Cassazione Civile, Ordinanza n. 20070/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Nel fascicolo originario risultavano inseriti due distinti ricorsi per cassazione proposti dallo stesso soggetto contro due diverse ordinanze del Giudice di pace di Torino che avevano prorogato il trattenimento presso il C.P.R. 'Brunelleschi' di Torino, adottate rispettivamente il 15/03/2021 e il 14/04/2021. Il difensore ha segnalato che la precedente ordinanza della Corte aveva deciso solo sul primo provvedimento, chiedendo una correzione d'ufficio ex art. 391 bis c.p.c. La Corte ha rilevato che la doglianza non integrava un errore materiale della sentenza, ma evidenziava piuttosto un problema di registrazione e di mancata separazione dei due ricorsi nel registro generale; ha quindi ritenuto che il primo ricorso fosse già stato definito e che per il secondo fosse necessario formare un autonomo fascicolo processuale.
La decisione
La Corte non ha accolto la richiesta come correzione di errore materiale del provvedimento già emesso, ma ha disposto che la Cancelleria formi un autonomo fascicolo processuale con proprio numero di registro generale per il ricorso avverso la proroga del trattenimento adottata il 14/04/2021, con i relativi atti. In sostanza, ha preso atto della pluralità dei ricorsi e ha ordinato la separazione amministrativa del secondo procedimento, senza incidere sul merito della precedente ordinanza n. 4855/2023, che resta riferita al solo primo provvedimento del 15/03/2021.
Norme richiamate
art. 391 bis c.p.c.
La Corte esclude che la segnalazione integri un errore materiale della decisione già pronunciata, suscettibile di correzione anche d'ufficio, poiché il problema riguarda la mancata separazione e registrazione autonoma di due ricorsi distinti.
Massime di principio
- La correzione dell'errore materiale ex art. 391 bis c.p.c. presuppone un vizio meramente materiale del provvedimento già emesso e non può essere utilizzata per rimediare a errori di iscrizione o di organizzazione del fascicolo processuale.
- Quando nello stesso registro sono confluiti più ricorsi avverso distinti provvedimenti, occorre procedere alla loro autonoma registrazione e formazione di separati fascicoli, affinché risulti chiaramente l'oggetto di ciascuna impugnazione.
- Se una decisione di legittimità ha già definito uno solo dei provvedimenti impugnati, la diversa impugnazione contro un ulteriore provvedimento richiede una trattazione autonoma e non può essere attratta nella correzione della decisione precedente.
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