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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47417/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato estinta per decorso del tempo la pena (6 giorni di arresto e 800,00 euro di ammenda) irrogata con sentenza ex art. 444 c.p.p. relativa al reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 c.d.s.). Il motivo centrale del ricorso era che, dopo che la pena originaria era stata sostituita con 10 giorni di lavori di pubblica utilità e tale pena sostitutiva era stata revocata dal G.I.P. con ordinanza dell'8/11/2019 per inadempimento del condannato, il termine di prescrizione doveva decorrere dalla data della revoca (8/11/2019) e non dall'irrevocabilità della sentenza (31/1/2015). Pertanto la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto che la pena si fosse estinta per decorso del tempo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Il Collegio ha osservato che il ripristino della pena originaria, disposto con tempestiva ordinanza del G.I.P. (8/11/2019), fa venir meno la pena sostitutiva e consente l'esecuzione della pena originaria; di conseguenza il termine di prescrizione non può essere fatto decorrere dall'irrevocabilità della sentenza del 2015 ma deve essere valutato alla luce della revoca della sanzione sostitutiva, che non aveva ancora comportato la prescrizione. Per questi motivi l'ordinanza che aveva dichiarato l'estinzione della pena è stata annullata.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Articolo richiamato come motivo di ricorso in Cassazione per violazione di legge nella decisione impugnata

  • art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada)

    Richiamato per l'equiparazione del lavoro di pubblica utilità alla pena sostituita e per il quadro normativo relativo alle sanzioni per guida in stato di ebbrezza

  • art. 173 cod. pen.

    Norma menzionata nelle censure; il suo richiamo attiene alla disciplina sanzionatoria penale correlata alle misure irrogate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    La condanna era stata pronunciata ai sensi di questo articolo (patteggiamento), elemento fattuale rilevante per il decorso e l'irrevocabilità della sentenza

  • art. 58, comma 1, d.lgs. 274/2000

    Richiamato dalla giurisprudenza per l'equiparazione del lavoro di pubblica utilità alla pena sostituita ai fini della prescrizione

Massime di principio

  • Quando una pena principale è stata sostituita con lavoro di pubblica utilità, occorre verificare la causa dell'inadempimento: se la mancata esecuzione è imputabile all'inerzia del pubblico ministero la giurisprudenza tende a considerare prevalente la natura sostanzialmente afflittiva della misura sostitutiva; tuttavia, se la pena sostitutiva è revocata e la pena originaria viene tempestivamente ripristinata, la revoca interrompe il regime della pena sostitutiva e deve essere preso a riferimento il momento del ripristino per il calcolo della prescrizione.
  • Il termine di prescrizione non si assume automaticamente decorso dall'irrevocabilità della sentenza originaria quando poi quella pena è stata sostituita e successivamente revocata: la data effettiva della revoca/ripristino è rilevante per valutare se la pena sia estinta o meno per prescrizione.
  • In casi analoghi è fondamentale documentare la tempestività e le ragioni della revoca della pena sostitutiva (data e motivazione dell'ordinanza di revoca) perché incidono direttamente sul decorso della prescrizione e sulla eventuale estinzione della pena.
  • Se il giudice dell'esecuzione dichiara l'estinzione della pena per prescrizione occorre valutare se la decisione abbia correttamente applicato le regole di decorso della prescrizione in rapporto a conversioni, sostituzioni e revoche: errori di computo possono essere impugnati in Cassazione mediante i motivi di legittimità pertinenti.
  • In presenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) e successiva esecuzione sostitutiva, va sempre verificato l'intero iter esecutivo (assegnazione, adempimento, eventuale revoca) per determinare l'effettivo termine utile ai fini della prescrizione.

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