Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 20470/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che aveva confermato la condanna di primo grado per il delitto di falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o altrui. Nel ricorso ha dedotto, in modo ritenuto dalla Corte generico e non specifico, che il fatto non dovesse essere qualificato come reato consumato ma, al più, come tentativo; ha inoltre chiesto il riconoscimento d'ufficio della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; infine ha censurato l'entità della pena, lamentandone l'eccessività. La Corte ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con la motivazione della sentenza impugnata, che la questione dell'art. 131-bis fosse nuova e quindi non deducibile per la prima volta in cassazione, e che la doglianza sulla pena fosse comunque non consentita e infondata, poiché la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    Norma incriminatrice del fatto oggetto di conferma nei gradi di merito; il ricorso non ha efficacemente scalfito la qualificazione giuridica operata dalla sentenza impugnata.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità se non è stata devoluta nei gradi di merito.

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve muoversi entro i criteri legali di determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    I parametri per la determinazione della pena sono rimessi alla valutazione del giudice di merito, la cui motivazione è sindacabile in cassazione solo entro limiti ristretti.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a deduzioni generiche o aspecifiche e non si confronta puntualmente con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
  • La deduzione del reato come tentato, quando non sia stata specificamente affrontata nei motivi con riferimento alla motivazione di merito, non supera il vaglio di specificità richiesto nel giudizio di legittimità.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere introdotta per la prima volta in cassazione, se costituisce questione nuova non trattata nei precedenti gradi.
  • La censura sulla quantificazione della pena è devolvibile in cassazione solo nei limiti del vizio di legge o della manifesta illogicità della motivazione; la concreta graduazione del trattamento sanzionatorio resta affidata alla discrezionalità del giudice di merito entro i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.