Ordinanza n. 1377/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 04689/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. V, n. 04689/2023, relativa a domande concernenti il conferimento di incarichi, la dequalificazione professionale per sostanziale inattività lavorativa e il risarcimento dei danni da mobbing e demansionamento
Esito
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nell’ambito di una controversia riguardante, oltre alla pretesa di conferimento di specifici incarichi, l’accertamento della dequalificazione professionale derivante dalla sostanziale inattività lavorativa nel periodo 2010-2015 e autonome domande risarcitorie per danni da mobbing e da demansionamento o dequalificazione professionale. Il Consiglio di Stato aveva già rilevato che la relazione depositata dall’Amministrazione in primo grado era stata incentrata soltanto sugli incarichi indicati nell’ordinanza istruttoria del TAR e non copriva tutti gli aspetti controversi. Per tale ragione aveva ordinato il deposito del fascicolo personale dell’appellante e di una relazione informativa, corredata dalla relativa documentazione, sull’attività lavorativa concretamente svolta nel periodo compreso tra il 2010 e la notificazione del ricorso di primo grado, nonché sulle mansioni e sulla durata degli incarichi risultanti da specifici decreti. L’Amministrazione non ha ottemperato al precedente ordine istruttorio.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito il merito dell’appello. Ha ritenuto indispensabile acquisire la documentazione e le informazioni già richieste per poter decidere sulle domande relative alla dequalificazione professionale e ai danni da mobbing e demansionamento. Ha quindi reiterato l’ordine istruttorio rivolto al Ministero della Giustizia, disponendo il deposito del fascicolo personale e della relazione informativa sull’attività concretamente svolta dall’appellante, sulle mansioni e sulla durata degli incarichi indicati. È stato assegnato il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, con avvertimento che l’eventuale ulteriore mancata ottemperanza potrà essere valutata mediante argomenti di prova ai sensi degli artt. 116 c.p.c., 39 c.p.a. e 64, comma 4, c.p.a. È stata fissata una nuova udienza pubblica per il 9 luglio 2026, con riserva di ogni ulteriore provvedimento.
Norme richiamate
art. 116 c.p.c.
La mancata collaborazione della parte nell’acquisizione degli elementi istruttori può essere valutata dal giudice ai fini della formazione del convincimento mediante argomenti di prova.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili, nei limiti della compatibilità, le disposizioni del codice di procedura civile al processo amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
La mancata ottemperanza agli ordini di esibizione o di acquisizione istruttoria può essere considerata dal giudice nella valutazione della prova.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l’oscuramento dei dati identificativi quando ricorrono esigenze di tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale fondamento della tutela dei dati appartenenti a categorie particolari, ai fini dell’oscuramento delle generalità dell’appellante.
Massime di principio
- Quando l’oggetto del giudizio comprende sia la pretesa al conferimento di incarichi sia domande di accertamento della dequalificazione professionale e di risarcimento per mobbing o demansionamento, l’istruttoria deve riguardare l’intera attività lavorativa concretamente svolta e non soltanto gli incarichi specificamente individuati dall’amministrazione.
- La domanda risarcitoria per mobbing è distinta da quella relativa al demansionamento o alla dequalificazione professionale quando sia formulata autonomamente e si fondi su ulteriori presupposti di fatto; le due domande richiedono pertanto un esame istruttorio separato.
- La mancata ottemperanza dell’amministrazione a un ordine istruttorio reiterato può essere utilizzata dal giudice come argomento di prova, ai sensi del combinato disposto degli artt. 116 c.p.c., 39 c.p.a. e 64, comma 4, c.p.a.
Come è indicizzato
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