Cassazione Penale, Sentenza n. 48116/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che la nomina del difensore di fiducia era intervenuta prima della citazione in appello ma che la notifica dell'atto di citazione è stata indirizzata al difensore d'ufficio; ciò integra nullità assoluta ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, c.p.p. La sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Nullità per violazione dell'art. 178 c.p.p.: mancata notifica del decreto di citazione a giudizio in appello al difensore di fiducia designato dall'imputato (nomina effettuata il 28.4.2022 e comunicata dalla Casa circondariale al Tribunale di Lecco), mentre la citazione per l'udienza dell'11.4.2023 è stata notificata al precedente difensore d'ufficio che aveva proposto appello. Si eccepisce la lesione del diritto di difesa e la violazione dell'art. 123 c.p.p. (efficacia immediata della nomina del difensore detenuto), con richiesta di declaratoria di nullità della vocatio in ius e di tutti gli atti successivi, compresa la sentenza.
Norme richiamate
art. 123 cod. proc. pen.
La nomina del difensore da parte dell'imputato detenuto ha efficacia immediata, indipendentemente dalla sua comunicazione all'autorità giudiziaria; se la nomina è tempestiva e intervenuta prima della citazione in appello, la notifica dell'atto deve essere indirizzata al difensore di fiducia.
art. 178 cod. proc. pen.
La mancanza di vocatio in ius al difensore, quando è obbligatoria la sua presenza, integra nullità assoluta (lett. c)).
art. 179 cod. proc. pen.
La mancata notificazione al difensore legittimamente nominato può determinare la nullità della costituzione del rapporto processuale e del provvedimento che lo definisce.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la nomina del difensore d'ufficio, ma tale nomina non può sostituire il diritto dell'imputato ad essere assistito dal difensore di fiducia se questi è stato tempestivamente designato.
art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Riconosce il diritto dell'imputato ad avere un difensore di sua scelta; la designazione fiduciaria, se tempestiva, è parte di tale tutela.
Giurisprudenza: Sez. U, Sentenza n. 24630/2015
Conferma che l'omesso avviso dell'udienza al difensore nominato integra nullità assoluta anche se è presente un difensore d'ufficio.
Giurisprudenza: Sez. 2, Sentenza n. 30185/2020
Stabilisce che la notifica effettuata al difensore già destinatario può non obbligare a nuove notifiche se la nomina fiduciaria è successiva e irrilevante; la Corte nel caso in esame distingueva perché la nomina fiduciaria era intervenuta prima della citazione.
Giurisprudenza: Sez. 1, Sentenza n. 7189/2022
Ribadisce l'efficacia immediata della nomina del difensore e la conseguente nullità degli atti in mancanza di avviso al difensore di fiducia tempestivamente nominato.
Massime di principio
- La nomina di un difensore di fiducia da parte di un imputato detenuto produce effetti immediati: se è avvenuta prima della notifica della citazione in appello, la notifica deve essere indirizzata al difensore di fiducia; la sua omissione può comportare nullità assoluta.
- La notifica al difensore d'ufficio non supplisce automaticamente al diritto alla difesa esercitato attraverso un difensore di fiducia tempestivamente nominato.
- La comunicazione della nomina tramite la Casa circondariale al Tribunale obbliga quest'ultimo a trasmettere l'informazione alla Corte competente se gli atti sono già a essa trasferiti; la mancata trasmissione non neutralizza l'efficacia della nomina.
- Quando la presenza del difensore è obbligatoria, l'omessa vocatio in ius integra nullità assoluta degli atti processuali e della sentenza, con conseguente annullamento e rinvio per nuovo giudizio.
- In casi analoghi è consigliabile monitorare le date di nomina e di notifica e, se necessario, sollevare tempestivamente l'eccezione di nullità o richiedere la integrazione delle notifiche per evitare la decadenza dei rimedi.
- La giurisprudenza ammette eccezioni solo in circostanze specifiche; la determinazione se l'omissione sia sanabile o assolutamente nulla richiede verifica della tempestività della nomina e della obbligatorietà della presenza del difensore.
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