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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/764

Regolamento delegato (UE) 2026/764 della Commissione, del 1o decembre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dell’Unione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco

Normativa europea32026R0764

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna il secondo elenco dell’Unione dei PIC e PIR previsto dal regolamento (UE) 2022/869. Sostituisce integralmente l’allegato VII, ridefinendo i progetti ammessi, quelli esclusi e quelli che mantengono lo status di PIC per specifiche deroghe. L’atto conferma la centralità del criterio di sostenibilità, della valutazione regionale e dell’approvazione degli Stati membri interessati. L’entrata in vigore avviene il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Modifica l’elenco dell’Unione dei progetti di interesse comune (PIC) e dei progetti di interesse reciproco (PIR) nel settore delle infrastrutture energetiche transeuropee, sostituendo l’allegato VII del regolamento (UE) 2022/869.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea in quanto atto direttamente applicabile. Incide sui progetti candidati e inseriti nell’elenco dell’Unione dei PIC e PIR ai sensi del regolamento (UE) 2022/869, nei settori dell’energia elettrica, delle reti offshore, dell’idrogeno, delle reti intelligenti del gas e del trasporto transfrontaliero di biossido di carbonio. Riguarda inoltre, in via specifica, i progetti sviluppati con paesi terzi quando qualificati come PIR. Non disciplina in sé le procedure autorizzative o di VIA, che restano ferme e non sono pregiudicate dall’inserimento nell’elenco.

Modifica dell’elenco dell’Unione dei PIC e PIR per le infrastrutture energetiche transeuropee

Il regolamento delegato aggiorna l’elenco dell’Unione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco previsto dal regolamento (UE) 2022/869 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee. L’intervento sostituisce integralmente l’allegato VII, riflettendo l’esito del procedimento di selezione regionale, il parere ACER del 30 settembre 2025 e le approvazioni degli Stati membri interessati.

Ambito e contesto normativo

L’atto si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2022/869, che disciplina individuazione, pianificazione e realizzazione dei PIC nei corridoi e nelle aree prioritarie delle infrastrutture energetiche dell’Unione, nonché dei PIR sviluppati con paesi terzi nei settori dell’elettricità, delle reti offshore, dell’idrogeno e del biossido di carbonio. Il regolamento delegato ha natura di aggiornamento periodico dell’elenco dell’Unione e non modifica in generale il quadro autorizzativo o ambientale di riferimento.

Criteri di selezione e procedimento

Secondo i considerando, tutti i progetti candidati sono stati prima sottoposti al criterio di sostenibilità obbligatorio; solo quelli che hanno dimostrato un contributo significativo alla sostenibilità sono stati poi valutati dai gruppi regionali sulla base dei criteri dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2022/869. La Commissione ha verificato i progetti alla luce dell’articolo 3, paragrafo 5, mentre gli elenchi regionali definitivi sono stati adottati il 24 ottobre 2025 dopo il parere dell’ACER. Prima dell’adozione, le proposte sono state approvate dagli Stati membri interessati, come richiesto dall’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, lettera a).

Struttura dell’elenco e logica dei cluster

L’allegato chiarisce che i PIC/PIR possono essere inseriti come progetti singoli oppure in cluster. I cluster interdipendenti comprendono progetti che devono essere realizzati tutti per conseguire i benefici attesi a livello unionale; quelli potenzialmente concorrenti e concorrenti riflettono invece alternative di mercato per risolvere una medesima strozzatura infrastrutturale. In tali casi, il mercato determina quale progetto o quali progetti saranno effettivamente realizzati, purché siano stati approvati sotto il profilo pianificatorio, autorizzativo e regolatorio.

Trattamento di componenti tecniche e parti non ammissibili

L’allegato disciplina espressamente il trattamento di sottostazioni, stazioni back-to-back e stazioni di compressione: esse sono considerate parte del progetto se collocate lungo la linea o accanto al gasdotto; in caso contrario, possono costituire PIC autonomi. Sono inoltre elencate specifiche parti non ammissibili di alcuni progetti, che non vanno considerate parte dell’elenco dell’Unione, tra cui varie tratte interne o potenziamenti localizzati in Algeria, Tunisia, Serbia, Egitto, Spagna, Germania, Francia, Regno Unito, Svezia, Finlandia, Lituania e altre aree connesse a progetti di idrogeno e interconnessioni elettriche.

Progetti usciti dall’elenco, progetti integrati e numerazione

Il nuovo allegato individua i progetti che non sono più PIC/PIR perché già in servizio o prossimi alla messa in servizio entro marzo 2026, oppure perché non più conformi ai criteri o non ricandidati. Tali progetti, salvo quelli già operativi o prossimi all’operatività entro marzo 2026, possono essere ripresentati in futuro. Alcuni progetti del primo elenco sono invece diventati parte di altri PIC/PIR e sono ora considerati componenti interne di progetti più ampi. È mantenuta la numerazione originaria per i progetti già presenti nell’elenco precedente, mentre ai nuovi progetti viene attribuito un numero unico.

Contenuto sostanziale del nuovo elenco

Il nuovo elenco copre un ampio spettro di infrastrutture: interconnessioni elettriche transfrontaliere, infrastrutture offshore nei mari del Nord e del Baltico, progetti di sincronizzazione del sistema baltico, corridoi dell’idrogeno in Europa occidentale e orientale, impianti di elettrolisi, sistemi di stoccaggio dell’idrogeno, reti intelligenti del gas e progetti di trasporto e stoccaggio transfrontaliero di CO2. Tra i progetti più rilevanti figurano, tra gli altri, il Celtic Interconnector, il Great Sea Interconnector, BarMar, HyFen, il SouthH2 Corridor, il Nordic-Baltic Hydrogen Corridor, il Baltic Sea Hydrogen Collector, nonché progetti CO2 come Aramis, Bifrost, Callisto, Northern Lights e il German Carbon Transport Grid.

Progetti che mantengono lo status di PIC per deroga

La parte dedicata ai progetti che mantengono lo status di PIC ai sensi dell’articolo 24 conserva due infrastrutture del gas: la connessione di Malta alla rete europea del gas tramite interconnessione con l’Italia (Gela) e l’EastMed Pipeline dai giacimenti del Mediterraneo orientale alla Grecia continentale via Cipro e Creta. Si tratta di un mantenimento espresso dello status di PIC in presenza della deroga prevista dal regolamento quadro.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi.

Disposizioni principali

Sostituzione dell’allegato VII del regolamento (UE) 2022/869

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato VII del regolamento (UE) 2022/869 con il nuovo elenco dell’Unione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco. Il nuovo allegato aggiorna l’elenco dei progetti per tutti i settori e le aree prioritarie previste dal regolamento quadro.

Criteri di selezione e procedura di aggiornamento dell’elenco

I considerando precisano che tutti i progetti ammissibili sono stati valutati in base al criterio di sostenibilità obbligatorio; solo quelli con contributo significativo alla sostenibilità sono stati successivamente esaminati dai gruppi regionali ai fini della verifica dei criteri dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2022/869. La Commissione ha inoltre valutato i progetti alla luce dell’articolo 3, paragrafo 5, e i gruppi regionali hanno concordato gli elenchi definitivi, dopo il parere ACER del 30 settembre 2025 e l’approvazione degli Stati membri interessati, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, lettera a).

Struttura dell’elenco dell’Unione e disciplina dei cluster

L’allegato stabilisce principi di redazione dell’elenco: alcuni PIC/PIR sono raggruppati in cluster interdipendenti, potenzialmente concorrenti o concorrenti. Nei cluster interdipendenti devono essere realizzati tutti i progetti per conseguire benefici a livello unionale; nei cluster potenzialmente concorrenti o concorrenti la scelta effettiva del progetto dipende dal mercato, ferma restando la necessità di approvazione pianificatoria, autorizzativa e regolatoria.

Trattamento di sottostazioni e stazioni di compressione

Le sottostazioni, le stazioni back-to-back per l’energia elettrica e le stazioni di compressione sono considerate parte del relativo PIC/PIR se ubicate lungo le linee o accanto ai gasdotti; se non lo sono, possono essere indicate come PIC autonomi. In ogni caso beneficiano dei diritti e sono soggette agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2022/869.

Progetti non più considerati PIC o PIR e progetti integrati in altri progetti

Una serie di progetti già presenti nel primo elenco non è più qualificata come PIC/PIR per varie ragioni: entrata in servizio o completamento previsto entro marzo 2026, mancanza dei criteri generali, mancata ricandidatura, mancata approvazione di uno Stato membro interessato o punteggio insufficiente rispetto ad altri candidati. Tali progetti, salvo quelli già messi in servizio o da mettere in servizio entro marzo 2026, potranno essere rivalutati per il prossimo elenco se verranno meno i motivi di esclusione. Alcuni progetti sono divenuti parte integrante di altri PIC/PIR e sono ora riportati solo per trasparenza.

Parti non ammissibili di taluni PIC/PIR

L’allegato individua specifiche opere interne o tratti interni che non devono essere considerati parte dell’elenco dell’Unione, tra cui alcune tratte in Algeria, Tunisia, Serbia, Egitto, Spagna, Germania, Francia, Regno Unito, Svezia, Finlandia, Lituania e nell’asse nordafricano dell’idrogeno. Si tratta di esclusioni puntuali di porzioni infrastrutturali interne a progetti più ampi.

Elenco dei PIC e PIR per settori e regioni

Il nuovo elenco copre numerosi progetti nelle categorie: interconnessioni elettriche nord-sud in Europa occidentale e centro-orientale/sud-orientale, piano BEMIP per l’elettricità, reti offshore dei mari del Nord e del Baltico, reti offshore sud-occidentali e atlantiche, interconnessioni dell’idrogeno in Europa occidentale e orientale, area BEMIP idrogeno, reti intelligenti elettriche, rete transfrontaliera per il trasporto di CO2, reti intelligenti del gas e alcuni progetti che mantengono lo status di PIC per deroga ex articolo 24.

Progetti che mantengono lo status di PIC ai sensi dell’articolo 24

La parte finale dell’allegato mantiene lo status di progetto di interesse comune per due progetti specifici: la connessione di Malta alla rete europea del gas tramite interconnessione con l’Italia (Gela) e il gasdotto dai giacimenti del Mediterraneo orientale alla Grecia continentale via Cipro e Creta, denominato EastMed Pipeline, con stazione di misura e regolazione a Megalopoli.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieenergiainfrastrutture energetiche transeuropeeidrogenoambientecarbon capture and storage

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