Corte di giustizia, Sentenza C-220/24
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 27 febbraio 2025. — Regia Autonomă Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” Cluj contro Consiliul Concurenţei. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Direttiva 96/67/CE – Accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti dell’Unione europea – Articolo 1 – Ambito di applicazione – Aeroporti con un traffico annuale inferiore a due milioni di movimenti passeggeri – Diniego di accesso all’infrastruttura aeroportuale in un tale aeroporto – Articolo 6 – Assistenza ai terzi – Applicabilità delle regole di concorrenza – Articolo 102 TFUE. — Causa C-220/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la direttiva 96/67/CE liberalizza progressivamente il mercato dell'assistenza a terra e che, per gli aeroporti sotto la soglia prevista, l'articolo 6 non si applica ancora. Ciò non significa però che un eventuale diniego di accesso all'infrastruttura aeroportuale sia automaticamente sottratto al diritto della concorrenza dell'Unione. Se sussistono i presupposti dell'articolo 102 TFUE, il comportamento può integrare un abuso di posizione dominante anche se non rientra nell'ambito applicativo della direttiva.
La direttiva 96/67/CE sugli handling aeroportuali esclude o meno l'applicazione dell'articolo 102 TFUE al diniego di accesso all'infrastruttura aeroportuale di un aeroporto sotto la soglia di due milioni di movimenti passeggeri.
La questione giuridica
Se gli articoli 1, 6 e 7 della direttiva 96/67/CE debbano essere interpretati nel senso che escludono l'applicazione dell'articolo 102 TFUE, e di qualsiasi norma di contenuto analogo, in caso di diniego di accesso all'infrastruttura aeroportuale necessaria per svolgere attività di assistenza a terra in un aeroporto dell'Unione che, alla data del diniego, non aveva raggiunto la soglia di due milioni di movimenti passeggeri.
Principio di diritto
Gli articoli 1 e 6 della direttiva 96/67/CE non ostano all'applicazione dell'articolo 102 TFUE: se un aeroporto non ha raggiunto, alla data del diniego, la soglia di due milioni di movimenti passeggeri, la direttiva non impone un obbligo di accesso all'infrastruttura per l'assistenza a terzi; tuttavia, tale assenza di applicabilità settoriale non impedisce che il diniego sia comunque valutato come abuso di posizione dominante ai sensi del TFUE, purché ricorrano le condizioni dell'articolo 102.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 102 TFUE
- Articolo 106 TFUE
- Direttiva 96/67/CE
- Articolo 1 direttiva 96/67/CE
- Articolo 6 direttiva 96/67/CE
- Articolo 7 direttiva 96/67/CE
Diniego di accesso all'infrastruttura aeroportuale e concorrenza nei servizi di assistenza a terra
La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel București in una controversia tra l'azienda autonoma che gestisce l'aeroporto internazionale "Avram Iancu" di Cluj e il Consiliul Concurenței, a seguito di una sanzione per abuso di posizione dominante inflitta per il diniego di accesso all'infrastruttura aeroportuale a un prestatore di servizi di handling. La Corte è chiamata a chiarire il rapporto tra la direttiva 96/67/CE e l'articolo 102 TFUE in relazione a un aeroporto che, al momento del diniego, non aveva ancora raggiunto la soglia di traffico prevista dalla direttiva.
Fatti e procedimento principale
L'aeroporto di Cluj aveva superato la soglia di un milione di movimenti passeggeri nell'agosto 2016 e quella di due milioni il 21 settembre 2017. Il Consiliul Concurenței, a seguito di un'indagine avviata su denuncia di Romanian Airport Services SA, accertava con decisione dell'8 ottobre 2019 che l'azienda autonoma aveva violato l'articolo 6, paragrafo 1, della legge rumena sulla concorrenza e l'articolo 102 TFUE, negando alla RAS l'accesso all'infrastruttura necessaria per svolgere attività di assistenza a terra tra l'11 settembre 2015 e il 9 marzo 2017. L'azienda autonoma impugnava tale decisione sostenendo che, in base alla direttiva 96/67/CE, fino al superamento della soglia di due milioni di movimenti passeggeri essa non era tenuta a garantire l'accesso automatico all'infrastruttura.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama gli articoli 1, 6 e 7 della direttiva 96/67/CE. In particolare, l'articolo 1 stabilisce le soglie di traffico oltre le quali la direttiva si applica ai servizi di assistenza a terra e l'articolo 6 disciplina l'assistenza ai terzi, imponendo agli Stati membri di garantire il libero accesso al mercato secondo i criteri di cui all'articolo 1. L'articolo 7 riguarda invece l'autoassistenza, ma la Corte precisa che nel procedimento principale la questione concerneva solo l'assistenza ai terzi. Vengono inoltre richiamati l'articolo 102 TFUE e, nel ragionamento, l'articolo 106 TFUE e il considerando 28 della direttiva, secondo cui la direttiva non può pregiudicare l'applicazione delle disposizioni del Trattato.
Ragionamento della Corte
La Corte riformula la questione pregiudiziale e osserva anzitutto che la direttiva 96/67/CE mira alla liberalizzazione progressiva del mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti dell'Unione. Dall'articolo 1 discende che l'articolo 6 si applica, a partire dal 1o gennaio 2001, solo agli aeroporti che abbiano raggiunto la soglia di due milioni di movimenti passeggeri o di 50.000 tonnellate di merci; nel caso concreto, l'aeroporto di Cluj non aveva ancora superato tale soglia alla data del diniego di accesso.
Ne consegue che, per quel periodo, la direttiva non imponeva all'azienda autonoma di concedere l'accesso all'infrastruttura aeroportuale. Tuttavia, la Corte afferma in modo netto che la mera esistenza di una normativa settoriale non può sottrarre un comportamento alle regole di concorrenza previste dai Trattati. La conformità o meno a un quadro normativo diverso dal diritto della concorrenza non esclude, di per sé, l'illiceità ai sensi dell'articolo 102 TFUE. Il considerando 28 della direttiva conferma espressamente che essa non incide sull'applicazione delle norme del diritto primario.
La Corte precisa inoltre che, pur non incidendo la disciplina settoriale sull'applicazione dell'articolo 102 TFUE, un obbligo regolamentare può essere rilevante nella valutazione dell'eventuale abuso da parte dell'impresa dominante, richiamando la giurisprudenza recente, in particolare DB Station & Service.
Decisione e principio affermato
La Corte dichiara che gli articoli 1 e 6 della direttiva 96/67/CE devono essere interpretati nel senso che non ostano all'applicazione dell'articolo 102 TFUE quando a un prestatore di servizi di assistenza a terra sia stato negato l'accesso all'infrastruttura aeroportuale necessaria in un aeroporto dell'Unione che, alla data del diniego, aveva un traffico annuale inferiore a due milioni di movimenti passeggeri. Il diniego non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva, ma resta astrattamente suscettibile di essere qualificato come abuso di posizione dominante se ricorrono le condizioni dell'articolo 102 TFUE.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori aeroportuali e per gli addetti al contenzioso antitrust, la pronuncia chiarisce che la mancata applicabilità della disciplina settoriale sull'handling non costituisce una "zona franca" rispetto al diritto della concorrenza. Nelle controversie sul rifiuto di accesso alle infrastrutture aeroportuali, occorre dunque verificare separatamente sia l'ambito di applicazione della direttiva 96/67/CE sia la possibile sussistenza di un abuso di posizione dominante ai sensi del TFUE.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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