Cassazione Civile, Ordinanza n. 19242/2021 del 07/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da tre avvisi di accertamento emessi ai sensi dell'art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973, con cui l'Ufficio ha determinato sinteticamente maggiori redditi per più annualità sulla base di incrementi patrimoniali: possesso di un immobile, conferimento di capitale sociale, operazione bancaria e acquisto di un'autovettura. La CTR ha accolto l'appello della contribuente ritenendo provata la disponibilità economica necessaria grazie a elargizioni di denaro da parte della madre, documentate da scritture private e da versamenti in contanti di importi corrispondenti. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 32 e 38 d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2697, 2702 e 2704 c.c., sostenendo che la documentazione prodotta anni dopo l'accertamento non fosse idonea a vincere la presunzione reddituale; (2) nullità della sentenza/procedimento per violazione dell'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992, deducendo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio nel processo tributario; (3) omesso esame di fatti decisivi, tra cui il divario tra redditi accertati e redditi dichiarati e l'inattendibilità delle giustificazioni offerte.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito. Ha respinto il secondo motivo, affermando che le dichiarazioni sostitutive di atto notorio non valgono da sole come prova piena, ma possono essere considerate come elementi indiziari e devono essere valutate dal giudice nel complesso degli elementi acquisiti; nel caso concreto la CTR aveva compiuto una valutazione completa e coerente delle prove circa le elargizioni materne e la loro idoneità a giustificare la capacità di spesa. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizione sulle spese perché l'intimata non si è costituita. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per l'Amministrazione dello Stato, esonerata dal materiale versamento tramite prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente l'accertamento sintetico del reddito sulla base di incrementi patrimoniali, ma la presunzione può essere vinta da idonea prova contraria della disponibilità delle somme impiegate.
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dal ricorrente a sostegno delle regole sull'acquisizione e valutazione documentale nel controllo fiscale.
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell'onere della prova, ma la Corte non ne ravvisa violazione nel caso concreto.
art. 2702 c.c.
richiamato in tema di efficacia probatoria della scrittura privata prodotta dalla contribuente.
art. 2704 c.c.
richiamato in tema di data certa della documentazione prodotta.
art. 7, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato per sostenere l'inutilizzabilità delle dichiarazioni sostitutive nel processo tributario; la Corte esclude tale preclusione e le considera elementi indiziari valutabili dal giudice.
art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non costituiscono prova piena, ma possono avere rilevanza indiziaria da apprezzare nel complesso del materiale probatorio.
art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
come per l'art. 46, la Corte ne riconosce solo valore indiziario nel contesto del giudizio.
art. 115 c.p.c.
richiamato nel senso che il giudice deve valutare adeguatamente anche le dichiarazioni sostitutive o extraprocessuali prodotte in causa.
art. 111 Cost.
evocato a fondamento del principio del giusto processo e della parità delle parti nel processo tributario.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
norma di riferimento dei primi due motivi, ma non conduce all'accoglimento del ricorso.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
norma di riferimento del motivo di nullità dedotto dall'Agenzia.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
norma di riferimento del motivo sull'omesso esame di fatti decisivi; il motivo viene assorbito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte esclude l'ulteriore contributo unificato per l'Amministrazione dello Stato, istituzionalmente esonerata dal versamento con prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma che ha introdotto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario le dichiarazioni sostitutive di atto notorio non hanno, di regola, valore di prova piena, ma possono essere utilizzate come elementi indiziari, da valutare unitamente agli altri dati acquisiti.
- In tema di accertamento sintetico del reddito, la prova contraria del contribuente può consistere nella dimostrazione della provenienza delle somme impiegate per gli incrementi patrimoniali; il giudice di merito, se compie una valutazione completa e coerente degli elementi probatori, non incorre in violazione di legge censurabile in cassazione.
- Il ricorso per cassazione non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o per contrapporre una diversa lettura dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito.
- Nel processo tributario il principio del giusto processo e della parità delle parti impone che anche le dichiarazioni rese da terzi fuori dal processo siano apprezzate come indizi, non automaticamente escluse.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto dalle Amministrazioni dello Stato esonerate dal materiale versamento per effetto del meccanismo della prenotazione a debito.
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