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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2409

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2409 della Commissione, del 1o dicembre 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di stoffe non tessute di polietilene tereftalato (PET) ottenute mediante filatura diretta (Spunbond) originarie della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32025R2409

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione, per nove mesi, delle importazioni nell’Unione di specifici non tessuti in PET Spunbond originari della Repubblica popolare cinese. La misura è adottata nell’ambito di un procedimento antidumping avviato dalla Commissione su denuncia di produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale. La registrazione serve a consentire, se in futuro saranno istituiti dazi antidumping definitivi e se ne ricorreranno i presupposti, l’eventuale riscossione retroattiva sui quantitativi registrati.

Registrazione delle importazioni di determinate stoffe non tessute di PET Spunbond originarie della Repubblica popolare cinese ai fini di un possibile futuro dazio antidumping

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di determinati fogli agugliati non tessuti di filamenti di poliestere, anche rinforzati da fibre di vetro, di peso superiore a 70 g/m2, spessore tra 0,5 mm e 1,8 mm, impregnati con uno o più leganti, contenenti meno del 30 % di fibre di vetro in peso, non spalmati o ricoperti, classificati ai codici NC ex 5603 13 90, 5603 14 20 ed ex 5603 14 80 (codici TARIC 5603 13 90 70 e 5603 14 80 70), originari della Repubblica popolare cinese. L’obbligo riguarda le autorità doganali degli Stati membri, che devono registrare tali importazioni; la misura decorre dal giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e dura nove mesi. Non disciplina ancora l’istituzione di dazi definitivi, ma solo la registrazione in vista di un’eventuale riscossione retroattiva, se ne ricorreranno i presupposti.

Registrazione delle importazioni di stoffe non tessute di PET Spunbond originarie della Repubblica popolare cinese

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2409 della Commissione dispone la registrazione delle importazioni di un determinato prodotto tessile non tessuto in PET, nell’ambito di un procedimento antidumping già aperto. La misura non introduce dazi definitivi, ma prepara l’eventuale possibilità di riscossione retroattiva qualora, al termine dell’inchiesta, siano istituiti dazi antidumping e ne risultino soddisfatte le condizioni previste dal diritto UE.

Contesto e finalità della misura

La Commissione richiama l’avvio, il 15 settembre 2025, di un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell’Unione di stoffe non tessute di PET Spunbond originarie della Repubblica popolare cinese. L’apertura è seguita a una denuncia presentata l’8 agosto 2025 da Freudenberg Performance Materials e Johns Manville per conto di produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale del settore.

La registrazione è adottata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, quale strumento cautelativo per conservare la possibilità di un’eventuale applicazione retroattiva dei dazi antidumping definitivi sulle importazioni registrate.

Prodotto interessato

Il prodotto soggetto a registrazione è descritto con precisione tecnica. Si tratta di determinati fogli agugliati non tessuti di filamenti di poliestere, anche rinforzati da fibre di vetro, con le seguenti caratteristiche:

  • peso superiore a 70 g/m2;
  • spessore compreso fra 0,5 mm e 1,8 mm;
  • impregnazione con uno o più leganti;
  • contenuto di fibre di vetro inferiore al 30 % in peso;
  • assenza di spalmatura o rivestimento.

I prodotti sono attualmente classificati nei codici NC ex 5603 13 90, 5603 14 20 ed ex 5603 14 80, con corrispondenti codici TARIC 5603 13 90 70 e 5603 14 80 70.

Regime di registrazione e possibili effetti futuri

Le autorità doganali degli Stati membri sono tenute a predisporre le misure necessarie per registrare le importazioni del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese. La registrazione opera come misura strumentale nel procedimento antidumping e non implica, di per sé, l’imposizione di un dazio.

La Commissione precisa che le condizioni per la riscossione retroattiva saranno valutate nel regolamento che eventualmente istituirà dazi definitivi. I dazi futuri dipenderanno dall’esito dell’inchiesta; nella denuncia erano stati stimati margini di dumping tra il 51 % e il 116 % e un livello di eliminazione del pregiudizio tra il 50 % e il 60 % per il 2024, ma tali dati hanno valore meramente informativo. È inoltre richiamato l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, secondo cui il dazio è normalmente fissato al livello inferiore tra margine di dumping e livello di eliminazione del pregiudizio.

Durata, protezione dei dati e applicazione

La registrazione ha durata di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. I dati personali raccolti nell’ambito della misura devono essere trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Contesto dell’apertura dell’inchiesta antidumping

La Commissione richiama l’avvio, il 15 settembre 2025, di un procedimento antidumping sulle importazioni nell’Unione di stoffe non tessute di PET Spunbond originarie della Repubblica popolare cinese, avviato a seguito di una denuncia presentata l’8 agosto 2025 da Freudenberg Performance Materials e Johns Manville per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione.

Definizione del prodotto soggetto a registrazione

Il prodotto in esame è descritto come determinati fogli agugliati non tessuti di filamenti di poliestere, anche rinforzati da fibre di vetro, di peso superiore a 70 g/m2, di spessore compreso fra 0,5 mm e 1,8 mm, impregnati con uno o più leganti, contenenti meno del 30 % di fibre di vetro in peso, non spalmati o ricoperti. I prodotti sono attualmente classificati nei codici NC ex 5603 13 90, 5603 14 20 ed ex 5603 14 80, corrispondenti ai codici TARIC 5603 13 90 70 e 5603 14 80 70.

Registrazione delle importazioni

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le autorità doganali sono istruite a registrare le importazioni nell’Unione del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese. La registrazione è disposta di propria iniziativa dalla Commissione per preservare la possibilità di una futura riscossione retroattiva di eventuali dazi antidumping.

Effetti possibili e natura non definitiva della misura

La Commissione precisa che le condizioni per l’eventuale riscossione retroattiva saranno valutate nel regolamento che istituisce dazi definitivi, se adottato. I futuri dazi dipenderanno dalle risultanze dell’inchiesta antidumping; la Commissione indica che, in base ai calcoli contenuti nella denuncia, i margini di dumping stimati sarebbero tra il 51 % e il 116 % e il livello di eliminazione del pregiudizio tra il 50 % e il 60 %, ma tali valori hanno solo funzione informativa e non pregiudicano la decisione finale. È richiamato anche l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, secondo cui il dazio sarebbe normalmente fissato al livello inferiore tra margine di dumping e livello di eliminazione del pregiudizio.

Durata della registrazione

La registrazione scade dopo nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel contesto della registrazione sono trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialeantidumpingunione doganalepolitica commerciale

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