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Sentenza

Sentenza n. 1397/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza della Sentenza n. 42/2025 pubblicata il 10/01/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro, procedura r.g. 6622/2024, Giudice dott.ssa Lucia Mancinelli, relativamente alle spese e competenze liquidate

Giustizia amministrativa202600278

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale ordinario di Torino, Sezione Lavoro, limitatamente alla condanna al pagamento delle spese e competenze di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Torino n. 42/2025, passata in giudicato e notificata, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore dei difensori antistatari, di euro 258,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, nonché euro 21,50 per contributo unificato. Poiché il Ministero non aveva adempiuto, è stato chiesto di ordinare il pagamento, nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia e condannare l'Amministrazione alle spese del giudizio. Il ricorso è stato fondato sull'esistenza di un titolo giudiziale definitivo e sull'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi pecuniari nei confronti delle amministrazioni statali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha assegnato all'Amministrazione il termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per pagare le somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nel provvedimento, oltre agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del credito e che i conteggi del creditore, in particolare quanto a capitale residuo e interessi, non vincolano l'Amministrazione, la quale deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e le norme applicabili. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine, con incarico da eseguire nei successivi 60 giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività istituzionale. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 400,00 per compensi del giudizio di ottemperanza, oltre accessori e contributo unificato se dovuto. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per i profili di eventuale danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati, anche quando il titolo è stato emesso dal giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Le amministrazioni dello Stato dispongono di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere alle obbligazioni pecuniarie, prima dell'avvio dell'azione esecutiva o di recupero coattivo.

  • artt. 1282 e ss. c.c.

    La misura e la decorrenza degli interessi dovuti devono essere determinate in base al titolo giudiziale e alle disposizioni civilistiche applicabili; i conteggi del creditore non sono vincolanti per l'Amministrazione.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato ai fini della regolazione del contributo unificato relativo al giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un giudicato avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro non costituisce né accerta nuovamente il credito in senso costitutivo, ma mira a renderne effettivo il soddisfacimento secondo il contenuto del titolo, le norme applicabili e gli eventuali pagamenti già eseguiti.
  • Quando una sentenza passata in giudicato condanna un'amministrazione statale al pagamento di somme di denaro e l'inadempimento persiste dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, il giudice amministrativo può dichiarare l'inottemperanza e ordinare il pagamento entro un termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, i conteggi degli interessi e del capitale residuo elaborati dal creditore non vincolano l'amministrazione né il commissario ad acta, che devono determinare l'importo dovuto in base al titolo giudiziale, alla legge, alla misura e alla decorrenza degli interessi e agli eventuali adempimenti parziali.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare soltanto in caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, attribuendogli il compito di determinare il residuo dovuto e adottare gli atti contabili necessari all'esecuzione.
  • L'attività del commissario ad acta rientra nei suoi compiti istituzionali e non comporta, per ciò solo, il riconoscimento di un compenso a suo carico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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