Cassazione Civile, Ordinanza n. 26585/2021 del 30/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (beneficiario servitù)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione dell’indennità dovuta per la costituzione di una servitù coattiva di metanodotto su un’area di proprietà della società ricorrente, nell’ambito di opposizione alla stima ex art. 54 d.P.R. n. 327/2001. La Corte d’appello di Venezia aveva quantificato l’indennità considerando che parte dei terreni fosse già gravata da vincoli di rispetto fluviale, stradale e paesaggistico, e che le restanti aree avessero perso concreta potenzialità edificatoria. La ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme tecniche attuative del P.A.T. del Comune di Rovigo, della l.r. Veneto n. 11/2004 e dei principi di pianificazione urbanistica, assumendo che la Corte d’appello avrebbe omesso di valutare la potenzialità edificatoria dell’area alla luce dell’adozione e approvazione del P.A.T.; con il secondo ha lamentato la violazione degli artt. 32, 33 e 27 d.P.R. n. 327/2001 e dei principi in tema di quantificazione dell’indennità, sostenendo che non fossero state considerate le caratteristiche del bene al momento dell’asservimento, in particolare la sua edificabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, trattandoli congiuntamente perché connessi. Ha osservato che, al momento del decreto di asservimento, il P.A.T. era stato solo adottato e non ancora approvato; pertanto non poteva attribuire edificabilità alle aree, essendo l’approvazione l’atto che perfeziona lo strumento urbanistico e ne rende efficaci le previsioni, mentre l’adozione produce soltanto misure di salvaguardia. Ha inoltre condiviso la valutazione della Corte territoriale secondo cui i terreni, secondo lo strumento urbanistico vigente, erano gravati da vincoli preesistenti o comunque privi di apprezzabile potenzialità edificatoria. Quanto alla censura ex art. 360, n. 5, c.p.c., la Corte ha rilevato che la doglianza mirava in sostanza a contestare la mancata considerazione di deduzioni difensive e della consulenza tecnica di parte, elementi che non integrano un fatto storico decisivo omesso. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 54 d.P.R. n. 327/2001
è il rimedio processuale di opposizione alla stima nell’ambito della determinazione dell’indennità di servitù coattiva.
artt. 32, 33 e 27 d.P.R. n. 327/2001
richiamati dalla ricorrente per censurare i criteri di quantificazione dell’indennità; la Corte li reputa non violati perché la valutazione del bene è stata compiuta alla luce della sua effettiva destinazione urbanistica al momento dell’asservimento.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio denunciabile riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mancata valutazione di deduzioni difensive o di una consulenza tecnica di parte.
art. 54 del d.l. n. 83/2012
ha riformulato l’art. 360, n. 5, c.p.c., restringendo il sindacato di legittimità al solo omesso esame di un fatto storico decisivo.
L. n. 134/2012
ha convertito il d.l. n. 83/2012, incidendo sulla formulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente la condanna al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
l.r. Veneto n. 11/2004
richiamata dalla ricorrente in relazione alla pianificazione urbanistica, ma ritenuta non decisiva ai fini della stima perché il P.A.T. non era ancora efficacemente approvato.
Massime di principio
- In materia di determinazione dell’indennità per asservimento o espropriazione, la valutazione della potenzialità edificatoria del bene deve essere compiuta con riferimento allo strumento urbanistico effettivamente vigente al momento del vincolo o del decreto ablativo; un piano soltanto adottato non è sufficiente ad attribuire edificabilità, poiché produce soltanto misure di salvaguardia.
- Ai fini del vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato, è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico principale o secondario decisivo, non la mancata considerazione di deduzioni difensive, argomentazioni o della consulenza tecnica di parte.
- La consulenza tecnica di parte ha natura di allegazione difensiva e non costituisce prova autonoma; la sua mancata considerazione non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
- Quando il bene è già gravato da vincoli preesistenti che ne escludono l’edificabilità, o quando risulta privo di concreta destinazione urbanistica e di apprezzabile potenzialità edificatoria, l’indennità va commisurata alla reale consistenza economica del fondo e non a ipotetiche capacità edificatorie non ancora efficaci.
- La censura in cassazione sulla quantificazione dell’indennità deve confrontarsi con la motivazione della decisione di merito e con l’effettiva disciplina urbanistica vigente alla data rilevante; non è sufficiente prospettare una diversa lettura di atti pianificatori non ancora perfezionati.
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