Cassazione Civile, Ordinanza n. 27195/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva aumentato la rendita catastale di uno stabilimento balneare classificato in categoria D/8, da Euro 2.966,00 a Euro 6.720,00. La contribuente aveva contestato sia il criterio estimativo adottato dall'Amministrazione sia la ricostruzione probatoria seguita nei giudizi di merito. In primo luogo sosteneva che, mancando un vero mercato di riferimento per un immobile insistente su area demaniale, non potesse applicarsi il criterio del valore commerciale di cui all'art. 28, comma 1, del d.P.R. n. 1142/1949, ma solo quello del costo di ricostruzione previsto dal comma 2. In secondo luogo deduceva la violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., lamentando un errato riparto dell'onere della prova e l'assenza di adeguata dimostrazione dell'effettivo valore di stima. La Corte rileva preliminarmente l'inammissibilità dei documenti allegati alla memoria ex art. 380 bis c.p.c., perché tardivamente prodotti e non relativi all'ammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo osservando che, per gli immobili a destinazione speciale o particolare, la rendita catastale può essere determinata con stima diretta e, in assenza di un mercato comparabile, mediante il procedimento indiretto fondato sul costo di ricostruzione ex art. 28, comma 2, d.P.R. n. 1142/1949. Nel caso concreto l'Ufficio, dopo sopralluogo, aveva correttamente escluso la valutazione come bene commerciabile e aveva stimato il fabbricato tenendo conto del costo di costruzione e della vetustà, utilizzando il prezzario solo come termine di riferimento. La Corte ha inoltre condiviso l'apprezzamento della CTR sulla non attendibilità dei conteggi del tecnico della contribuente, perché non sufficientemente documentati. È stato poi ritenuto infondato anche il secondo motivo, poiché la doglianza non riguardava un errato riparto dell'onere probatorio, ma solo la valutazione delle prove, e comunque la CTR aveva correttamente ritenuto insufficiente la prova contraria offerta dalla contribuente. La società ricorrente è stata condannata anche alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 28 del d.P.R. n. 1142 del 1949
Per le unità immobiliari speciali o particolari la rendita può essere determinata con stima diretta; se manca un mercato di compravendita comparabile, si applica il procedimento indiretto fondato sul costo di ricostruzione, con deprezzamento per vetustà/obsolescenza.
art. 10 del r.d.l. n. 652 del 1939, conv. dalla L. n. 1249 del 1939
La rendita catastale degli immobili costruiti per speciali esigenze di attività industriale o commerciale, non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per singola unità.
art. 30 del d.P.R. n. 1142 del 1949
Per le unità immobiliari per le quali non si determinano le tariffe, la rendita catastale si accerta comunque con stima diretta per ogni singola unità.
art. 2697 c.c.
La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si censura la valutazione delle prove svolta dal giudice di merito.
art. 2729 c.c.
Richiamato dalla ricorrente come parametro sulle presunzioni, ma la Corte non ne ravvisa violazione autonoma, ritenendo la censura in sostanza diretta contro l'apprezzamento delle prove.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto per violazione di legge in relazione sia al criterio estimativo catastale sia all'onere della prova.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato sul vizio motivazionale è ammesso solo nei ristretti limiti del nuovo testo, qui non superati, anche in presenza di doppia conforme.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti consentiti dalla norma.
art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla L. n. 134 del 2012
La disciplina del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. si applica ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o citazione notificata dall'11 settembre 2012.
art. 369 c.p.c.
Richiamato per affermare la tardività del deposito documentale in cassazione.
art. 372 c.p.c.
Nel giudizio di legittimità sono producibili dopo il termine di cui all'art. 369 c.p.c. solo i documenti relativi all'ammissibilità del ricorso, non quelli attinenti al merito.
art. 380 bis c.p.c.
Richiamato in relazione al deposito della memoria e dei documenti allegati.
art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto dell'impugnazione va dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012
Ha introdotto il comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Per gli immobili a destinazione speciale o particolare, la rendita catastale si determina mediante stima diretta; il ricorso al valore di mercato è possibile solo se esiste un effettivo mercato di compravendite comparabili, altrimenti è legittimo il criterio del costo di ricostruzione con deprezzamento.
- Quando il bene non è suscettibile di valutazione come bene commerciabile per le sue peculiarità oggettive, il prezzario o dati analoghi possono essere utilizzati come meri termini di riferimento nella stima, senza che ciò integri violazione della disciplina catastale.
- La censura per violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia invertito il riparto dell'onere della prova; se invece si contesta la valutazione delle prove offerte, il motivo non denuncia una vera violazione di legge ma tende a sollecitare un nuovo esame del merito.
- In presenza di doppia conforme, il controllo di legittimità sul vizio motivazionale è fortemente limitato e non consente di rivalutare accertamenti di fatto non specificamente censurati nei ristretti limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
- Nel giudizio di cassazione i documenti depositati oltre il termine di cui all'art. 369 c.p.c. sono ammissibili soltanto se attengono all'ammissibilità del ricorso e non se sono diretti a provarne la fondatezza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27152/2022 del 15/09/2022
- ordinanza_civile · 15 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27153/2022 del 15/09/2022
- ordinanza_civile · 15 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27154/2022 del 15/09/2022
- ordinanza_civile · 15 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27155/2022 del 15/09/2022
- ordinanza_civile · 15 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27157/2022 del 15/09/2022
- ordinanza_civile · 15 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27158/2022 del 15/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →