Sentenza n. 891/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 772/2025 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, pubblicata in data 10.07.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 772/2025 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Deduce la perdurante inerzia dell'amministrazione nell'adempimento delle statuizioni contenute nel giudicato, comprese le somme dovute e le spese legali liquidate dal giudice ordinario.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza presupposta era passata in giudicato, che era stata notificata al Ministero e che l'amministrazione era rimasta inadempiente. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo, se non pagate, le spese legali liquidate dal giudice ordinario. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da questi delegato, da attivarsi su istanza di parte entro i successivi novanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 600 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine per l'adempimento e nominare un commissario ad acta per l'eventuale esecuzione sostitutiva.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato non viene eseguita dall'amministrazione, il creditore può agire in ottemperanza dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione integrale al giudicato, comprendendo anche le somme e le spese liquidate nella sentenza presupposta, detratto quanto eventualmente già corrisposto.
- In caso di persistente inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, da attivarsi su istanza dell'interessato, fissando un termine per l'esecuzione sostitutiva.
- Le spese del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell'amministrazione inadempiente secondo il principio di soccombenza.
Come è indicizzato
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