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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7263/2020 del 16/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (spedizioniere)

La controversia

A seguito dell’importazione dalla Cina, nell’anno 2011, di pantaloni a maglie con errata indicazione del valore doganale, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli irrogava allo spedizioniere, in solido con l’importatore, una sanzione amministrativa di Euro 5.402,47 con atto dell’11 maggio 2012. Il contribuente aveva impugnato l’atto; la Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva accolto il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 7370/33/2015 depositata il 21 luglio 2015, aveva accolto l’appello dell’Agenzia. In Cassazione lo spedizioniere ha formulato cinque motivi: 1) violazione dell’art. 201, par. 3, del Reg. CEE n. 2913/1992, sostenendo che, nella rappresentanza diretta, il debitore doganale è l’importatore; 2) violazione dell’art. 2, commi 6 e 7, della L. n. 213/2000, deducendo che la responsabilità solidale dello spedizioniere presuppone la conoscenza, effettiva o ragionevolmente esigibile, dell’inesattezza e non ricorre quando la dichiarazione riproduce i documenti forniti dall’importatore; 3) violazione dell’art. 11 del D.Lgs. n. 472/1997, assumendo di avere agito come autore mediato e incolpevole sulla base della documentazione ricevuta, senza possibilità di verificarne l’attendibilità; 4) violazione dell’art. 7 della L. n. 212/2000 e dell’art. 16, par. 4, del Reg. CE n. 450/2008, per mancata preventiva contestazione con concessione di un termine per controdedurre; 5) omessa motivazione sull’effettiva conoscenza, da parte dello spedizioniere, dell’erroneità del valore indicato in fattura.

La decisione

La Corte ha accolto i primi due motivi, ritenuti fondati, e ha dichiarato assorbiti gli altri tre. Ha precisato che nella rappresentanza diretta l’obbligazione doganale grava normalmente sull’importatore; lo spedizioniere può rispondere in solido per una dichiarazione regolare ma infedele solo se abbia personalmente fornito i dati o i documenti necessari alla dichiarazione, conoscendone o dovendone ragionevolmente conoscere l’inesattezza. La prova di tale partecipazione personale spettava all’Amministrazione doganale e nel caso concreto non era stata né fornita né prospettata. Le disposizioni invocate dall’Agenzia per le ipotesi di assenza di dichiarazione, sottrazione al controllo o importazione di merce diversa non erano applicabili alla fattispecie. La Corte ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente. Ha compensato le spese dell’intero giudizio per la novità della questione.

Norme richiamate

  • Reg. CEE n. 2913/1992, art. 201

    In particolare, in caso di dichiarazione doganale regolare ma infedele (come nel caso in esame), la responsabilità solidale dello spedizioniere dichiarante diretto è configurabile soltanto nel caso in cui egli stesso abbia fornito i dati o i documenti necessari alla stesura della dichiarazione nella consapevolezza della erroneità dei dati e/o della irregolarità dei documenti (Reg. Comunitario Doganale n. 2913 del 1992, art. 201).

    Per la dichiarazione doganale regolare ma infedele, la responsabilità solidale dello spedizioniere che agisce in rappresentanza diretta sussiste solo se egli abbia personalmente fornito i dati o i documenti utilizzati per la dichiarazione, essendo consapevole della loro erroneità o irregolarità.

  • L. 25 luglio 2000, n. 213, art. 2, commi 6 e 7

    Alla luce di detta normativa unionale va interpretato pertanto la L. 25 luglio 2000, n. 213, art. 2, (commi 6 e 7), che pone a carico degli spedizionieri doganali l’onere di accertare la regolarità, veridicità e completezza dei dati contenuti nelle dichiarazioni da presentare agli uffici finanziari, pena la responsabilità per il pagamento del tributo e per i danni procurati all’erario nel caso di dichiarazione irregolare qualora fossero a conoscenza o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della irregolarità; tale responsabilità sussiste però solo quando essi stessi, e non l’importatore, abbiano fornito i dati o prodotto i documenti in base ai quali è stata redatta la dichiarazione, come già deciso in precedenza da questa Corte

    Gli obblighi di controllo e la responsabilità previsti per lo spedizioniere non determinano una responsabilità automatica per il solo fatto di avere presentato la dichiarazione: la responsabilità richiede che lo spedizioniere abbia fornito i dati o i documenti posti a fondamento della dichiarazione e che ricorra la conoscenza, effettiva o ragionevolmente esigibile, della loro irregolarità.

  • Reg. CEE n. 2913/1992, artt. 202-205

    Non convince del contrario il richiamo dell’Agenzia al citato Reg. CEE, artt. da 202 a 205, che si applicano alle diverse ipotesi di assenza della dichiarazione o di sottrazione al controllo, o di importazione di merce materialmente diversa da quella dichiarata. Situazioni in cui la natura fraudolenta dell’operazione giustifica l’aggravio del regime della responsabilità solidale.

    Le disposizioni degli artt. 202-205 riguardano fattispecie diverse dalla dichiarazione regolare ma infedele, quali l’assenza della dichiarazione, la sottrazione al controllo o l’importazione di merce diversa; il regime di responsabilità solidale proprio di tali ipotesi non si estende automaticamente alla fattispecie qui esaminata.

Massime di principio

  • Nella rappresentanza diretta in dogana, l’obbligazione doganale grava normalmente sull’importatore, in nome del quale è resa la dichiarazione.
  • In caso di dichiarazione doganale formalmente regolare ma infedele, la qualità di spedizioniere rappresentante diretto non è sufficiente, da sola, a fondare la responsabilità solidale dello spedizioniere.
  • La responsabilità solidale dello spedizioniere per una dichiarazione regolare ma infedele è configurabile quando egli abbia personalmente fornito i dati o i documenti necessari alla dichiarazione, sapendoli erronei o irregolari, oppure dovendo ragionevolmente conoscerne l’irregolarità secondo la disciplina applicabile.
  • La prova della partecipazione personale dello spedizioniere, nei termini richiesti per la responsabilità solidale, incombe sull’Amministrazione doganale; non basta invocare in astratto gli obblighi professionali di controllo.
  • Le disposizioni sulla responsabilità solidale riferite all’assenza della dichiarazione, alla sottrazione al controllo o all’importazione di merce materialmente diversa non si applicano, per ciò solo, alla dichiarazione regolare ma infedele.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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