Cassazione Penale, Sentenza n. 38381/2023 del 20/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che li aveva confermati condannati in rito abbreviato, ciascuno a 8 anni di reclusione e a una multa di euro 80.000, per la violazione degli artt. 73 e 80 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Hanno dedotto violazione di legge e vizio congiunto di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, lamentando in particolare la ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche e la mancata valorizzazione di elementi favorevoli ai sensi degli artt. 133 e 62-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per pluralità di motivi: (i) le censure sono una pedissequa reiterazione degli stessi motivi già proposti in appello e puntualmente respinti, perciò non specifiche; (ii) alcune doglianze consistono in ricostruzioni di fatto e tentativi di rivalutazione del compendio probatorio, ciò che è inammissibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; (iii) la commisurazione della pena è apparsa adeguatamente motivata e rientra nella discrezionalità del giudice di merito, non censurabile in cassazione salvo arbitrio o illogicità. La Corte ha richiamato i dati quali-quantitativi posti a base della pena (16,701 kg di sostanza, principio attivo 8.237,46 g; occultamento nel vano airbag; materiale da confezionamento; somma di denaro superiore a 5 milioni di euro) e ha ritenuto non sussistenti elementi positivi tali da giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche (la mera incensuratezza non è sufficiente). Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 80
Norme relative ai delitti connessi a sostanze stupefacenti applicate per la fattispecie di traffico; sulla base di tali articoli sono state confermate le condanne penali e la quantificazione della sanzione
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma menzionata per l'enunciazione del motivo di ricorso in cassazione (formalità di esposizione del motivo)
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia rispettato i parametri valutativi (quantità e qualità della droga, occultamento, denaro, ecc.) e che la commisurazione rientri nella sua discrezionalità, sindacabile in cassazione solo per arbitrio o illogicità
art. 62-bis c.p. (ult. comma)
Richiamata per precisare che la mera incensuratezza non comporta automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche; occorrono elementi positivi a favore
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Principio per cui in cassazione non sono ammissibili doglianze che consistono in nuove valutazioni di fatto o contestazioni di merito non supportate da critica argomentata della motivazione impugnata
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alla cassa delle ammende per i ricorrenti responsabili dell'inammissibilità; applicata per irrogare euro 3.000 a testa
Massime di principio
- In cassazione non è ammessa la mera ripetizione di motivi già discussi e respinti in appello: il ricorso deve criticare in modo specifico la motivazione della sentenza impugnata
- Le doglianze che si risolvono in una rivalutazione del materiale di fatto o della prova sono inammissibili per difetto di giuridicità (art. 606, comma 3, c.p.p.)
- La determinazione della pena attiene alla discrezionalità del giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo in presenza di arbitrarietà o ragguagli illogici; è necessario dimostrare un vizio logico nella motivazione
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi che ne giustifichino l'attribuzione; la mera assenza di precedenti (incensuratezza) non costituisce di per sé diritto alla diminuzione
- Se un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente rischia di essere condannato al pagamento delle spese e di una somma alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), specie quando l'inammissibilità derivi da colpevole reiterazione di motivi manifestamente insufficienti
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