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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09751/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocati)

La controversia

La controversia nasce dall’esclusione di una candidata alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma per il quadriennio 2023/2026, esclusione fondata sull’asserita operatività del divieto di terzo mandato consecutivo. In via cautelare il CNF aveva riammesso la candidata alla competizione; poi, nel merito, aveva accolto il reclamo ritenendo che non vi fosse continuità rilevante ai fini del divieto, perché la candidata era rimasta fuori dal Consiglio per oltre cinque anni e, soprattutto, la mancata partecipazione alla consiliatura 2017/2018, ritenuta infrabiennale, interrompeva la consecutività. I ricorrenti, altri candidati alla medesima tornata elettorale, hanno impugnato la sentenza del CNF denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 3 e 4, L. 113/2017 e dell’art. 28, comma 10, L. 247/2012, oltre a vizi di eccesso di potere e travisamento dei fatti. Hanno sostenuto che il CNF avesse disatteso il principio fissato dalle Sezioni Unite n. 8566/2021, secondo cui per applicare il divieto di terzo mandato consecutivo occorre avere riguardo al mandato in senso oggettivo, sicché le dimissioni volontarie del consigliere prima della scadenza non elidono il mandato già svolto e non consentono la ricandidatura immediata; hanno inoltre contestato che la consiliatura breve 2017/2018 potesse interrompere la consecutività, dovendo invece essere considerata irrilevante ai fini del divieto proprio perché durata inferiore ai due anni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto corretta la lettura in senso oggettivo della nozione di mandato, coerente con la ratio del divieto di terzo mandato consecutivo, finalizzata a favorire il ricambio e a impedire la cristallizzazione della rappresentanza. Ha affermato che le dimissioni volontarie del consigliere non incidono sul computo del mandato, perché non possono trasformare un mandato conferito per l’intera consiliatura in un mandato più breve ai fini del divieto. Ha inoltre chiarito che i mandati di durata inferiore ai due anni non solo non si computano, ma non possono neppure costituire una cesura interruttiva della consecutività. Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ha valorizzato il primo mandato 2012/2013, ha escluso che la consiliatura breve 2017/2018 interrompesse la continuità e ha considerato il mandato 2019/2022 come secondo mandato consecutivo; di conseguenza, la candidatura per il successivo turno elettorale risultava preclusa. La sentenza del CNF è stata quindi cassata con rinvio al Consiglio Nazionale Forense. La Corte ha inoltre dato atto della novità delle questioni trattate ai fini della regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 3, commi 3 e 4, L. n. 113/2017

    "i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi"; "Dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma 3"

    Il mandato va inteso in senso oggettivo, riferito alla durata della consiliatura; le dimissioni volontarie non elidono il mandato ai fini del divieto di terzo mandato consecutivo. I mandati infrabiennali non interrompono la consecutività e non possono essere valorizzati come cesura.

  • art. 28, comma 10, L. n. 247/2012

    Norma richiamata dai ricorrenti come base della disciplina elettorale forense, nel contesto del divieto di terzo mandato consecutivo.

  • art. 11-quinquies, L. n. 12/2019

    "Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, commi 3, terzo periodo, e 4, della legge 12 luglio 2017, n. 113"

    La disposizione di interpretazione autentica conferma che resta ferma la regola sul limite dei mandati e la disciplina dei mandati di durata inferiore ai due anni.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Ai fini del divieto di terzo mandato consecutivo negli organi elettivi forensi, il mandato deve essere valutato in senso oggettivo, con riferimento alla durata legale della consiliatura e non alla sola durata soggettiva dell’esercizio effettivo del singolo consigliere.
  • Le dimissioni volontarie presentate prima della scadenza naturale della consiliatura non escludono il computo del mandato già conferito, se il mandato è stato ricevuto per l’intera durata della consiliatura.
  • La previsione che esclude dal computo i mandati inferiori ai due anni opera anche sul piano della consecutività: un mandato infrabiennale non può fungere da interruzione idonea a spezzare la sequenza dei mandati rilevanti.
  • La ratio del limite ai mandati è quella di garantire ricambio, pari accesso alle cariche elettive e prevenire la cristallizzazione della rappresentanza; l’interpretazione della norma va quindi orientata a evitare aggiramenti formali del divieto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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