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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2454

Regolamento (UE) 2025/2454 del Consiglio, del 1° dicembre 2025, che fissa le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2026 e che modifica il regolamento (UE) 2025/202 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque

Normativa europea32025R2454

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento fissa per il 2026 le possibilità di pesca nel Mar Baltico per diversi stock ittici, in coerenza con la politica comune della pesca, i pareri scientifici del CIEM e il piano pluriennale per merluzzo, aringa e spratto nel Baltico. Accanto ai TAC e ai contingenti, introduce chiusure stagionali e spaziali, limiti alla pesca ricreativa e misure specifiche per stock in condizioni critiche, privilegiando in diversi casi sole catture accessorie e ricerca scientifica. Il testo modifica inoltre il regolamento (UE) 2025/202 per recepire un accordo UE-Regno Unito sulla busbana norvegese e un trasferimento di 50 kg di contingente di alalunga dalla Turchia.

Fissazione per il 2026 delle possibilità di pesca (TAC, contingenti e misure collegate) per alcuni stock del Mar Baltico, con modifica limitata del regolamento (UE) 2025/202 per busbana norvegese e alalunga.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci dell’Unione operanti nel Mar Baltico e, solo per le disposizioni espressamente richiamate, alle attività di pesca ricreativa nel Mar Baltico. Il regolamento disciplina TAC, contingenti, catture accessorie, chiusure spaziali e temporali, misure tecniche e obblighi di trasmissione dati per gli stock indicati nell’allegato; contiene inoltre una modifica del regolamento (UE) 2025/202 relativa alla busbana norvegese nello Skagerrak-Kattegat/Mare del Nord e all’alalunga nel Mediterraneo. Si applica dal 1o gennaio al 31 dicembre 2026, con applicazione retroattiva per le modifiche di cui all’articolo 14 nei termini 1o novembre 2025-31 ottobre 2026 (busbana norvegese) e dal 1o gennaio 2025 (alalunga).

Fissazione delle possibilità di pesca nel Mar Baltico per il 2026

Il regolamento definisce il quadro annuale dei TAC e dei contingenti per diversi stock del Mar Baltico, in attuazione della politica comune della pesca e sulla base dei pareri scientifici del CIEM. Il testo insiste sulla necessità di conciliare sostenibilità biologica, stabilità relativa degli Stati membri e impatti socioeconomici, soprattutto nei casi di stock in condizioni critiche o soggetti a catture accessorie inevitabili.

Contesto normativo e criteri di determinazione dei TAC

Il Consiglio richiama l’articolo 43, paragrafo 3, TFUE e il regolamento (UE) n. 1380/2013, che impone la fissazione delle possibilità di pesca secondo gli obiettivi della PCP e sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili. Il regolamento si inserisce anche nel piano pluriennale del 2016 per merluzzo bianco, aringa e spratto nel Baltico, che mira a riportare e mantenere gli stock al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY).

Ambito di applicazione e definizioni

L’ambito materiale riguarda i pescherecci dell’Unione operanti nel Mar Baltico e, nei soli casi espressamente previsti, la pesca ricreativa. Sono fornite definizioni utili per la gestione dei contingenti e per la classificazione dei TAC come analitici o precauzionali, oltre al concetto di sottodivisione CIEM, rilevante per la delimitazione geografica delle misure. Le definizioni si coordinano con quelle del regolamento quadro sulla PCP.

TAC, contingenti e regole di ripartizione

I TAC, i contingenti e le misure collegate sono determinati nell’allegato. L’articolo 5 chiarisce che la ripartizione tra Stati membri non incide sugli scambi di contingenti, sulle detrazioni e riassegnazioni da controllo, sugli sbarchi supplementari autorizzati né sulle detrazioni per sovrasfruttamento. Viene inoltre disciplinata l’interazione tra il regolamento (CE) n. 847/96 e la flessibilità interannuale prevista dall’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, escludendone la cumulabilità.

Stock in cattivo stato biologico e catture accessorie

Per merluzzo bianco del Baltico orientale e occidentale, nonché per aringa del Baltico occidentale, il regolamento recepisce il giudizio scientifico negativo e limita la gestione alle sole catture accessorie inevitabili e alla ricerca scientifica. Per il merluzzo bianco orientale e occidentale si afferma la necessità di sospendere la pesca diretta; per l’aringa occidentale si mantiene un TAC basso per evitare effetti socioeconomici più gravi derivanti da un azzeramento completo delle possibilità di pesca. Per il salmone del bacino principale, la gestione è differenziata per zone e periodo, con un uso limitato della flessibilità interzonale verso la sottodivisione 32.

Misure di conservazione per merluzzo bianco, aringa e spratto

L’articolo 7 introduce chiusure stagionali per proteggere il merluzzo bianco in fase riproduttiva nelle sottodivisioni 22-26, con eccezioni mirate per ricerca scientifica, piccola pesca costiera e talune attività pelagiche. Gli articoli 8 e 9 prevedono chiusure analoghe per aringa e spratto, con limiti di distanza dalla costa, profondità massima e periodo di applicazione. Tali misure sono funzionalmente collegate ai TAC e mirano a sostenere il recupero degli stock.

Pesca ricreativa

Il regolamento vieta la pesca ricreativa del merluzzo bianco in quasi tutto il Baltico, ammettendo solo limitate catture accessorie in alcune sottodivisioni. Per il salmone, la pesca ricreativa è in linea generale vietata, ma è consentita in forma strettamente regolata: un solo esemplare al giorno, solo con marcatura specifica, con obbligo di cessare la pesca del salmone per il resto della giornata dopo la prima cattura. È inoltre consentita, in deroga, la pesca a nord di 59o 30' N nel periodo 1o maggio-31 agosto entro 4 miglia nautiche.

Trota di mare e misure di tutela connesse

Per ridurre il rischio di confusione con il salmone e di errata dichiarazione delle catture, il regolamento vieta la pesca della trota di mare oltre le 4 miglia nautiche e limita le catture accessorie al 3 % nella pesca del salmone nella sottodivisione 32. Sono introdotti ulteriori divieti per l’uso di palangari oltre le 4 miglia nautiche nelle sottodivisioni 22-31. Le norme lasciano impregiudicate misure nazionali più rigorose adottate dagli Stati membri.

Controllo, dati e codici stock

L’attuazione del regolamento è affidata ai meccanismi di controllo del regolamento (CE) n. 1224/2009. Gli Stati membri devono utilizzare i codici stock indicati nell’allegato per la comunicazione alla Commissione delle catture e degli sbarchi, così da consentire il monitoraggio dell’esaurimento dei contingenti e la corretta rendicontazione statistica.

Modifiche al regolamento (UE) 2025/202

Il regolamento interviene anche sul regolamento (UE) 2025/202. Per la busbana norvegese, recepisce il risultato delle consultazioni UE-Regno Unito e sostituisce la tabella 122 dell’allegato IA, parte B, con un TAC di 400 tonnellate per il periodo 1o novembre 2025-31 ottobre 2026, attribuito come catture accessorie, con esclusione della pesca diretta. Per l’alalunga nel Mediterraneo, la tabella 9 dell’allegato ID è sostituita per incorporare il trasferimento di 50 kg dalla Turchia e fissare il nuovo assetto del TAC per il 2025, con specifiche regole sui periodi di divieto e sulla comunicazione separata di alcune catture.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica, in via generale, dal 1o gennaio al 31 dicembre 2026. Le modifiche alla busbana norvegese e all’alalunga sono retroattive nei limiti temporali indicati all’articolo 15, al fine di allineare il diritto dell’Unione ai periodi di campagna e ai trasferimenti già concordati, senza pregiudicare certezza del diritto e legittimo affidamento.

Disposizioni principali

Oggetto, ambito e definizioni

L’articolo 1 fissa le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Baltico per il 2026. L’articolo 2 delimita il campo di applicazione ai pescherecci dell’Unione operanti nel Mar Baltico e alle attività di pesca ricreativa espressamente menzionate. L’articolo 3 rinvia alle definizioni del regolamento (UE) n. 1380/2013 e introduce definizioni specifiche di sottodivisione CIEM, TAC, contingente, pesca ricreativa, valutazione analitica, TAC analitico e TAC precauzionale.

TAC, ripartizione e flessibilità interannuale

L’articolo 4 rinvia all’allegato per la determinazione di TAC, contingenti e misure funzionalmente collegate. L’articolo 5 disciplina la ripartizione tra Stati membri e precisa che essa non pregiudica scambi, detrazioni, riassegnazioni e sbarchi supplementari previsti da altri atti UE. Stabilisce inoltre quando si applicano le regole del regolamento (CE) n. 847/96 per TAC precauzionali e analitici e chiarisce che tali regole non si applicano se uno Stato membro utilizza la flessibilità interannuale ex articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Deroghe all’obbligo di imputazione e stock a basso livello biologico

L’articolo 6 indica, nelle tabelle dell’allegato, gli stock di specie non bersaglio che possono beneficiare della deroga all’obbligo di imputare le catture al contingente pertinente, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Il regolamento mantiene TAC solo per catture accessorie inevitabili o per ricerca scientifica per diversi stock in condizioni critiche, in particolare merluzzo bianco del Baltico orientale e occidentale, aringa del Baltico occidentale e, in parte, salmone del bacino principale.

Chiusure per protezione del merluzzo bianco in fase riproduttiva

L’articolo 7 prevede chiusure temporali e spaziali per proteggere il merluzzo bianco: divieto totale dal 1o maggio al 31 agosto nelle sottodivisioni 25 e 26; divieto dal 15 gennaio al 31 marzo nelle sottodivisioni 22 e 23 e dal 15 maggio al 15 agosto nella sottodivisione 24. Sono previste eccezioni per la ricerca scientifica, per alcuni pescherecci sotto i 12 metri in specifiche condizioni di profondità e attrezzi, e per talune attività pelagiche con maglie fino a 45 mm soggette a cernita degli sbarchi. I comandanti interessati devono rendere la pesca controllabile in qualsiasi momento.

Chiusure per protezione dell’aringa e dello spratto in riproduzione

L’articolo 8 vieta la pesca di specie pelagiche con reti da traino pelagiche entro 4 miglia nautiche dalle linee di base e in acque meno profonde di 20 metri, in diversi periodi e sottodivisioni (25 e 26; 27 e 28.2; 29-32), con deroga per la ricerca scientifica. L’articolo 9 vieta dal 1o maggio al 31 luglio la pesca di stock pelagici con attrezzi mobili oltre le 12 miglia nautiche nelle sottodivisioni 25, 26, 27, 28.2, 29 e a ovest di 24o 00' E nella sottodivisione 32, con deroghe per ricerca scientifica e per imbarcazioni sotto i 12 metri con attrezzi tradizionali specificati.

Pesca ricreativa di merluzzo bianco e salmone

L’articolo 10 vieta la pesca ricreativa del merluzzo bianco nelle sottodivisioni 22-32, imponendo il rilascio immediato dei catture accidentali, ma consente catture accessorie accidentali nelle sottodivisioni 27-32. L’articolo 11 vieta la pesca ricreativa del salmone nelle sottodivisioni 22-31, salvo una deroga con un solo salmone al giorno per pescatore ricreativo, con specifica marcatura e cessazione della pesca del salmone dopo la prima cattura, nonché l’obbligo di sbarco intero; consente inoltre la pesca ricreativa a nord di 59o 30' N dal 1o maggio al 31 agosto entro 4 miglia nautiche. Restano salve eventuali misure nazionali più rigorose ex articoli 19 e 20 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Misure per trota di mare e salmone

L’articolo 12 vieta la pesca della trota di mare oltre le 4 miglia nautiche nelle sottodivisioni 22-32 e limita al 3 % le catture accessorie di trota di mare nella pesca del salmone nella sottodivisione 32. Nelle sottodivisioni 22-31 vieta altresì la pesca di trota di mare e salmone con palangari oltre le 4 miglia nautiche. Anche qui restano salve misure nazionali più rigorose.

Controllo e trasmissione dati

L’articolo 13 impone agli Stati membri di usare i codici stock dell’allegato per trasmettere alla Commissione i dati sulle catture e sugli sbarchi, ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Il considerando richiama espressamente il monitoraggio e il controllo dell’utilizzo dei contingenti e delle catture esaurite.

Modifica del regolamento (UE) 2025/202

L’articolo 14 modifica l’allegato IA, parte B, tabella 122, sulla busbana norvegese, recependo il TAC concordato con il Regno Unito per il periodo 1o novembre 2025-31 ottobre 2026, con TAC complessivo di 400 tonnellate e ripartizione tra Unione e Regno Unito; la tabella prevede che si tratti esclusivamente di catture accessorie e che non si applichino gli articoli 3, paragrafi 2 e 3, e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Modifica inoltre l’allegato ID, tabella 9, sull’alalunga nel Mediterraneo, aumentando il TAC a 2 500 tonnellate dopo il trasferimento di 50 kg dalla Turchia; restano previste condizioni speciali su periodi di divieto, limite di capacità e imputazione/separazione delle catture accessorie e ricreative.

Entrata in vigore, applicazione e retroattività

L’articolo 15 dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e l’applicazione generale dal 1o gennaio al 31 dicembre 2026. Per deroga, l’articolo 14, punto 1, si applica dal 1o novembre 2025 al 31 ottobre 2026 e l’articolo 14, punto 2, dal 1o gennaio 2025. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiepolitica comune della pescarisorse biologiche marinecontrollo della pescaconservazione degli stock itticipesca ricreativa

Testo integrale

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