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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46859/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale impugna la sentenza del Tribunale di Gela che ha dichiarato l'improcedibilità del procedimento per furto di energia elettrica (art. 624 c.p.) per mancanza della querela della persona offesa (ENEL Energia S.p.A.). Il PG sostiene che, nonostante la novella introdotta dal d.lgs. 150/2022 ("Riforma Cartabia") abbia reso procedibile a querela il reato di furto, permangono i casi di perseguibilità d'ufficio quando ricorra una delle aggravanti di cui all'art. 625 n. 7 c.p. (tra cui il fatto commesso su beni destinati a pubblico servizio) e che tale aggravante debba ritenersi insita nel furto di energia elettrica e quindi essere considerata anche se non espressamente contestata in imputazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore Generale. Ha ritenuto corretta la declaratoria di improcedibilità pronunciata dal Tribunale di Gela: a) poiché ENEL Energia non ha presentato querela e b) l'aggravante ex art. 625 n. 7 c.p. (furto su cose destinate a pubblico servizio) non risultava espressamente contestata nell'imputazione. La Corte ha inoltre respinto l'argomento del PG secondo cui la natura pubblica dell'energia elettrica sarebbe sufficiente di per sé a far ritenere l'aggravante implicitamente contestata, richiamando il principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.) e la giurisprudenza che richiede l'esplicita contestazione in imputazione dell'aggravante. Quanto alla presunta tardività del ricorso del PG, la Corte ha ritenuto che non fosse tardivo: per il Procuratore Generale il termine per impugnare decorre dalla ricezione dell'avviso di deposito, avvenuta l'11/4/2023, e quindi il ricorso del 26/4/2023 è stato tempestivo.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma che incrimina il furto; nel caso concreto è il capo d'imputazione relativo al prelievo di energia elettrica. La Corte ha analizzato la procedibilità del reato alla luce della riforma del d.lgs. 150/2022.

  • art. 625 c.p., n. 7 (e 7-bis)

    Aggravante relativa al fatto commesso su beni destinati a pubblico servizio o pubblica utilità. La Corte ha affermato che tale aggravante, se non espressamente contestata in imputazione, non può essere ritenuta implicitamente presente per rimuovere la necessità della querela e consentire la perseguibilità d'ufficio.

  • d.lgs. 150/2022 ("Riforma Cartabia")

    Ha modificato il regime di procedibilità per i reati di furto: ha introdotto la procedibilità a querela per talune ipotesi, mantenendo la perseguibilità d'ufficio solo quando ricorra una delle aggravanti speciali (es. art. 625 nn. 7 e 7-bis). La Corte ha applicato la riforma ritenendo che, in mancanza di contestazione dell'aggravante, il reato sia procedibile a querela.

  • art. 521 c.p.p.

    Principio di correlazione tra accusa e sentenza: vieta al giudice di fondare la decisione su fatti o aggravanti non contestati in imputazione. La Corte lo ha invocato per escludere che l'aggravante possa essere assunta d'ufficio in sentenza senza essere stata contestata.

  • art. 585 co. 2 c.p.p.

    Disciplina i termini per proporre impugnazione: la Corte ha chiarito che, per chi è considerato presente, i termini decorrono dalla lettura della sentenza; per il Procuratore Generale il termine decorre invece dalla data di ricezione dell'avviso di deposito, motivo per cui il ricorso è stato ritenuto tempestivo.

Massime di principio

  • Dopo la Riforma (d.lgs. 150/2022) il reato di furto può essere procedibile a querela salvo che ricorra espressamente un'aggravante speciale prevista dall'art. 625 c.p.; se tale aggravante non è contestata in imputazione, l'azione penale è improcedibile in assenza di querela.
  • La natura 'pubblico servizio' del bene (es. energia elettrica) non può essere assunta dal giudice in via implicita: l'aggravante ex art. 625 n. 7 c.p. deve essere espressamente enunciata in imputazione per preservare la perseguibilità d'ufficio.
  • Vale il principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.): il giudice non può fondare la decisione su circostanze aggravanti non contestate nell'atto di accusa.
  • Sulle impugnazioni del Procuratore Generale, il dies a quo per il computo dei termini può decorrere dalla ricezione dell'avviso di deposito: è importante verificare la data di comunicazione per valutare la tempestività del ricorso.
  • In casi analoghi, il pubblico ministero deve prestare attenzione, quando cambia il regime di procedibilità per retroazioni normative, a formulare l'imputazione includendo tutte le aggravanti rilevanti che potrebbero incidere sul carattere procedibile d'ufficio del reato.

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