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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2408

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2408 della Commissione, del 1o dicembre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134 relativo a misure per prevenire l’introduzione, l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Spodoptera frugiperda (Smith) per quanto riguarda il periodo di applicazione di alcune disposizioni

Normativa europea32025R2408

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regime temporale del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134 sulla prevenzione dell’introduzione e diffusione di Spodoptera frugiperda nell’Unione. La Commissione proroga fino al 31 dicembre 2028 le disposizioni sugli specifici requisiti per l’introduzione e lo spostamento di alcune piante, frutti, semi e materiali di propagazione, mentre mantiene senza limite di tempo le misure più strutturali di prevenzione e gestione. L’intervento è giustificato dalla necessità di approfondire la valutazione dei rischi e delle vie di diffusione dell’organismo nocivo specificato.

Proroga parziale della durata di alcune misure fitosanitarie contro Spodoptera frugiperda (Smith) previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica nel territorio dell’Unione europea e incide sulle misure fitosanitarie relative a Spodoptera frugiperda (Smith), organismo nocivo specificato. Riguarda in particolare le prescrizioni per l’introduzione e lo spostamento nell’Unione di determinate piante e prodotti vegetali già disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134, con proroga fino al 31 dicembre 2028 degli articoli 10 e 11 di tale atto. Restano invece a tempo indeterminato le prescrizioni particolari relative a piani di emergenza, aree delimitate, misure di eradicazione e comunicazione. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Proroga delle misure fitosanitarie contro Spodoptera frugiperda

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2408 interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134, che disciplina misure di prevenzione contro l’introduzione, l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Spodoptera frugiperda (Smith), organismo nocivo specificato. La Commissione, richiamando il quadro del regolamento (UE) 2016/2031 sulla protezione contro gli organismi nocivi per le piante, adotta una modifica limitata nel tempo delle misure esistenti per consentire ulteriori valutazioni del rischio e delle vie di diffusione.

Finalità della modifica

La motivazione centrale è il riesame dell’efficacia delle misure già in vigore e della diffusione dell’organismo nocivo nell’Unione. Il regolamento originario si applicava fino al 31 dicembre 2025 proprio per consentire tale valutazione; con il presente atto, la Commissione ritiene opportuno differenziare la durata delle misure, mantenendo in via permanente quelle ritenute strutturalmente più efficaci e prorogando solo quelle connesse a specifiche merci vegetali.

Misure prorogate fino al 31 dicembre 2028

L’articolo 1 sostituisce l’articolo 15 del regolamento (UE) 2023/1134 e dispone che gli articoli 10 e 11 continuino ad applicarsi fino al 31 dicembre 2028. La proroga riguarda le prescrizioni relative all’introduzione e allo spostamento nell’Unione di:

  • frutti di Capsicum L., Momordica L., Solanum aethiopicum L., Solanum macrocarpon L. e Solanum melongena L.;
  • piante di Asparagus officinalis L., con esclusione dei fusti ricoperti di terra per tutto il ciclo di vita, nonché polline vivo, colture di tessuti vegetali e sementi;
  • piante di Zea mays L., con esclusione di polline vivo, colture di tessuti vegetali, sementi e semi.

Tale proroga è giustificata dall’esigenza di disporre di ulteriore tempo per valutare le vie di diffusione dell’organismo nocivo specificato e individuare le misure più adeguate per contenere il rischio fitosanitario.

Misure mantenute senza termine di scadenza

Il regolamento precisa che restano senza limiti di tempo le prescrizioni particolari relative a:

  • piani di emergenza;
  • aree delimitate;
  • misure di eradicazione;
  • comunicazione.

Secondo la Commissione, l’esperienza maturata dimostra che tali misure sono le più adeguate per affrontare il rischio presentato da Spodoptera frugiperda.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La modifica al testo del regolamento (UE) 2023/1134 incide, in particolare, sulla durata applicativa degli articoli 10 e 11, senza alterare il principio generale della immediata vincolatività dell’atto nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134

L’articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134 è sostituito. È confermato che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma viene precisato che gli articoli 10 e 11 si applicano fino al 31 dicembre 2028.

Proroga delle prescrizioni su talune merci vegetali

Le prescrizioni relative all’introduzione e allo spostamento nell’Unione di frutti di Capsicum L., Momordica L., Solanum aethiopicum L., Solanum macrocarpon L. e Solanum melongena L., nonché di piante di Asparagus officinalis L. (con esclusione dei fusti ricoperti di terra per tutto il ciclo di vita), polline vivo, colture di tessuti vegetali e sementi, e di piante di Zea mays L. (con esclusione di polline vivo, colture di tessuti vegetali, sementi e semi), sono prorogate fino al 31 dicembre 2028.

Misure mantenute senza limite di tempo

Rimangono applicabili senza scadenza prefissata le prescrizioni particolari relative ai piani di emergenza, alle aree delimitate, alle misure di eradicazione e alla comunicazione, ritenute dalla Commissione le più adeguate per affrontare il rischio fitosanitario connesso all’organismo nocivo specificato.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è adottato il 1° dicembre 2025, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefitosanitarioagricolturacommercio di piante e prodotti vegetalisalute delle piante

Testo integrale

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