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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19943/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia trae origine da un rapporto di agenzia tra le parti. Dopo un precedente rinvio disposto dalla Corte di cassazione, la Corte d'appello ha condannato l'ex agente al pagamento in favore della società di una somma a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e ha riformulato la regolazione delle spese dell'intero processo, ponendole a carico dell'agente. Quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione limitatamente al capo sulle spese, articolando quattro motivi: (1) violazione delle norme sulla liquidazione delle spese perché la Corte d'appello avrebbe applicato il D.M. n. 55/2014 invece del D.M. n. 127/2004, asseritamente vigente ratione temporis per il primo e il secondo grado; (2) violazione delle norme processuali e costituzionali per mancata distinzione analitica tra diritti e onorari e per asserita violazione del giudicato interno sulle spese del primo grado; (3) analoga censura per il secondo grado, con ulteriore doglianza sulla mancata analitica liquidazione; (4) ulteriore contestazione della liquidazione in un'unica voce anche per l'appello. La società ha resistito e ha chiesto altresì la condanna del ricorrente per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. La Corte ha inoltre esaminato e respinto l'eccezione preliminare di tardività del ricorso, ritenendo tempestiva la notificazione del 30 dicembre 2019 perché la sentenza impugnata risultava notificata il 29 ottobre 2019.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto tempestiva l'impugnazione e ha giudicato infondati i motivi sulle spese: ha affermato che la doglianza sulla mancata distinzione tra diritti e onorari è inammissibile se non si allega un concreto pregiudizio; che, per censurare la liquidazione oltre i limiti tariffari, il ricorrente deve specificare le voci violate; che, in caso di riforma della sentenza e di regolazione delle spese da parte del giudice dell'impugnazione o del rinvio, si applica la disciplina vigente al momento della liquidazione, quindi il D.M. n. 140/2012 e poi il D.M. n. 55/2014 per le liquidazioni effettuate dopo la loro entrata in vigore; che il giudice del rinvio deve regolare le spese secondo la soccombenza complessiva dell'intero processo, potendo rideterminare anche le spese dei gradi precedenti in conseguenza della riforma. È stata inoltre respinta la domanda della società per responsabilità aggravata, perché non è stato ravvisato un abuso del processo. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e si è dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; il giudice del rinvio deve tener conto dell'esito globale del processo ai fini della regolazione delle spese.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La condanna richiede un abuso oggettivo del processo, non essendo sufficiente la mera soccombenza o una semplice infondatezza del ricorso.

  • artt. 325 e 326 c.p.c.

    La tempestività del ricorso per cassazione va valutata in relazione al termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza.

  • art. 292 c.p.c.

    È richiamato solo ai fini della disciplina della notificazione personale al contumace in appello.

  • art. 479, terzo comma, c.p.c.

    È menzionato nell'eccezione di tardività come parte dell'atto notificato, senza che la Corte ne fondi il decisum.

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    Richiamato come parametro della censura di motivazione sulla liquidazione delle spese.

  • art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1

    Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione della liquidazione delle spese.

  • art. 111 Cost., comma 6

    Richiamato dalla parte ricorrente per lamentare difetto di motivazione.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    Parametri di impugnazione invocati per i vizi di violazione di legge e omesso esame.

  • art. 336 c.p.c.

    La riforma della sentenza comporta l'effetto espansivo anche sulle statuizioni dipendenti, incluse quelle sulle spese.

  • art. 2233 c.c., comma 2

    Richiamato nella censura sulle tariffe professionali e sulla liquidazione degli onorari.

  • D.M. n. 127/2004

    Invocato dal ricorrente come tariffa asseritamente applicabile ai gradi di merito.

  • D.M. n. 140/2012

    La Corte ribadisce che si applica alle liquidazioni compiute dopo la sua entrata in vigore; la prestazione professionale va considerata unitariamente ai fini della liquidazione.

  • D.M. n. 55/2014

    Si applica alle liquidazioni avvenute successivamente alla sua entrata in vigore; è quindi correttamente utilizzato dal giudice che liquida dopo tale data.

  • art. 41 D.M. n. 140/2012

    Stabilisce il criterio temporale di applicazione del decreto al momento della liquidazione.

  • art. 28 D.M. n. 55/2014

    Prevede l'applicazione del decreto alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • In tema di spese processuali, la censura contro la liquidazione globale è inammissibile se il ricorrente non indica un concreto pregiudizio derivante dalla mancata distinzione tra le singole voci o dalla violazione delle tariffe.
  • Per dedurre in cassazione il superamento dei minimi o dei massimi tariffari è necessario indicare specificamente le voci di tariffa asseritamente violate, così da consentire il controllo di legittimità senza una nuova indagine sul fascicolo.
  • La disciplina tariffaria applicabile alla liquidazione dei compensi professionali è quella vigente al momento in cui il giudice provvede alla liquidazione; ciò vale anche quando l'attività difensiva si è svolta in parte sotto un precedente regolamento.
  • Quando la sentenza di primo grado è riformata o comunque cassata con rinvio anche sulle spese, il giudice dell'impugnazione o del rinvio deve regolare le spese in base alla soccombenza globale dell'intero processo, con possibilità di rideterminare anche le spese dei gradi anteriori.
  • La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone una condotta oggettivamente abusiva del processo, non bastando la mera infondatezza del ricorso o la soccombenza della parte.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteAgenziaRicorso per cassazione
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaGiudicato

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