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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37716/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per lesioni (artt. 110, 582 c.p.), deducendo la violazione di legge per omissione della dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. Hanno sostenuto che il Tribunale di merito ha errato nell'applicare le regole sulla sospensione del termine di prescrizione e sugli effetti della riunione dei procedimenti: in particolare la difesa ha rilevato che un rinvio disposto in udienza (domanda di riunione/duplicazione dei procedimenti) non avrebbe dovuto produrre effetti di sospensione sul capo d'imputazione relativo al procedimento n. 604/2020, sicché la prescrizione sarebbe comunque maturata prima della sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito che il reato, commesso il 10/09/2014, si è prescritto il 10/03/2022 (applicando artt. 157, comma 1, e 161, comma 2, c.p.), cioè prima della sentenza di primo grado (4/04/2022). Il rinvio disposto il 04/02/2020 in relazione alla duplicazione dei procedimenti non ha sospeso il corso della prescrizione per il capo d'imputazione oggetto del solo procedimento n. 604/2020: l'estensione degli effetti di una sospensione o interruzione a reati connessi si verifica solo se la causa che ha determinato sospensione/interruzione è intervenuta dopo la riunione dei procedimenti. Inoltre la sospensione dei termini processuali per Covid-19 (art. 83 d.l. n. 18/2020) si applica solo ai procedimenti in cui fossero effettivamente operanti termini procedurali per compiere specifici atti. Ne è conseguito che la prescrizione era intervenuta prima della sentenza di primo grado; la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, travolgendo anche le statuizioni civili, poiché la prescrizione era maturata anteriormente alla sentenza di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p. (concorso di persone nel reato)

    indicato come norma qualificante la responsabilità concorrente degli imputati per il delitto contestato

  • art. 582 c.p. (lesioni personali)

    norma sostanziale del reato per cui gli imputati erano stati condannati

  • art. 157 c.p. (prescrizione - termine generale)

    art. 157, primo comma, cod. pen.

    utilizzato per determinare la durata del termine di prescrizione applicabile al fatto

  • art. 161 c.p. (calcolo del termine di prescrizione)

    art. 161, secondo comma, cod. pen.

    applicato insieme all'art. 157 per fissare la data di estinzione per prescrizione

  • art. 159 c.p. (sospensione del corso della prescrizione)

    richiamato nella discussione sugli effetti di sospensione e sulla condizione perché tali effetti si estendano a reati connessi dopo la riunione dei procedimenti

  • art. 129, comma 2, c.p.p. (cause che sospendono o interrompono il processo)

    art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    la Corte ha osservato l'assenza di cause riconducibili a questa norma che potessero giustificare la sospensione/interruzione utile a impedire la prescrizione

  • art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (sospensione termini per Covid-19)

    art. 83, comma 2, d.l. 17/03/2020, n. 18, conv. con modificazioni dalla legge 24/04/2020, n. 27

    la Corte ha chiarito che la sospensione prevista per la pandemia si applica solo ai procedimenti in cui, nel periodo di riferimento, fossero effettivamente operanti termini processuali per il compimento di specifici atti

  • d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. legge 18/12/2020, n. 176 (procedura straordinaria - trasmissione conclusioni PG)

    art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    richiamato solo in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale

Massime di principio

  • La prescrizione si calcola in base alle norme ordinarie (artt. 157 e 161 c.p.) e, se matura prima della sentenza di primo grado, la Cassazione annulla senza rinvio: anche le statuizioni civili cadono se la prescrizione è anteriore alla sentenza di primo grado.
  • La mera duplicazione o riunione di procedimenti non trasferisce automaticamente effetti di sospensione o interruzione della prescrizione a tutti i capi d'imputazione: l'estensione degli effetti si verifica solo se la causa di sospensione/interruzione è intervenuta dopo la riunione.
  • Un rinvio o un differimento d'udienza richiesto per ragioni connesse alla duplicazione dei procedimenti non deve essere fatto ricadere sugli imputati in termini di sospensione della prescrizione, se l'istituto è stato determinato da scelta processuale della pubblica accusa.
  • Le disposizioni emergenziali (es. sospensione per Covid-19) si applicano solo quando, nel periodo considerato, fossero effettivamente in corso termini processuali per atti specifici; non operano automaticamente per tutti i procedimenti pendenti.
  • È fondamentale per la difesa monitorare le date rilevanti (data del fatto, rinvii, riunioni, sentenze) e sollevare tempestivamente l'estinzione per prescrizione quando il computo porta a tale risultato.
  • In caso di riunione di procedimenti, verificare sempre se le cause che hanno sospeso o interrotto la prescrizione sono intervenute prima o dopo la riunione: solo nel secondo caso possono estendersi ai reati riuniti.

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