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Ordinanza

Ordinanza n. 9380/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo, A) del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia, per l’a.a. 2025/2026, presso l’Università indicata in epigrafe, secondo la procedura di partecipazione alla selezione concorsuale di cui al c.d. “semestre filtro” (o “semestre aperto”), indetta giusti d.m. n. 418 del 30 maggio 2025, d.m. n. 431 del 20 giugno 2025, d.m. n. 454 del 16 luglio 2025, d.m. n. 1115 del 22 dicembre 2025 e relativi Allegati, nonché successive rispettive modifiche e/o integrazioni; il tutto previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi al suddetto corso; B) della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il giorno 8 gennaio 2026, nonché dei relativi successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non vede collocata parte ricorrente in posizione utile alla iscrizione/immatricolazione ed all’accesso al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia e/o, comunque, nella parte in cui non prevede l’inclusione e l’accesso della stessa parte ricorrente alla graduatoria medesima, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati; C) del materiale delle prove di esame di parte ricorrente, pubblicato nella pagina personale dell'area riservata del sito Universitaly (https://semestre-aperto.universitaly.mur.gov.it/), del risultato conseguito in termini di punteggio, nonché del materiale delle prove non pubblicato nella predetta area riservata e/o non reso conoscibile; D) di tutti gli atti ed i verbali di correzione delle prove di parte ricorrente, redatti e formati dall’Università, dalla Commissione di esame di Università incaricata della correzione delle prove, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti; E) del decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025, “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; F) del decreto ministeriale n. 431 del 20 giugno 2025, “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; G) del decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; H) del decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025, “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; I) del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025, “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; J) del decreto-bando, emanato dal Rettore dell’Università indicata in epigrafe, con il quale è stato attivato il corso di laurea in medicina e chirurgia, per l’anno accademico 2025/2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamato e/o menzionato ovvero delle pregresse relative delibere, ancorchè non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti; K) delle modalità di espletamento delle attività formative del semestre filtro (1° settembre/30 novembre 2025) presso le Università, degli atti e provvedimenti di organizzazione a tale riguardo da parte degli Atenei; L) delle Linee Guida per gli esami del semestre aperto pubblicate nel sito Universitaly e delle modalità di espletamento degli stessi nelle sessioni del 20 novembre 2025 e del 10 dicembre 2025; M) degli atti, non resi noti e/o conoscibili, con i quali sono state nominate le due commissioni di esperti, incaricate una di predisporre i Syllabus relativi ai programmi degli insegnamenti oggetto di prove di esame, l’altra di definire le prove medesime, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; N) di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione e/o validazione dei quesiti delle prove suindicate, nonché, ove occorra, di quelli relativi alla neutralizzazione e/o modifiche delle risposte di alcuni quesiti; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; O) dei quesiti somministrati, dei verbali e degli atti relativi all’espletamento delle prove di esame presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorchè non conosciuti, relativi allo svolgimento delle suddette prove; P) degli atti e verbali di nomina delle Commissioni di esame delle Università incaricate della correzione delle prove e ai sensi del comma 5 e del comma 18 dell’Allegato 2 del d.m. n. 418 del 30 maggio 2025; Q) delle operazioni di correzione delle prove di parte ricorrente (e dei candidati in generale) della relativa valutazione espletata da parte della Commissione di esame di Università, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti, in relazione, per ciascuna domanda, alla risposta fornita ed al relativo giudizio valutativo (risposta esatta, errata od omessa) ed al conseguente punteggio attribuito per ciascuna risposta data; ancorchè non conoscibili; R) delle risposte e delle soluzioni ufficiali ministeriali per ciascuna prova di esame di chimica, fisica e biologia, sia per l’appello del 20 novembre 2025 che per quello del 10 dicembre 2025; ancorchè non conoscibili; S) in relazione alle domande n. 10 e n. 28 della prova di fisica dell’appello del 10 dicembre 2025, rivelatesi errate, della eventuale mancata attribuzione di punteggio pari alla risposta esatta; della omessa rettifica, rivalutazione e/o neutralizzazione di altri quesiti errati e/o ambigui e/o fuorvianti; T) del silenzio diniego opposto alla istanza di accesso agli atti, ritualmente formulata da parte ricorrente il 9 gennaio 2026, in merito alla documentazione delle proprie prove ed alle valutazioni e correzioni di esse; nonché del silenzio diniego anche parziale alla predetta istanza opposto dall’Università in epigrafe; nonché del diniego alla predetta istanza opposto dal M.U.R. con la nota di riscontro del 17 febbraio 2026; U) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del d.lgs. n. 502/1992; dell'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano Rep. atti n. 125/CSR del 30 luglio 2025; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; V) del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999, nonché di ogni atto e/o delibera concernente tale rilevazione; W) della determinazione del M.U.R., per l'anno accademico 2025/2026, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'immatricolazione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia; X) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi alla valutazione circa la compatibilità tra l'offerta formativa delle Università ed il fabbisogno professionale; Y) dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999; Z) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l’immatricolazione di parte ricorrente al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia, per l’accertamento del diritto di parte ricorrente all’ammissione, anche in sovrannumero, al secondo semestre del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia per l’a.a. 2025/2026 presso l’Università in epigrafe e/o, comunque, in via subordinata, in una delle sedi indicate in via preferenziale, nonchè per la declaratoria di accertamento del diritto di parte ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti di cui all’istanza di accesso agli atti presentata in data 9 gennaio 2026 (rimasta inevasa dall’Università in epigrafe; negata dal M.U.R. con nota del 17 febbraio 2025), con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione ed ostensione della documentazione richiesta e non resa conoscibile; quanto al ricorso per motivi aggiunti, A) della graduatoria definitiva per l'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026 pubblicata in data 28 gennaio 2026, e/o, comunque, di tutte le graduatorie afferenti al predetto corso di laurea e di tutte le relative assegnazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati; B) del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia, per l’a.a. 2025/2026, presso l’Università indicata in epigrafe o, comunque, presso quelle successivamente indicate secondo la procedura di partecipazione alla selezione concorsuale di cui al c.d. “semestre filtro” (o “semestre aperto”), indetta giusti decreti ministeriali n. 418 del 30 maggio 2025, n. 431 del 20 giugno 2025, n. 454 del 16 luglio 2025, n. 1115 del 22 dicembre 2025 e relativi Allegati, nonché successive rispettive modifiche e/o integrazioni; il tutto previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi al suddetto corso; C) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l’immatricolazione di parte ricorrente al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Giustizia amministrativa202602327

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego, anche tacito, di accesso alla documentazione relativa alle prove del semestre filtro, alla loro correzione e alla formazione della graduatoria nazionale, nonché mancata ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha sostenuto gli esami propedeutici all'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia nell'ambito del semestre filtro previsto per l'anno accademico 2025/2026. Ha impugnato la propria non ammissione, la graduatoria nazionale e gli atti presupposti relativi alla disciplina, organizzazione, predisposizione, somministrazione e correzione delle prove, deducendo anche l'erroneità o ambiguità di alcuni quesiti e chiedendo l'ammissione, eventualmente in sovrannumero. Nel corso del giudizio ha contestato il silenzio diniego e il diniego espresso opposto dal Ministero all'istanza di accesso documentale presentata il 9 gennaio 2026, chiedendo l'ostensione della documentazione relativa alle proprie prove e valutazioni. Ha inoltre formulato, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., una richiesta di accesso a ulteriore documentazione concernente la predisposizione dei quesiti, le risposte predeterminate, i sinonimi ammessi nelle domande a completamento, le modalità di caricamento sulla piattaforma CINECA, la correzione e validazione degli elaborati e gli eventuali ampliamenti successivi dell'elenco dei sinonimi.

La decisione

Il TAR, pronunciando non definitivamente sull'istanza ex art. 116 c.p.a., ha accolto la domanda di accesso limitatamente alla documentazione richiesta con l'istanza del 9 gennaio 2026, rilevando che essa non era stata ostesa. Ha ordinato al Ministero dell'Università e della Ricerca, al CINECA e all'Università degli Studi di Siena, ciascuno per quanto di competenza, di consentire l'accesso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. Quanto all'ulteriore documentazione richiesta direttamente nel ricorso, il Collegio ha ritenuto necessaria una preventiva istruttoria per verificare rilevanza, strumentalità e pertinenza rispetto all'azione di impugnazione. Ha quindi ordinato alle medesime amministrazioni e al CINECA di fornire, entro trenta giorni, documentati chiarimenti e la relativa documentazione sulle modalità di predisposizione dei quesiti, sulla predeterminazione delle risposte e dei sinonimi, sul funzionamento del sistema informatico di correzione, sui margini di intervento delle Commissioni di Ateneo e sulle eventuali modifiche dell'elenco dei sinonimi durante le correzioni. La definizione della fase processuale è stata riservata all'esito dell'istruttoria, con rinvio alla camera di consiglio del 24 giugno 2026. Non è stata invece definita la domanda principale di annullamento della non ammissione e degli atti della procedura.

Norme richiamate

  • art. 22 ss. l. 241/1990

    Fondano il diritto di accesso documentale esercitato dalla candidata rispetto agli atti relativi alle proprie prove, correzioni e valutazioni.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di decidere nel corso del giudizio la domanda di accesso e di adottare gli ordini di esibizione necessari, anche disponendo l'istruttoria sulla pertinenza e strumentalità della documentazione richiesta.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori disposti dal giudice.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori disposti dal giudice.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori disposti dal giudice.

Massime di principio

  • Quando la documentazione oggetto di un'istanza di accesso documentale non è stata ostesa dall'amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione, e agli altri soggetti pubblici o gestori coinvolti per quanto di competenza, di consentire l'accesso entro un termine stabilito nell'ordinanza.
  • Nel giudizio di impugnazione di una procedura selettiva, la richiesta di ulteriore documentazione formulata ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. deve essere verificata quanto a rilevanza, strumentalità e pertinenza rispetto ai vizi dedotti; a tal fine il giudice può disporre chiarimenti e acquisizioni istruttorie prima di decidere definitivamente sulla domanda di accesso.
  • Quando la correttezza della valutazione di prove informatizzate dipende dal funzionamento del sistema di correzione e dalla predeterminazione delle risposte ammissibili, l'istruttoria può riguardare le regole di caricamento dei dati, gli elenchi dei sinonimi, i margini di intervento delle commissioni e le eventuali modifiche intervenute durante le correzioni.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoIstruttoria processualeAccesso programmato ai corsi universitari
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzo

Testo integrale

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