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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20697/2021 del 20/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cessazione della materia del contendere, dovuta all'avvenuta conciliazione/transazione tra le parti, che ha eliso l'efficacia della decisione impugnata. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio e ha escluso l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

L'organizzazione sindacale ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, riformando la decisione di primo grado, aveva accolto la domanda risarcitoria della controparte e condannato la ricorrente al pagamento di una somma di denaro, oltre rivalutazione e interessi dal 16 dicembre 2000. Nel corso del giudizio di legittimità le parti hanno depositato un verbale di conciliazione sottoscritto il 15 maggio 2020; inoltre la resistente ha depositato istanza di rinuncia al controricorso con richiesta di compensazione integrale delle spese. La questione decisa dalla Corte non è entrata nel merito dei sei motivi di ricorso, poiché è stata rilevata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per effetto della transazione intervenuta tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il raddoppio del contributo unificato opera solo se il ricorso per cassazione si conclude con integrale conferma della decisione impugnata oppure con l'ordinaria declaratoria di inammissibilità; non si applica invece quando l'inammissibilità sia sopravvenuta per cessazione della materia del contendere.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto la disciplina del raddoppio del contributo unificato richiamata dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La sopravvenuta conciliazione o transazione tra le parti nel giudizio di cassazione determina la cessazione della materia del contendere e rende inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con caducazione degli effetti delle decisioni di merito non passate in giudicato.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, le spese di lite possono essere integralmente compensate ove vi sia concorde richiesta delle parti o comunque in presenza di una definizione transattiva della controversia.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando l'inammissibilità del ricorso è sopravvenuta per effetto della cessazione della materia del contendere, poiché tale evenienza non equivale all'ordinaria declaratoria di inammissibilità né alla conferma integrale della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieMobbingImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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