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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19858/2021 del 12/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2008 con recupero a tassazione di redditi non dichiarati trasferiti all'estero per euro 540.000, da un atto di contestazione e irrogazione di sanzioni per omesso adempimento degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale e da un ulteriore atto sanzionatorio per mancata restituzione del questionario dell'Amministrazione finanziaria. La contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento degli atti; in appello l'Agenzia aveva riproposto l'eccezione di tardività del ricorso introduttivo, sostenendo che la notifica degli atti impositivi fosse stata validamente eseguita presso il precedente domicilio fiscale in Roma e che, quindi, il ricorso del 19/09/2011 fosse oltre il termine di impugnazione. Nel merito, la contribuente aveva sostenuto che il trasferimento in Canada riguardasse somme destinate all'acquisto di un immobile e al sostentamento familiare, non soggette agli obblighi dichiarativi contestati. Con il primo motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia denuncia violazione degli artt. 58 e 60 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 21 d.lgs. 546/1992, censurando la CTR per avere applicato il termine di 30 giorni dell'art. 60, terzo comma, invece del termine di 60 giorni dell'art. 58, quinto comma, relativo alla variazione del domicilio fiscale; con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 4 d.l. 167/1990, assumendo che il trasferimento di somme superiori a euro 10.000 verso una banca canadese imponesse comunque la compilazione del quadro RW, indipendentemente dal fatto che al termine dell'anno le attività estere non fossero più detenute.

La decisione

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Ritiene che, essendo pacifica l'iscrizione della contribuente all'AIRE dal 13/09/2010, la variazione del domicilio fiscale produca effetti solo dal sessantesimo giorno successivo, sicché la notifica degli atti impositivi presso il precedente domicilio romano, perfezionatasi il 14/10/2010, era rituale. Di conseguenza, il ricorso introduttivo della contribuente, notificato solo il 19/09/2011, era tardivo e quindi inammissibile. La sentenza della CTR è cassata senza rinvio, perché la causa non poteva essere decisa nel merito dovendo dichiararsi l'inammissibilità originaria del ricorso introduttivo. Le spese dei gradi di merito sono compensate; la controricorrente è condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 58, quinto comma, d.P.R. 600/1973

    La variazione del domicilio fiscale ha effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si è verificata; fino a quel momento è legittima la notifica al precedente domicilio fiscale.

  • art. 60, terzo comma, d.P.R. 600/1973

    Si riferisce alle mere variazioni di indirizzo nell'ambito del medesimo domicilio fiscale e non alla diversa ipotesi di mutamento del domicilio fiscale.

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    Il ricorso tributario proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica valida degli atti è tardivo e quindi inammissibile.

  • art. 4 d.l. 167/1990

    Richiama gli obblighi di monitoraggio fiscale per gli investimenti e le attività finanziarie estere; il motivo relativo a tale norma è rimasto assorbito.

  • art. 382, terzo comma, ultima parte, c.p.c.

    La cassazione senza rinvio è ammissibile quando la causa non poteva essere proposta o proseguita, come nel caso di ricorso introduttivo tardivo.

  • art. 140 c.p.c.

    È la forma di notificazione richiamata nel caso concreto per il perfezionamento della notifica presso il precedente domicilio fiscale.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Parametro del ricorso per cassazione per dedurre violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • In materia tributaria, la disciplina della variazione del domicilio fiscale prevale sulla disciplina della mera variazione di indirizzo: la notifica eseguita al precedente domicilio è valida fino allo spirare del termine di efficacia previsto dalla norma speciale.
  • L'inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività comporta, in cassazione, la cassazione senza rinvio della sentenza che abbia erroneamente esaminato il merito, poiché la controversia non poteva essere validamente introdotta.
  • Quando il primo motivo di ricorso è accolto per una ragione processuale assorbente, il secondo motivo sul merito resta assorbito e non richiede esame.
  • La contestazione sulla validità della notifica degli atti impositivi va risolta distinguendo tra mutamento del domicilio fiscale e semplice variazione di indirizzo, con applicazione del diverso termine previsto per ciascuna ipotesi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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