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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15793/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze investivano la valutazione del fatto e delle prove, profili riservati al giudice di merito. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Bari del 14/02/2025. I motivi deducevano, da un lato, l'inosservanza dei criteri legali di valutazione della prova e, dall'altro, la violazione dell'art. 61, n. 7, c.p. La Corte ha ritenuto che entrambe le censure mirassero in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una rivalutazione del materiale probatorio, attività non consentita in sede di legittimità in assenza di specifici travisamenti delle risultanze processuali.

Norme richiamate

  • art. 61, n. 7, c.p.

    La dedotta violazione della circostanza aggravante non è stata esaminata nel merito, perché la censura era formulata come richiesta di diversa valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in cassazione.

  • art. 6402/1997 Sez. U, Dessimone

    È richiamato il principio secondo cui alla Corte di cassazione è preclusa una rivalutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata al giudice di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova lettura delle prove o una ricostruzione alternativa del fatto, salvo la deduzione di uno specifico travisamento delle risultanze processuali.
  • Le doglianze che, pur formalmente prospettando violazioni di legge o vizi di motivazione, mirano in concreto a contestare il convincimento del giudice di merito sulla base del compendio probatorio sono inammissibili.
  • La verifica sulla congrua valorizzazione delle emergenze processuali appartiene al giudice di merito; la Corte di cassazione interviene solo per errori di diritto o per vizi effettivi del ragionamento decisorio nei limiti consentiti dal sindacato di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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