Sentenza n. 823/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere contrario della Soprintendenza al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica relativa a fabbricato e piscina pertinenziale oggetto di condono edilizio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il parere contrario della Soprintendenza, nonché la comunicazione dei motivi ostativi e la richiesta di integrazione documentale, deducendo violazione degli artt. 39 l. 724/1994, 32 l. 47/1985 e 146 e 167 d.lgs. 42/2004, violazione del giusto procedimento ed eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, carenza di istruttoria, arbitrarietà, sviamento, perplessità e difetto di motivazione. In particolare, ha contestato l’insufficiente motivazione sulla compatibilità paesaggistica postuma delle opere abusive e ha sostenuto l’insussistenza o l’irrilevanza di un vincolo di inedificabilità assoluta previsto da uno strumento urbanistico del 1988. L’immobile, realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico, era oggetto di procedimento di condono ai sensi della l. 724/1994. Dopo il parere favorevole con prescrizioni della Commissione Locale per il Paesaggio e il decorso del termine per il parere soprintendentizio, il Comune aveva inizialmente ritenuto formato il silenzio-assenso, salvo poi annullare in autotutela l’autorizzazione paesaggistica e riattivare il procedimento, conclusosi con il diniego impugnato. Il Comune di Pontecagnano Faiano, costituito in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune di Pontecagnano Faiano, poiché il ricorso riguardava esclusivamente atti adottati dalla Soprintendenza. Nel merito ha respinto il ricorso. Il parere soprintendentizio è stato ritenuto adeguatamente motivato e riconducibile all’esercizio della discrezionalità tecnica. La Soprintendenza aveva evidenziato sia la mancata riconoscibilità dell’abuso originario, a causa delle difformità tra lo stato legittimo, quello dichiarato nell’istanza di condono e lo stato attuale, sia l’incompatibilità paesaggistica delle opere, considerate nel loro complesso e in rapporto al contesto rurale tutelato. Il giudice ha ritenuto puntualmente rappresentate le caratteristiche costruttive dei manufatti, i materiali utilizzati, la piscina e le sistemazioni esterne, nonché il contrasto con la tipologia edilizia e la logica costruttiva del territorio. I richiami a profili di non conformità urbanistico-edilizia sono stati considerati legittimi in quanto funzionali a rafforzare la valutazione paesaggistica, senza confondere i diversi piani di giudizio. La valutazione tecnica della Soprintendenza è sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, vizi non ravvisati nel caso concreto. La presenza di ulteriori edificazioni o l’asserita perdita di ruralità del contesto non incide sulla permanenza del vincolo paesaggistico né può giustificare ulteriori compromissioni. Il Collegio ha inoltre ritenuto sufficiente, per sorreggere il diniego, la motivazione relativa all’incompatibilità paesaggistica, dichiarando assorbite le censure concernenti la non riconoscibilità dell’abuso, in applicazione del principio secondo cui, in presenza di motivazioni autonome e plurime, è sufficiente la validità di una sola ragione decisiva. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 39 l. 724/1994
Richiama, per la disciplina e i presupposti applicativi del condono relativo a immobili vincolati, l’art. 32 l. 47/1985.
art. 32 l. 47/1985
«il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto»
Disciplina il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo nel procedimento di condono paesaggistico e consente al richiedente di impugnare il silenzio-rifiuto decorso il termine di centottanta giorni; non determina, secondo la vicenda esaminata, l’illegittimità del successivo parere espresso.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi è stata richiamata dalla Soprintendenza nel provvedimento finale; il giudice non ha ravvisato vizi derivati dalla sua utilizzazione.
art. 146 d.lgs. 42/2004
È richiamato per distinguere la valutazione paesaggistica preventiva del regime ordinario dalla valutazione postuma richiesta nell’ambito del condono.
art. 167 d.lgs. 42/2004
È indicato tra le norme invocate dalla ricorrente, senza che il giudice ne faccia applicazione autonoma decisiva.
Massime di principio
- Nel procedimento di condono edilizio relativo a opere realizzate su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo deve valutare la compatibilità paesaggistica delle opere considerando sia l’epoca della loro realizzazione sia il contesto urbanistico, edilizio e paesaggistico esistente al momento della decisione; quando si tratta di opere abusive datate, la valutazione deve essere sorretta da un’istruttoria puntuale e da una motivazione adeguata, anche con riguardo agli effetti concreti della demolizione sul bene tutelato.
- Il parere paesaggistico postumo costituisce espressione di discrezionalità tecnica e il suo sindacato giurisdizionale non può sostituire la valutazione dell’amministrazione, ma deve verificare l’adeguatezza della motivazione e l’assenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
- L’autorità paesaggistica può richiamare profili di non conformità urbanistico-edilizia quando tali elementi siano utilizzati per corroborare, e non per sostituire, le autonome ragioni di incompatibilità paesaggistica dell’intervento.
- L’alterazione già verificatasi nel territorio, la presenza di ulteriori fabbricati o il degrado dell’area non fanno venir meno l’efficacia di un vincolo paesaggistico non revocato e non legittimano ulteriori compromissioni dei valori tutelati.
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più ragioni autonome, è sufficiente che una sola di esse sia legittima e idonea a sorreggere l’atto; le censure relative alle ulteriori motivazioni non possono condurre al suo annullamento.
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