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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38381/2023 del 20/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che li aveva confermati condannati in rito abbreviato, ciascuno a 8 anni di reclusione e a una multa di euro 80.000, per la violazione degli artt. 73 e 80 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Hanno dedotto violazione di legge e vizio congiunto di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, lamentando in particolare la ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche e la mancata valorizzazione di elementi favorevoli ai sensi degli artt. 133 e 62-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per pluralità di motivi: (i) le censure sono una pedissequa reiterazione degli stessi motivi già proposti in appello e puntualmente respinti, perciò non specifiche; (ii) alcune doglianze consistono in ricostruzioni di fatto e tentativi di rivalutazione del compendio probatorio, ciò che è inammissibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; (iii) la commisurazione della pena è apparsa adeguatamente motivata e rientra nella discrezionalità del giudice di merito, non censurabile in cassazione salvo arbitrio o illogicità. La Corte ha richiamato i dati quali-quantitativi posti a base della pena (16,701 kg di sostanza, principio attivo 8.237,46 g; occultamento nel vano airbag; materiale da confezionamento; somma di denaro superiore a 5 milioni di euro) e ha ritenuto non sussistenti elementi positivi tali da giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche (la mera incensuratezza non è sufficiente). Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 80

    Norme relative ai delitti connessi a sostanze stupefacenti applicate per la fattispecie di traffico; sulla base di tali articoli sono state confermate le condanne penali e la quantificazione della sanzione

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma menzionata per l'enunciazione del motivo di ricorso in cassazione (formalità di esposizione del motivo)

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia rispettato i parametri valutativi (quantità e qualità della droga, occultamento, denaro, ecc.) e che la commisurazione rientri nella sua discrezionalità, sindacabile in cassazione solo per arbitrio o illogicità

  • art. 62-bis c.p. (ult. comma)

    Richiamata per precisare che la mera incensuratezza non comporta automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche; occorrono elementi positivi a favore

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Principio per cui in cassazione non sono ammissibili doglianze che consistono in nuove valutazioni di fatto o contestazioni di merito non supportate da critica argomentata della motivazione impugnata

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alla cassa delle ammende per i ricorrenti responsabili dell'inammissibilità; applicata per irrogare euro 3.000 a testa

Massime di principio

  • In cassazione non è ammessa la mera ripetizione di motivi già discussi e respinti in appello: il ricorso deve criticare in modo specifico la motivazione della sentenza impugnata
  • Le doglianze che si risolvono in una rivalutazione del materiale di fatto o della prova sono inammissibili per difetto di giuridicità (art. 606, comma 3, c.p.p.)
  • La determinazione della pena attiene alla discrezionalità del giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo in presenza di arbitrarietà o ragguagli illogici; è necessario dimostrare un vizio logico nella motivazione
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi che ne giustifichino l'attribuzione; la mera assenza di precedenti (incensuratezza) non costituisce di per sé diritto alla diminuzione
  • Se un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente rischia di essere condannato al pagamento delle spese e di una somma alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), specie quando l'inammissibilità derivi da colpevole reiterazione di motivi manifestamente insufficienti

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