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Sentenza

Sentenza del 15/10/2018 n. 1347 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Definizione agevolata - Ammissibile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego dell'Agenzia delle Entrate alla definizione agevolata della lite fiscale relativa a una cartella di pagamento IRAP per l'anno 2004. L'Ufficio riteneva che la definizione agevolata non fosse applicabile perché la cartella era un atto meramente riscossivo, non preceduto da un avviso di accertamento e quindi privo di natura impositiva. Il contribuente sosteneva invece che la cartella costituiva il primo atto con cui la pretesa fiscale era stata comunicata e poteva essere impugnata anche nel merito, sicché la controversia rientrava tra quelle definibili ai sensi dell'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha respinto le eccezioni processuali dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo valida la riassunzione davanti al giudice indicato dalla Commissione provinciale e insussistente qualsiasi conflitto con la precedente sentenza, che aveva definito il giudizio sulla cartella soltanto per motivi processuali. Nel merito, ha stabilito che la cartella, essendo il primo e unico atto notificato al contribuente, era impugnabile anche per contestare la pretesa tributaria e costituiva quindi una lite fiscale pendente definibile. Il ricorso è stato accolto, il diniego di definizione agevolata è stato annullato e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata a pagare 1.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

    Le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

    La norma consente la definizione agevolata delle liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro, purché pendenti alla data prevista e aventi come parte l'Agenzia delle Entrate. La Commissione ha ritenuto applicabile la disposizione anche a una controversia nata da una cartella di pagamento non preceduta da avviso di accertamento.

  • Art. 5, commi 2 e 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza della commissione tributaria che dichiara la propria incompetenza rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza della commissione tributaria in essa indicata, se il processo viene riassunto a norma del comma 5.

    La regolare riassunzione del processo davanti al giudice indicato nella pronuncia di incompetenza rende stabile l'individuazione del giudice competente e impedisce di rimettere in discussione tale questione processuale.

  • Art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289

    È richiamato quale criterio per determinare le somme dovute ai fini della definizione agevolata delle liti fiscali.

  • Cassazione civile, sezione VI, 25 gennaio 2016, n. 1295

    È richiamata a sostegno del principio secondo cui, quando la cartella è il primo atto con cui la pretesa fiscale viene comunicata, il contribuente può impugnarla non solo per vizi propri, ma anche per contestare il merito della pretesa tributaria.

Massime di principio

  • Una cartella di pagamento non preceduta da un avviso di accertamento può costituire una vera e propria lite fiscale definibile, se rappresenta il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria.
  • La natura formalmente riscossiva della cartella non esclude automaticamente la definizione agevolata: occorre verificare se essa sia impugnabile anche nel merito dell'imposizione.
  • Per accedere a una definizione agevolata devono comunque ricorrere tutti i requisiti temporali, economici e processuali previsti dalla specifica legge, inclusa la pendenza della lite alla data stabilita.
  • La riassunzione tempestiva davanti al giudice indicato nella pronuncia di incompetenza consolida la competenza di tale giudice e impedisce all'altra parte di contestarla nuovamente.
  • Una precedente decisione che chiude il giudizio per ragioni esclusivamente processuali non impedisce necessariamente di esaminare una distinta controversia relativa all'ammissibilità della definizione agevolata.
  • Quando un atto di riscossione è il primo atto notificato, il contribuente deve poter disporre di una tutela piena, comprendente sia i vizi formali dell'atto sia le contestazioni relative alla fondatezza del tributo.

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