Ordinanza n. 128/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -del provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, emesso dalla Questura di Salerno, Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, II Settore Armi ed Esplosivi, n. Div. P.A.S. Cat. 6F/2025 - Prot. -OMISSIS- del 14.11.2025, notificato in data 18.11.2025, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi, per quanto di ragione, la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. -OMISSIS- del 02.04.2025, le note della Questura di Salerno prot. -OMISSIS- del 13.08.2025 e prot. -OMISSIS- del 24.10.2025, il verbale di ritiro cautelare delle armi del 7.10.2023 e gli atti di indagine e informativi richiamati, nei limiti in cui sono lesivi degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui la Questura di Salerno ha revocato la licenza di porto di fucile per uso caccia, unitamente agli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento, alcune note istruttorie, il verbale di ritiro cautelare delle armi e gli atti di indagine e informativi richiamati. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; il giudice si è limitato a decidere la domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo insussistente il pericolo di danno grave e irreparabile richiesto per l'adozione di misure cautelari. In particolare, ha considerato che la controversia riguarda la revoca di un porto di fucile per l'esercizio della caccia, sicché non è stato ravvisato un pregiudizio cautelare di gravità e irreparabilità. L'ordinanza non definisce il merito dell'impugnazione e non formula una valutazione espressa sul fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei presupposti per l'adozione di misure cautelari; il giudice ha escluso la sussistenza del pericolo di danno grave e irreparabile.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la sospensione dell'efficacia di un provvedimento amministrativo può essere negata quando non sia dimostrato un pericolo di danno grave e irreparabile; la mera revoca di una licenza di porto di fucile per uso caccia, in assenza di ulteriori elementi indicati dal giudice, non integra tale presupposto.
- Il rigetto dell'istanza cautelare per carenza del periculum in mora non definisce il merito dell'impugnazione del provvedimento amministrativo.
Come è indicizzato
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