Sentenza del 25/06/2019 n. 16956 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava tre avvisi di intimazione di pagamento relativi all'anno 2009, fondati su cartelle esattoriali che il contribuente sosteneva non essergli state validamente notificate. Equitalia ha contestato la sentenza della CTR, deducendo, in particolare, che i giudici di merito avessero dichiarato in modo indistinto l'invalidità di tutte le notifiche senza esaminare le diverse modalità utilizzate: una cartella era stata notificata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, mentre un'altra mediante messo notificatore e deposito presso la casa comunale. È stata inoltre dedotta l'erronea applicazione dell'art. 140 c.p.c., senza distinguere tra irreperibilità relativa e irreperibilità assoluta, nonché l'inammissibilità delle contestazioni tardive contro il merito dei crediti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha ritenuto nulla la sentenza della CTR per motivazione insufficiente e per omessa verifica delle modalità concrete di notifica di ciascuna cartella. La CTR aveva infatti applicato cumulativamente l'art. 140 c.p.c. senza accertare se le notifiche fossero state eseguite tramite raccomandata diretta, messo notificatore, irreperibilità relativa o irreperibilità assoluta. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia applicando i principi indicati dalla Cassazione e provvedere anche sulle spese. Le Sezioni Unite avevano già dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario limitatamente alla cartella relativa ai contributi previdenziali.
Norme richiamate
Art. 140 c.p.c.
Notifica in caso di irreperibilità relativa
Quando il destinatario è temporaneamente irreperibile, la notifica richiede il compimento di tutti gli adempimenti previsti, tra cui il deposito presso la casa comunale, l'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione e l'invio della raccomandata informativa. Secondo la giurisprudenza richiamata, non è sufficiente la sola spedizione della raccomandata, dovendo risultare anche la sua effettiva ricezione.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
Notificazione della cartella di pagamento
La cartella può essere notificata con le forme ordinarie, tramite messo notificatore, oppure mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di raccomandata diretta, la notifica si perfeziona alla data risultante dall'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da un consegnatario legittimato.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1
Regole speciali per la notificazione degli atti tributari
La norma integra l'art. 140 c.p.c. per le notifiche tributarie in caso di irreperibilità relativa e disciplina anche l'irreperibilità assoluta. In quest'ultima ipotesi occorre verificare che il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda nel Comune del domicilio fiscale.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
Contenuto della sentenza tributaria
La sentenza deve contenere una motivazione adeguata e riferita alle concrete circostanze della controversia. Una decisione che dichiari invalide tutte le notifiche senza distinguere le modalità utilizzate presenta un deficit motivazionale.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19
Atti impugnabili nel processo tributario
Le intimazioni di pagamento possono essere contestate per vizi propri; le contestazioni relative al merito delle cartelle, se queste sono state validamente notificate, devono essere proposte entro i termini previsti.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21
Termine per la proposizione del ricorso
Il termine per impugnare gli atti tributari è perentorio. Se la cartella è stata validamente notificata e non è stata tempestivamente impugnata, non è normalmente possibile contestarne il merito tramite una successiva intimazione, salvo vizi propri o specifiche eccezioni.
Art. 1335 c.c.
Presunzione di conoscenza degli atti recettizi
Nel caso di raccomandata ordinaria inviata direttamente dal concessionario, l'atto giunto all'indirizzo del destinatario si presume conosciuto, salvo prova contraria, secondo le regole della ricezione della posta ordinaria.
Art. 2700 c.c.
Efficacia probatoria dell'atto pubblico
L'attestazione dell'agente postale relativa alla consegna del plico e all'identità del ricevente è assistita da efficacia probatoria privilegiata, salvo contestazione nelle forme appropriate.
Massime di principio
- La validità della notifica di una cartella deve essere verificata singolarmente per ciascun atto e in relazione alla specifica modalità utilizzata; non è corretto dichiarare invalide tutte le notifiche in modo cumulativo.
- La notifica diretta tramite raccomandata con avviso di ricevimento segue regole diverse dalla notifica eseguita dal messo notificatore: la consegna risultante dall'avviso di ricevimento può perfezionare la notifica senza una separata relata.
- In caso di irreperibilità relativa devono essere rispettati tutti gli adempimenti dell'art. 140 c.p.c., compresa la raccomandata informativa e la relativa ricezione; in caso di irreperibilità assoluta occorre invece dimostrare le ricerche necessarie e l'assenza di abitazione, ufficio o azienda nel Comune.
- Chi contesta una notifica deve esaminare la relata, l'avviso di ricevimento, l'indirizzo utilizzato, la qualifica del consegnatario e gli adempimenti compiuti dal notificatore.
- Una motivazione giudiziale che non ricostruisca le singole notifiche e non applichi la disciplina corretta alla concreta modalità notificatoria può essere cassata per insufficienza motivazionale.
- Se la cartella è stata validamente notificata e non è stata impugnata tempestivamente, le contestazioni successive contro l'esistenza o il merito del credito possono risultare tardive; l'impugnazione dell'intimazione resta normalmente limitata ai suoi vizi propri.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 25 giu 2019Sentenza del 25/06/2019 n. 1074 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 25 giu 2019Sentenza del 25/06/2019 n. 1078 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 25 giu 2019Sentenza del 25/06/2019 n. 2010 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 25 giu 2019Sentenza del 25/06/2019 n. 5534 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Sentenza · 25 giu 2019Sentenza del 25/06/2019 n. 16944 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 25 giu 2019Sentenza del 25/06/2019 n. 16945 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →