di ulteriori misure restrittive contro persone ed entità responsabili o complici di azioni e politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali, o che ostacolano il completamento della transizione politica. Il Consiglio precisa che, a seguito del riesame dell’elenco, è necessario modificare le motivazioni delle voci inserite nell’allegato.
Ambito dell’intervento
L’atto si limita a sostituire l’allegato I bis del regolamento base. In concreto, riguarda l’elenco delle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi di cui all’articolo 2 ter del regolamento (UE) 2017/1770. Non emergono nuove categorie di destinatari, ma un aggiornamento delle iscrizioni già esistenti e delle ragioni che ne giustificano il mantenimento.
Soggetti interessati dall’allegato
L’allegato aggiornato include quattro voci principali:
- Malick Diaw: indicato come presidente del Consiglio nazionale di transizione e tenente generale; viene descritto come membro chiave dell’entourage di Assimi Goïta e come figura coinvolta nel colpo di Stato del 18 agosto 2020. Le motivazioni sottolineano inoltre il suo ruolo nel ritardo della transizione politica, nel mancato rispetto delle missioni previste dalla Carta di transizione del 1o ottobre 2020 e nell’approvazione della revisione della Carta di transizione del 3 luglio 2025, che avrebbe concesso ad Assimi Goïta un mandato rinnovabile di cinque anni senza elezioni.
- Ismaël Wagué: qualificato come ministro della Riconciliazione e tenente generale; è ritenuto responsabile del colpo di Stato del 18 agosto 2020 e di azioni che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità del Mali. Il testo evidenzia anche il suo ruolo nel blocco dell’attuazione dell’accordo di pace e riconciliazione in Mali e nella sospensione delle riunioni del Comitato di monitoraggio dell’accordo.
- Ibrahim Ikassa Maïga: ex ministro per la Rifondazione; è indicato come membro del comitato strategico dell’M5-RFP e come sostenitore influente della giunta maliana. Le motivazioni richiamano il suo coinvolgimento nelle Assise nazionali della rifondazione, i rinvii del calendario elettorale e il suo contributo all’ostacolo al positivo completamento della transizione politica.
- Ivan Aleksandrovitch Maslov: ex capo del Wagner Group in Mali; il testo afferma che il Wagner Group ha rappresentato una minaccia per la pace, la sicurezza e la stabilità del Paese, citando anche episodi di violenza e violazioni dei diritti umani, incluso il massacro di Moura. Maslov è ritenuto responsabile delle azioni del gruppo in Mali.
Effetti giuridici e decorrenza
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I bis del regolamento (UE) 2017/1770 con il nuovo testo allegato al regolamento di esecuzione. L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I bis
L’articolo 1 sostituisce l’allegato I bis del regolamento (UE) 2017/1770 con il testo allegato al regolamento di esecuzione. La modifica riguarda l’elenco delle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi di cui all’articolo 2 ter del regolamento base e incide sulle motivazioni di inserimento delle voci elencate.
Riesame dell’elenco e motivazioni di iscrizione
I considerando indicano che il Consiglio ha riesaminato l’elenco contenuto nell’allegato I bis e che, sulla base di tale riesame, è opportuno modificare le motivazioni relative alle persone inserite. Il testo richiama il quadro già istituito dal regolamento (UE) 2021/2201 e dalla decisione (PESC) 2021/2208, volto a prevedere ulteriori misure restrittive nei confronti di persone ed entità responsabili di azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali o che ostacolano il positivo completamento della transizione politica.
Soggetti elencati e motivi principali
L’allegato riporta le voci aggiornate per Malick Diaw, Ismaël Wagué, Ibrahim Ikassa Maïga e Ivan Aleksandrovitch Maslov. Per ciascuno sono indicati dati identificativi, carica e motivi che li collegano rispettivamente al colpo di Stato del 18 agosto 2020, all’ostacolo alla transizione politica, al blocco dell’attuazione dell’accordo di pace e riconciliazione, al rinvio delle elezioni e, per Maslov, al ruolo nel Wagner Group in Mali e alle violazioni dei diritti umani e atti di violenza attribuiti a tale gruppo.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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