Cassazione Civile, Ordinanza n. 08099/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione, ai fini IRES, IVA e IRAP, maggiori ricavi ritenuti conseguiti da una società per l’anno d’imposta 2011. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, ma nel testo fornito non sono specificati i contenuti dei singoli motivi, essendo la decisione concentrata sulla sopravvenuta definizione agevolata della lite. La società contribuente, nel frattempo incorporata in altra società, aveva chiesto la sospensione del procedimento e poi l’estinzione del giudizio per avere aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, allegando la domanda presentata, la ricevuta dell’Agenzia e il pagamento della prima rata; l’Ufficio non aveva notificato diniego entro il termine rilevante e non era stata chiesta la trattazione della causa entro il 31 dicembre 2020.
La decisione
La Corte ha preso atto della documentazione relativa alla definizione agevolata della controversia tributaria e ha ritenuto integrati i requisiti previsti dall’art. 6, commi 1, 6, 10 e 13, del d.l. n. 119 del 2018, convertito nella l. n. 136 del 2018. Ha quindi dichiarato l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, ritenendo sopravvenuta la carenza di interesse delle parti a una decisione di merito. Le spese di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 6, comma 13. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché disposizione eccezionale e di stretta interpretazione.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La presentazione dell’istanza di definizione agevolata, unitamente alla mancanza di un diniego tempestivo e alla mancata istanza di trattazione, consente di riconoscere la definizione della controversia e la conseguente cessazione della materia del contendere.
Legge 17 dicembre 2018, n. 136
Norma di conversione del d.l. n. 119 del 2018, richiamata come base della definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il raddoppio del contributo unificato non si applica perché misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, soggetta a stretta interpretazione e non estensibile in via analogica.
art. 149 cod. proc. civ.
Richiamato solo per la notificazione del controricorso.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria rientra nella definizione agevolata e risultano prodotti istanza, ricevuta di presentazione e pagamento nei termini, il giudice deve verificare la sussistenza dei requisiti legali e, se mancato il diniego tempestivo, dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
- La definizione agevolata produce la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito sia per il contribuente sia per l’Amministrazione, con estinzione del processo e regolazione delle spese secondo la disciplina speciale della legge di definizione.
- Le disposizioni che prevedono il raddoppio del contributo unificato hanno natura eccezionale e non possono essere applicate oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
Come è indicizzato
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