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Sentenza

Sentenza n. 633/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento - in parte qua, della nota del Comune di Firenze prot. 345763 del 18.10.2024 recante “Comunicazione rilascio su istanza di Permesso di Costruire”, con cui è stato comunicato che “il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato alla corresponsione del contributo di cui all’art. 183 della L.R. 65/2014 determinato ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380 nella misura” di € 101.789,18 anziché nella misura di € 26.623,76; - della nota del Comune di Firenze prot. 405572 del 29.11.2024 recante “pratica n. 2579/2024 – Riscontro al Protocollo GA 394978/2024 del 22/11/2024” con cui è stato confermato “l’importo del contributo determinato alla comunicazione protocollo GP 345763/2024; […] si comunica che ai sensi dell’art. 183 della L.R. 65/2014 per il rilascio del Permesso di Costruire risulta necessario il versamento dell’intero importo […]”; - “al buio”, in quanto occorra, in parte qua del Permesso di Costruire n. 1124 del 17.10.2024 ad oggi non osteso per rifiuto del Comune di Firenze, nella parte in cui dovesse illegittimamente qualificare l’intervento come di sostituzione edilizia, nonché nella parte in cui dovesse calcolare gli oneri di urbanizzazione considerando l’intervento come sostituzione edilizia e dovesse subordinare il suo rilascio al pagamento di tali oneri; - ove occorra, del Regolamento Edilizio del Comune di Firenze, approvato con D.C.C. 2023/C/00018 del 14.04.2023 nella parte in cui dispone all’art. 6 dell’Allegato A alla Parte Seconda che “Il contributo di cui all’articolo 183 della LR 65/2014 è calcolato dal Comune all’atto del rilascio del provvedimento di Permesso di costruire e corrisposto prima del ritiro del Permesso di costruire stesso”; - di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale ancorché allo stato non conosciuto; per l’effetto accertare che l’importo degli oneri dovuti per l’intervento di cui al Permesso di Costruire n. 1124 del 17.10.2024 è stato correttamente calcolato e versato dal ricorrente, nel rispetto di quanto indicato nella sentenza.

Giustizia amministrativa202402159

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: note comunali di quantificazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, connesse al permesso di costruire per un intervento di demolizione e ricostruzione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha richiesto il permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione di un edificio residenziale, senza aumento di superficie utile lorda, volume lordo e superficie coperta, ma con modifica della sagoma. Il Comune ha qualificato l'intervento come sostituzione edilizia ai fini del calcolo degli oneri, applicando i coefficienti più elevati previsti dalla disciplina previgente e quantificando il contributo complessivo in euro 101.789,18, anziché nell'importo di euro 26.623,76 ritenuto corretto dal ricorrente. Il primo motivo deduceva violazione dell'art. 117, comma 3, Cost., dell'art. 16 d.P.R. 380/2001 e degli artt. 183, 242 e 250 l.r. Toscana 65/2014, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, irragionevolezza, sviamento, travisamento e falsità dei presupposti, sostenendo che l'intervento dovesse essere qualificato secondo la disciplina vigente come ristrutturazione edilizia, con applicazione del coefficiente 0,30 invece del coefficiente 0,80. In via subordinata, il secondo motivo deduceva la lesione del legittimo affidamento e ulteriori vizi procedimentali e motivazionali. Il terzo motivo contestava la legittimità della previsione regolamentare comunale che subordinava il ritiro del permesso al previo pagamento integrale del contributo. Tali ultime censure sono state assorbite.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati in motivazione e ha annullato le note comunali di quantificazione del contributo. Ha ritenuto che l'art. 250 l.r. Toscana 65/2014 non operi quale rinvio fisso o recettizio alla l.r. 1/2005, ma stabilisca un regime transitorio volto a mantenere temporaneamente applicabili le tabelle previgenti fino all'approvazione delle nuove tabelle regionali. Le tabelle devono tuttavia essere applicate sulla base della qualificazione degli interventi edilizi risultante dalla disciplina vigente al momento del rilascio del titolo, ossia dal d.P.R. 380/2001. La qualificazione degli interventi edilizi costituisce principio fondamentale della materia concorrente del governo del territorio ed è riservata alla legislazione statale; non può quindi essere desunta, ai fini del calcolo degli oneri, da una disciplina regionale previgente ormai superata. Poiché il permesso di costruire qualificava l'intervento come demolizione e ricostruzione a parità di superficie, volume e superficie coperta, con modifica della sagoma, l'intervento rientra nella ristrutturazione edilizia ex art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001. Il Comune dovrà rideterminare i contributi applicando i parametri della ristrutturazione edilizia e imputando le somme già versate. Le ulteriori censure sono state assorbite. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 4.000, oltre contributo unificato e oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 3, Cost.

    La qualificazione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi rientra nei principi fondamentali della materia concorrente del governo del territorio, la cui determinazione spetta allo Stato.

  • art. 2, comma 1, d.P.R. 380/2001

    Conferma il ruolo della legislazione statale nella determinazione dei principi fondamentali in materia edilizia.

  • art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001

    La demolizione e ricostruzione senza modifica di superficie utile lorda, volume lordo e superficie coperta, pur con modifica della sagoma, è stata ricondotta alla ristrutturazione edilizia.

  • art. 16 d.P.R. 380/2001

    Il contributo di costruzione deve essere calcolato applicando i parametri corrispondenti alla qualificazione giuridica vigente dell'intervento edilizio.

  • art. 183 l.r. Toscana 65/2014

    Disciplina il contributo di costruzione dovuto per il rilascio del titolo edilizio.

  • art. 184, comma 5, l.r. Toscana 65/2014

    La sua mancata attuazione mantiene transitoriamente applicabili le tabelle previgenti richiamate dall'art. 250.

  • art. 185, comma 4, l.r. Toscana 65/2014

    La sua mancata attuazione concorre, ai sensi dell'art. 250, alla permanenza transitoria delle tabelle della l.r. 1/2005.

  • art. 250 l.r. Toscana 65/2014

    Fino all'approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 184, comma 5, e di cui all'articolo 185, comma 4, si applicano le tabelle A1 (a, b), A2 (a, b), A3 (a, b), A4 (a, b), A5, B, C e D allegate alla L.R. n. 1/2005.

    Prevede un regime transitorio di ultrattività delle tabelle della l.r. 1/2005, non un rinvio fisso o recettizio all'intera disciplina previgente; le tabelle cessano di operare con l'approvazione delle nuove tabelle regionali.

  • art. 134, comma 1, lett. h), n. 2), l.r. Toscana 65/2014

    La disciplina regionale vigente qualifica l'intervento oggetto del permesso come ristrutturazione edilizia.

Massime di principio

  • Il rinvio legislativo transitorio alle tabelle previgenti per il calcolo del contributo di costruzione mantiene temporaneamente applicabili i soli parametri tabellari, senza rendere nuovamente operative le definizioni degli interventi edilizi contenute nella disciplina abrogata.
  • Ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, le tabelle transitoriamente applicabili devono essere associate alla qualificazione dell'intervento edilizio risultante dalla disciplina statale vigente al momento del rilascio del titolo edilizio.
  • La qualificazione degli interventi edilizi costituisce principio fondamentale della materia concorrente del governo del territorio e non può essere derogata da una disciplina regionale previgente utilizzata per determinare gli oneri concessori.
  • La demolizione e ricostruzione di un edificio residenziale a parità di superficie utile lorda, volume lordo e superficie coperta, anche con modifica della sagoma, rientra nella ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001.
  • Quando l'amministrazione abbia quantificato il contributo di costruzione sulla base di una qualificazione errata dell'intervento, il giudice può annullare l'atto di liquidazione e imporre la rideterminazione del contributo secondo la corretta qualificazione, tenendo conto delle somme già versate.

Come è indicizzato

MaterieContributo di costruzione e oneriQualificazione degli interventi
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàEccesso di potereDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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