Sentenza n. 2808/2026 - Milano, Sezione 1
per L’OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N.83/2024 DEL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO RG N. 723/2023, depositata e resa pubblica il 1° febbraio 2024, Sez. Lavoro, r.g. 723/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 19 settembre 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 26 marzo 2025 – carta docente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 83/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 83/2024. La pronuncia, passata in giudicato per mancata impugnazione, aveva riconosciuto il diritto della ricorrente alla carta docente per tre anni scolastici, per complessivi euro 1.500,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché disposto la condanna alle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 19 settembre 2025, ma l'Amministrazione non aveva adottato alcun adempimento esecutivo. Il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 4 marzo 2026, dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto l'adozione degli atti necessari all'esecuzione e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta, oltre alle spese di giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato al Ministero e che il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso senza che risultasse l'adempimento dell'Amministrazione. Ha quindi ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito nel titolo esecutivo. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con il termine di 60 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario dovrà adottare tutti gli atti necessari, potendo ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, anche al pagamento in conto sospeso disciplinato dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 per spese di giudizio, oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato, anche quando il titolo proviene dal giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza definito dal TAR con ordine all'Amministrazione di eseguire il giudicato e con possibile nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di agire per l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario, quando l'Amministrazione destinataria non abbia adempiuto agli obblighi conformativi o patrimoniali derivanti dal titolo.
- Nei confronti delle amministrazioni dello Stato, l'azione esecutiva relativa a un titolo giudiziale comportante il pagamento di somme può essere esercitata dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può assegnare all'Amministrazione un termine per l'esecuzione e nominare sin da subito un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta, nell'eseguire un titolo giudiziale di condanna al pagamento, può ricorrere al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 quando risultino incapienti i fondi dell'Amministrazione debitrice.
- Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l'attività commissariale.
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