Cassazione Penale, Sentenza n. 12988/2024 del 28/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne pronunciate in primo grado: per Bargiacchi si denunciava vizio di motivazione e apoditticità relativamente all'attività tecnica delle intercettazioni e alla valutazione delle perizie, nonché la scarsa verifica degli elementi di riscontro utilizzati per avvalorare la dichiarazione della persona offesa (Tarabusi) relativa a fatti di natura fiscale; per Febbraio si deduceva l'insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato di estorsione (art. 629 c.p.), contestando l'assenza di ingiusto profitto e di dolo, e si censurava la valutazione della partecipazione come concorso nel reato, denunciando forzature probatorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi riproducessero censure già disattese in appello e fossero generici o meramente rivolti a una rivalutazione del merito probatorio, materia non sindacabile in sede di legittimità salvo vizi motivazionali strutturali. Pertanto è stata confermata, in concreto, la sentenza di condanna emessa dalla Corte d'appello di Bologna (confermando le pene e le statuizioni civili decise in sede di merito). I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (euro 3.686,00 oltre accessori di legge).
Norme richiamate
art. 629 cod. pen.
Norma sull'estorsione: la Corte ha valutato che il giudice di merito abbia correttamente rilevato l'illiceità del profitto e la consapevolezza dolosa degli imputati; i ricorrenti non hanno dimostrato l'assenza degli elementi oggettivi e soggettivi richiesti.
art. 2 d.lgs. 74/2000
Rilevato in relazione alla riqualificazione del capo B) (reato tributario): la Corte d'appello aveva riqualificato i fatti in base alla normativa tributaria e la Cassazione non ha ritenuto fondate le censure contro tale valutazione.
art. 238-bis cod. proc. pen.
Consente l'acquisizione di sentenze irrevocabili come elemento di prova a favore della persona offesa: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente valutato gli elementi di riscontro a supporto della sentenza irrevocabile a carico di Tarabusi.
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla richiesta di trattazione orale: la regolarità della richiesta è stata presa atto nel procedimento di cassazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'enunciazione dei motivi nella motivazione della decisione di cassazione; la Corte ha enunciato i motivi nei limiti richiesti per la decisione.
art. 615 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e alla Cassa delle ammende: la Corte ha disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non rivaluta il merito probatorio: i motivi che si limitano a chiedere una diversa valutazione delle prove, già esaminate e rigettate in appello, sono inammissibili o destinati a fallire.
- Per impugnare con successo in Cassazione questioni tecniche (es. validità di intercettazioni o perizie) è necessario articolare censure specifiche, non meramente ripetitive di quelle già proposte in appello, mostrando il nesso fra la presunta irregolarità e l'erroneità della decisione.
- In tema di estorsione (art. 629 c.p.) è indispensabile dimostrare sia l'ingiustità del profitto sia il dolo rispetto all'uso della violenza o minaccia: la mancanza di una critica argomentata su questi profili rende la censura generica e inefficace.
- La semplice presenza di un soggetto sul luogo del reato può integrare il concorso quando non sia meramente casuale e abbia rafforzato l'azione del principale o dato sicurezza agli autori (giurisprudenza consolidata), perciò va contestata dimostrando l'assenza di rilevanza causale della presenza.
- L'utilizzo di precedenti decisioni irrevocabili ai sensi dell'art. 238-bis richiede che il giudice di merito spieghi e valuti criticamente gli elementi di riscontro; contestazioni vaga su questo punto sono inammissibili se non confrontano dettagliatamente la motivazione.
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